Cassazione Civile, Sentenza n. 3042/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori impugnavano i licenziamenti collettivi intimati il 14.3.2016 dall'APT, deducendo che l'APT dovesse essere qualificata come ente pubblico non economico (quindi soggetta alla disciplina pubblicistica del rapporto di lavoro) e che conseguentemente la procedura adottata (ai sensi della legge n. 223/1991 applicata in chiave privatistica) fosse inapplicabile e i licenziamenti invalidi; inoltre, il dirigente Romano contestava, in via subordinata, la mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali dei dirigenti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 161/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da Massimo Romano, ritenendo che l'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia (azienda consortile/azienda speciale) sia un ente pubblico non economico. Di conseguenza è stato rigettato il ricorso principale proposto dall'APT (che aveva invocato l'applicazione della procedura ex l. n. 223/1991), la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, per adeguarsi al principio enunciato. Il ricorso incidentale degli altri lavoratori (diversi da Romano) è stato dichiarato inammissibile per tardività. Sono state disposte anche le statuizioni sulle spese e richiamati obblighi relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
legge n. 223/1991 (art. 24, comma 1-quinquies e art. 4, comma 2)
La Corte ha stabilito che tale procedura, concepita per soggetti privati, non è applicabile quando il datore di lavoro è qualificato come ente pubblico non economico; pertanto l'adozione della procedura ex l. 223/1991 da parte dell'APT era errata se l'ente ha natura non economica
legge n. 92/2012 (art. 1, commi 47 e ss.)
Richiamata in relazione ai termini e alla disciplina dell'impugnazione dei provvedimenti e delle sentenze (termine di 60 giorni per l'impugnazione), rilevando la decadenza per i ricorrenti che non hanno rispettato il termine
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 1, comma 2)
Usato come criterio per la qualificazione dell'ente: la Corte richiama che la natura economica o non economica dell'ente si valuta sulla base della disciplina normativa e statutaria, non sul mero oggetto concreto dell'attività
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (art. 114, comma 6 e artt. menzionati)
Richiamato nella valutazione del quadro normativo regionale e locale; utile per confrontare la disciplina degli enti locali e la rilevanza delle funzioni attribuite
Legge regionale Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (art. 3)
Lo statuto e la legge regionale che attribuiscono funzioni di promozione e accoglienza turistica sono stati considerati indicativi di finalità pubbliche e non economiche dell'ente consortile
Legge n. 161/2014 (art. 16)
Rilevante per la censura relativa alla mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali dei dirigenti; la violazione di obblighi informativi sindacali può incidere sulla legittimità del procedimento e sull'indennità per il dirigente
Codice di procedura civile (artt. 115, 167, 183, 132 co.2 n.4 e altre norme procedurali citate)
Richiamate in relazione a contestazioni sulla motivazione della sentenza, onere della prova e regole di ammissibilità/termine delle impugnazioni; la Corte ha valutato la legittimità processuale delle censure e l'inammissibilità per tardività di alcuni ricorsi incidentali
D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1 quater e 1 bis)
Applicazione delle regole sul contributo unificato e sull'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo a carico delle parti, con indicazione dei presupposti processuali per tale versamento
Massime di principio
- La qualificazione di un'azienda speciale o consortile come ente pubblico economico o non economico dipende primariamente dalla disciplina legislativa e statutaria che ne regola le finalità e la struttura finanziaria, non dal mero oggetto concreto delle attività svolte.
- Se lo statuto e la legge prevedono finalità pubbliche, finanziamenti pubblici determinanti e obblighi di indirizzo/programmatori da parte degli enti istitutivi, l'ente tende a essere qualificato come pubblico non economico: in tal caso le procedure privatistiche per i licenziamenti collettivi (es. l. n. 223/1991) non sono applicabili.
- Nelle vertenze collettive con più lavoratori costituiti in litisconsorzio facoltativo, ciascun rapporto mantiene autonomia: i termini per impugnare la stessa sentenza decorrono individualmente e la mancata impugnazione da parte di alcuni determina la decadenza per quei singoli, salvo condizioni molto limitate per l'ammissione tardiva incidentale.
- Per i dirigenti, la mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali di categoria (ove prevista) può determinare profili di illegittimità procedurale e influire sulla misura dell'indennità risarcitoria; pertanto è necessaria particolare attenzione agli obblighi informativi sindacali nella procedura di riduzione del personale.
- Per provare la natura economica dell'ente occorre documentare che, per legge e statuto, l'ente è destinato a produrre beni/servizi con criteri di economicità (equivalenza tendenziale costi-ricavi); la mera presenza di introiti accessori non è sufficiente a qualificare l'ente come economico.
- In caso di controversia, se rileva una questione di diritto inerente la corretta qualificazione dell'ente, questa può essere valutata in sede di legittimità e, se favorevole al lavoratore, assorbire altri motivi di impugnazione collegati alla stessa questione.
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