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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 2617/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva rigettato l'appello avverso la pronuncia di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto la solidarietà degli affidatari/subaffidatari (Elior, Consorzio SAPP, Trenitalia) per le indennità per ferie e permessi non goduti. In primo grado i lavoratori avevano chiesto la solidarietà di tutti i convenuti ai sensi dell'art.29 d.lgs.276/2003. In appello avevano richiamato anche l'art.118, comma 6, d.lgs.163/2006 (responsabilità solidale nella filiera degli appalti). La Corte d'appello aveva ritenuto tale domanda nuova e inammissibile. I ricorrenti hanno dedotto in cassazione che la richiesta non era nuova perché gli elementi di fatto (petitum e causa petendi) erano identici e che l'art.118/6 era applicabile ratione temporis all'appalto (stipulato nel 2013).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che la domanda di solidarietà fondata sull'art.118, comma 6, d.lgs.163/2006 non fosse nuova rispetto al ricorso introduttivo perché gli elementi di fatto (petitum e causa petendi) erano sovrapponibili a quelli già dedotti; ha inoltre affermato la rilevanza ratione temporis dell'art.118/6 (contratto stipulato nel 2013) nonostante la successiva riforma (d.lgs.50/2016); ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per riesame conformemente ai principi indicati, con decisione sulle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276/2003

    La norma disciplinante la solidarietà tra appaltatori e datori di lavoro in materia di obbligazioni retributive è stata invocata dai lavoratori in primo grado come base per la condanna solidale; la Corte ha ritenuto che le informazioni fattuali potevano anche ricondurre la domanda alla disciplina del codice degli appalti.

  • art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006

    “6. L'affidatario [di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture] è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori”

    La Corte ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art.118/6 al contratto stipulato nel 2013 e ha affermato che, ove ricorrano i presupposti di fatto, detta norma impone responsabilità solidale dell'affidatario e dei subaffidatari per gli obblighi nei confronti dei lavoratori.

  • art. 113 c.p.c. (principio iura novit curia)

    Il giudice può qualificare la domanda secondo la norma applicabile anche se diversa da quella invocata dalle parti, purché non vengano mutati i fatti storici o richiesti beni diversi dal petitum; la Corte ha richiamato questo principio per permettere la riconduttibilità della domanda all'art.118/6.

  • art. 216 d.lgs. n. 50/2016 (disposizioni transitorie)

    La disposizione transitoria impone che il nuovo codice degli appalti si applichi alle procedure i cui bandi siano pubblicati dopo la sua entrata in vigore; la Corte l'ha richiamata per sostenere l'applicabilità della previgente disciplina (art.118/6 d.lgs.163/2006) agli appalti banditi prima del 19.4.2016.

  • art. 105, comma 8, d.lgs. n. 50/2016

    Norma che ha trasfuso e riformulato la disciplina del subappalto; la Corte ha confrontato la disciplina previgente e quella nuova per confermare la rilevanza temporale della normativa antecedente al d.lgs.50/2016.

  • art. 331 c.p.c. (litisconsorzio necessario)

    Richiamato in relazione alla richiesta di integrazione del contraddittorio verso il fallimento Aura: la Corte ha escluso che sussistessero i presupposti per ritenere necessaria la partecipazione del fallimento all'impugnazione, non essendosi configurata una causa inscindibile o dipendente.

Massime di principio

  • Se i fatti esposti nella domanda introduttiva contengono elementi necessari e sufficienti, il giudice (anche d'appello) può ricondurre la domanda a una diversa norma giuridica (iura novit curia) senza che cioò configuri una nuova domanda, purché non si modifichino petitum e causa petendi.
  • La disciplina previgente degli appalti (art.118/6 d.lgs.163/2006) è applicabile ratione temporis ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice degli appalti (d.lgs.50/2016) in forza delle norme transitorie; il successivo riordino non retroagisce sui contratti anteriori.
  • In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale dell'affidatario e dei subaffidatari può essere invocata per pretese retributive e, se gli elementi fattuali lo consentono, per indennità quali ferie e permessi non goduti, salvo che tali indennità siano inequivocabilmente di natura risarcitoria esclusa dal regime di solidarietà.
  • Un'affermazione in appello basata su una diversa norma di diritto non è necessariamente inammissibile se emerge chiaramente dagli atti che gli stessi fatti erano già dedotti in primo grado.
  • La mancata integrazione del contraddittorio con il datore di lavoro originario sottoposto a procedura concorsuale non è automatica: l'intervento è richiesto solo se sussistono le condizioni del litisconsorzio necessario (cause inscindibili o dipendenti).

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