Cassazione Civile, Sentenza n. 2479/2025 del 02/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La CISL contestava che, dal 2012 in avanti, la ASL avesse modificato dotazioni organiche, riorganizzato strutture semplici e complesse e revocato/attribuito incarichi dirigenziali senza il necessario atto aziendale unitario e senza rispettare le prerogative sindacali, in particolare la contrattazione integrativa e gli obblighi di informazione e consultazione previsti da norme nazionali, regionali e dal CCNL.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso e accolto in parte il terzo e il quarto motivo. In particolare la Corte ha ritenuto che: a) in una fase emergenziale di attuazione del piano di rientro finanziario le modifiche organizzative della ASL, attuate progressivamente, non richiedevano necessariamente un atto aziendale unitario per produrre effetti; b) tuttavia il Regolamento Regionale n.27/2012 e il CCNL imponevano la previa contrattazione integrativa per la ricollocazione dei dirigenti interessati da processi di ristrutturazione; c) la ASL non aveva rispettato l'obbligo di contrattazione integrativa per le vicende 2012-2014 e pertanto vi è stata una illegittimità sotto il profilo antisindacale; d) sebbene il decorso del tempo renda difficile ottenere la rimozione integrale degli effetti consolidati, permane l'interesse del sindacato a ottenere una pronuncia di accertamento dell'illegittimità. Per tali ragioni la Cassazione ha pronunciato l'accoglimento parziale del ricorso (accertamento dell'illegittimità di parte dei comportamenti denunciati) e ha compensato le spese processuali.
Norme richiamate
Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), art. 28
strumento di tutela contro comportamenti antisindacali; la Corte riconosce la possibilità di ottenere una pronuncia di accertamento anche quando la rimozione degli effetti concreti sia ormai difficoltosa per il decorso del tempo
Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, art. 3 (co. 1-bis) e art. 2-sexies lett. b
l'atto aziendale è normalmente presupposto per la articolazione delle unità organizzative, ma in situazioni emergenziali di rientro finanziario le disposizioni organizzative possono essere attuate anche con interventi progressivi conformi ai criteri e principi fissati dalla normativa
Regolamento Regione Puglia n. 27 del 2012, artt. 1, 3, 5, 9
tavolo di trattativa permanente; ricollocazione interna dei Direttori e Dirigenti Medici e Veterinari risultati in esubero
il Regolamento disciplina la ricollocazione interna a seguito dei processi di ristrutturazione e impone la contrattazione integrativa e il mantenimento di un tavolo negoziale permanente: si applica anche quando le modifiche organizzative sono realizzate progressivamente nell'ambito del piano di rientro
Leggi regionali Puglia n. 2/2011, n. 22/2011, n. 11/2012
termine di trenta giorni e possibile nomina di commissario ad acta
hanno introdotto misure eccezionali per l'attuazione del piano di rientro, imponendo ridefinizione delle dotazioni organiche in tempi rapidi e derogando in parte alle ordinarie procedure di approvazione regionale
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro area IV del 3.11.2005, artt. 3, 4, 6
obblighi di informazione e consultazione; contrattazione integrativa (art. 4 comma 2 lett. F)
prevede obblighi di informazione e consultazione sindacale su atti organizzativi di valenza generale e impone la contrattazione integrativa per la ricollocazione e la variazione delle dotazioni organiche
Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, art. 6 co. 1
norma ricondotta al quadro delle regole di relazioni sindacali nel pubblico impiego; rileva come riferimento generale agli obblighi di informazione e confronto
Massime di principio
- In fasi eccezionali di rientro finanziario le amministrazioni possono adottare interventi organizzativi progressivi senza un atto aziendale unitario, ma devono comunque rispettare le regole di partecipazione sindacale per le ricollocazioni del personale
- Il Regolamento regionale applicabile a ristrutturazioni che comportano ricollocazioni trova applicazione anche quando la riduzione delle strutture è attuata per fasi e può implicare eccedenze in posizioni apicali: pertanto prima di ricollocare o riassegnare dirigenti va svolta la contrattazione integrativa aziendale
- La mancata contrattazione integrativa e la violazione degli obblighi di informazione/consultazione integrano profili di antisindacalità riconoscibili ai sensi dell'art. 28, pur quando gli effetti pratici si siano in parte consolidati nel tempo
- Il decorso del tempo può limitare la possibilità di ottenere rimozioni integrali degli effetti consolidati, ma non esclude in via automatica l'interesse del sindacato a ottenere una pronuncia dichiarativa di illegittimità; tale pronuncia ha valore di tutela delle prerogative sindacali e di richiamo alla correttezza delle relazioni sindacali
- Per difendersi in situazioni analoghe le amministrazioni devono documentare puntualmente le informative e le consultazioni, avviare e tenere traccia della contrattazione integrativa (soprattutto se prevista da regolamenti o CCNL) e motivare le ragioni di urgenza ed eventuali deroghe procedurali
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