Cassazione Civile, Sentenza n. 2616/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della responsabilità solidale degli affidatari e subaffidatari (Elior, Consorzio SAPP, Trenitalia) per somme dovute a seguito di prestazioni di lavoro nell'appalto di ristorazione/servizi di logistica (aprile 2014 - ottobre 2017), tra cui TFR e indennità per ferie e permessi non goduti. Il tribunale aveva riconosciuto solidarietà (ai sensi dell'art.29 d.lgs.276/2003) solo per il TFR e aveva escluso la solidarietà per le indennità per ferie/permessi, ritenute di natura risarcitoria. La Corte d'appello aveva ritenuto nuova e inammissibile la domanda di solidarietà fondata sull'art.118, comma 6, d.lgs.163/2006 (codice appalti) formulata in appello nei confronti di affidatario e subaffidatario. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per violazione di artt.113 c.p.c. e 118, comma 6 d.lgs.163/2006, sostenendo che i fatti dedotti in primo grado erano idonei a fondare anche la responsabilità ex art.118, comma 6 e che quindi non c'era mutamento della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che i fatti allegati in primo grado (prestazioni nel contesto dell'appalto e richiesta di solidarietà) erano sufficienti anche per fondare la responsabilità ex art.118, comma 6 d.lgs.163/2006; pertanto l'invocazione di quella norma non rappresenta mutamento della domanda e il giudice può qualificare la domanda sulla base del principio iura novit curia (art.113 c.p.c.), salvo che non si sia formato giudicato interno. La Corte ha inoltre ritenuto applicabile ratione temporis l'art.118, comma 6 d.lgs.163/2006 (contratto stipulato il 30.9.2013) e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276/2003
Disciplina la responsabilità solidale in materia di lavoro; utilizzata dai ricorrenti per chiedere la solidarietà tra datore e altre imprese della filiera. La Corte ha ritenuto compatibile e concorrente la disciplina con l'art.118 del codice appalti.
art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006
6. L'affidatario [di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture] è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale ... è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
La Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ratione temporis al contratto del 2013; l'art.118, comma 6, instaura responsabilità solidale in capo ad affidatario e subappaltatori per obblighi retributivi/contributivi verso i lavoratori impiegati nell'appalto.
art. 113 c.p.c. (principio iura novit curia)
Il giudice ha il potere/dovere di qualificare la domanda e individuare la norma applicabile anche se diversa da quella invocata dalle parti, purché immutati i fatti e il petitum; la Corte ha richiamato questo principio per legittimare la qualificazione della domanda ex art.118 d.lgs.163/2006.
art. 216 d.lgs. n. 50/2016 (disposizioni transitorie)
Stabilisce la disciplina transitoria per l'applicazione del nuovo codice degli appalti; la Corte l'ha richiamata per concludere che i bandi/contratti con bando precedente al 19.4.2016 restano regolati dalle norme previgenti (quindi art.118 d.lgs.163/2006).
art. 105, commi 8 e 13, d.lgs. n. 50/2016
Contiene la disciplina del subappalto nel codice nuovo: ha sostituito e riformulato l'art.118/2006. La Corte ha evidenziato la differenza normativa ma confermato l'applicabilità della previgente norma ratione temporis.
art. 331 c.p.c.
Richiamato in relazione all'eccezione di integrazione del contraddittorio verso la cooperativa Aura: la Corte ha escluso la necessità di renderla litisconsorte necessario nel giudizio di impugnazione, non ravvisandosi cause inscindibili o dipendenti che richiedessero la sua presenza.
Massime di principio
- Se i fatti allegati nella domanda introduttiva sono sufficienti a dimostrare la responsabilità solidale prevista dalla normativa sugli appalti, il giudice può qualificare la domanda anche sotto l'art.118 d.lgs.163/2006 (iura novit curia) senza configurare mutamento della domanda, purché non si chiedano beni o pretese diverse.
- La disciplina della responsabilità solidale può concorrere tra art.29 d.lgs.276/2003 e le norme del codice degli appalti; le parti devono comunque dedurre i fatti rilevanti (catena contrattuale, rapporto di lavoro nell'appalto) già in primo grado per evitare eccezioni di inammissibilità in appello.
- In presenza di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, si applica la previgente normativa (art.118/2006) per effetto delle disposizioni transitorie (art.216 d.lgs.50/2016).
- Il giudice d'appello può riformulare la qualifica giuridica della domanda formulata in primo grado, salvo che sulla qualificazione del primo giudice si sia formato un giudicato interno.
- Quando si impugna una sentenza chiedendo il riconoscimento di responsabilità solidale ex codice degli appalti, è strategico allegare fin dall'inizio tutti gli elementi di fatto (data e contenuto del contratto, ruoli di affidatario/subappaltatore, periodo di impiego) che permettano la ricostruzione della filiera contrattuale.
- L'assenza in impugnazione di una parte poi fallita (es. datore di lavoro cooperativa) non implica automaticamente la necessità di integrarne il contraddittorio nell'appello; va valutata l'esistenza di cause inscindibili o di possibili conflitti con decisioni passate in giudicato.
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