Cassazione Civile, Sentenza n. 2615/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La lavoratrice chiedeva la condanna in solidarietà delle imprese della filiera (affidatario e subappaltatori) per somme dovute, in particolare TFR e indennità per ferie e permessi non goduti. In primo grado era stata riconosciuta solidarietà limitatamente al TFR, mentre le indennità per ferie e permessi erano state escluse dalla solidarietà come aventi natura risarcitoria. In appello la ricorrente aveva invocato anche l'applicazione dell'art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 nei confronti di Elior e Consorzio Sapp; la Corte d'appello aveva ritenuto tale domanda nuova e inammissibile. In cassazione la ricorrente ha censurato la statuizione per violazione degli artt. 113 c.p.c. e 118, comma 6, d.lgs. 163/2006, sostenendo che gli elementi di fatto dedotti in primo grado erano idonei a far ricadere la domanda anche nell'alveo della responsabilità ex codice degli appalti e che la diversa invocazione normativa non costituiva novità di petitum né di causa petendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo infondato il motivo di esclusione per inammissibilità. Ha stabilito che gli elementi di fatto esposti nella domanda introduttiva erano gli stessi necessari per l'applicazione dell'art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006, per cui la diversa qualificazione normativa operata in appello non costituiva mutamento della domanda. Ha inoltre precisato che il giudice ha il potere/dovere di qualificare la domanda ex art. 113 c.p.c. (iura novit curia) purché i fatti rimangano gli stessi e non si riconoscano beni non richiesti. Ha dichiarato altresì applicabile ratione temporis l'art. 118, comma 6, d.lgs. 163/2006 (il contratto di appalto è del 30/9/2013 e le disposizioni transitorie del d.lgs. 50/2016 non ne derogano). Ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio avanzata per il fallimento di Aura come non necessaria. La sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati; si sono compensate in parte le spese in appello e sarà decisa anche la ripartizione delle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 29 del d.lgs. n. 276/2003
Disciplina la responsabilità solidale nell'ambito di appalti e somministrazioni: i lavoratori possono chiedere la solidarietà degli affidatari e subappaltatori. Nel caso è stata invocata dalla lavoratrice come base per la condanna solidale delle imprese della filiera.
art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006 (codice appalti 2006)
“L'affidatario ... è responsabile in solido dell'osservanza delle norme ... da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.”
Stabilisce responsabilità solidale tra affidatario e subappaltatori per gli obblighi retributivi e normativi nei contratti pubblici. La Corte ha ritenuto applicabile tale norma ratione temporis al contratto del 2013 e ha affermato che la sua invocazione in appello non ha rappresentato un mutamento di domanda rispetto ai fatti dedotti in primo grado.
art. 216 d.lgs. n. 50/2016 (disposizioni transitorie)
Regola l'applicazione temporale del nuovo codice degli appalti; per procedimenti e contratti iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 si applicano talune norme previgenti. Perciò l'art. 118 del d.lgs. 163/2006 continuava ad applicarsi al contratto stipulato nel 2013.
art. 105, commi 8 e 13, d.lgs. n. 50/2016
Contiene la disciplina del subappalto e la responsabilità tra contraente principale e subappaltatori nella versione post-2016. La Corte ha richiamato l'evoluzione normativa per spiegare che l'art. 118/2006 è stato sostituito dall'art. 105/2016 ma che la sostituzione non opera retroattivamente sulle procedure antecedenti.
art. 113 c.p.c. (iura novit curia)
Principio per cui il giudice può qualificare i fatti e applicare la norma corretta anche se le parti hanno invocato una disposizione diversa, purché i fatti e la domanda rimangano gli stessi. La Corte ha richiamato questo principio per giustificare la ricomprensione della domanda nell'ambito dell'art. 118/2006.
art. 331 c.p.c.
Regola la necessità di litisconsorzio necessario; la Corte ha ritenuto che il fallimento di Aura non fosse litisconsorte necessario nell'impugnazione, quindi non era obbligatoria l'integrazione del contraddittorio.
art. 380-bis c.p.c.
Norma procedurale richiamata in relazione alla riserva della motivazione; la Corte ha riservato la decisione sulle spese e motivato in udienza come previsto.
Massime di principio
- Se gli elementi di fatto allegati nella domanda iniziale sono idonei a fondare anche una responsabilità ai sensi di norme diverse da quelle invocate, il giudice (anche di appello) può qualificare la domanda ex art. 113 c.p.c. e applicare la norma corretta senza che ciò costituisca mutamento di petitum, purché non si chiedano beni diversi o fatti nuovi.
- Per contratti pubblici stipulati anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), si applicano le norme previgenti (qui l'art. 118 d.lgs. 163/2006) in forza delle disposizioni transitorie; pertanto la responsabilità solidale tra affidatario e subappaltatori può essere invocata anche per rapporti anteriori al 2016.
- Le indennità per ferie e permessi non goduti possono rientrare nella domanda di somme dovute e, se i fatti consentono la ricostruzione della filiera contrattuale e della prestazione, possono essere reclamate per responsabilità solidale ai sensi dell'art. 118/2006 (o art. 29 d.lgs. 276/2003), salvo che risultino chiaramente qualificate come esclusivamente risarcitorie.
- La domanda formulata in appello non è necessariamente nuova se si invoca una diversa base normativa purché il petitum e la causa petendi (i fatti) restino identici a quelli del giudizio introduttivo.
- L'integrazione del contraddittorio con il fallimento del datore di lavoro non è obbligatoria a meno che non sussistano i presupposti di litisconsorzio necessario (cause inscindibili o dipendenti tali da impedire una decisione compatibile).
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