Cassazione Civile, Sentenza n. 2617/2025 del 04/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva rigettato l'appello avverso la pronuncia di primo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto la solidarietà degli affidatari/subaffidatari (Elior, Consorzio SAPP, Trenitalia) per le indennità per ferie e permessi non goduti. In primo grado i lavoratori avevano chiesto la solidarietà di tutti i convenuti ai sensi dell'art.29 d.lgs.276/2003. In appello avevano richiamato anche l'art.118, comma 6, d.lgs.163/2006 (responsabilità solidale nella filiera degli appalti). La Corte d'appello aveva ritenuto tale domanda nuova e inammissibile. I ricorrenti hanno dedotto in cassazione che la richiesta non era nuova perché gli elementi di fatto (petitum e causa petendi) erano identici e che l'art.118/6 era applicabile ratione temporis all'appalto (stipulato nel 2013).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che la domanda di solidarietà fondata sull'art.118, comma 6, d.lgs.163/2006 non fosse nuova rispetto al ricorso introduttivo perché gli elementi di fatto (petitum e causa petendi) erano sovrapponibili a quelli già dedotti; ha inoltre affermato la rilevanza ratione temporis dell'art.118/6 (contratto stipulato nel 2013) nonostante la successiva riforma (d.lgs.50/2016); ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per riesame conformemente ai principi indicati, con decisione sulle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La norma disciplinante la solidarietà tra appaltatori e datori di lavoro in materia di obbligazioni retributive è stata invocata dai lavoratori in primo grado come base per la condanna solidale; la Corte ha ritenuto che le informazioni fattuali potevano anche ricondurre la domanda alla disciplina del codice degli appalti.
art. 118, comma 6, d.lgs. n. 163/2006
“6. L'affidatario [di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture] è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori”
La Corte ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art.118/6 al contratto stipulato nel 2013 e ha affermato che, ove ricorrano i presupposti di fatto, detta norma impone responsabilità solidale dell'affidatario e dei subaffidatari per gli obblighi nei confronti dei lavoratori.
art. 113 c.p.c. (principio iura novit curia)
Il giudice può qualificare la domanda secondo la norma applicabile anche se diversa da quella invocata dalle parti, purché non vengano mutati i fatti storici o richiesti beni diversi dal petitum; la Corte ha richiamato questo principio per permettere la riconduttibilità della domanda all'art.118/6.
art. 216 d.lgs. n. 50/2016 (disposizioni transitorie)
La disposizione transitoria impone che il nuovo codice degli appalti si applichi alle procedure i cui bandi siano pubblicati dopo la sua entrata in vigore; la Corte l'ha richiamata per sostenere l'applicabilità della previgente disciplina (art.118/6 d.lgs.163/2006) agli appalti banditi prima del 19.4.2016.
art. 105, comma 8, d.lgs. n. 50/2016
Norma che ha trasfuso e riformulato la disciplina del subappalto; la Corte ha confrontato la disciplina previgente e quella nuova per confermare la rilevanza temporale della normativa antecedente al d.lgs.50/2016.
art. 331 c.p.c. (litisconsorzio necessario)
Richiamato in relazione alla richiesta di integrazione del contraddittorio verso il fallimento Aura: la Corte ha escluso che sussistessero i presupposti per ritenere necessaria la partecipazione del fallimento all'impugnazione, non essendosi configurata una causa inscindibile o dipendente.
Massime di principio
- Se i fatti esposti nella domanda introduttiva contengono elementi necessari e sufficienti, il giudice (anche d'appello) può ricondurre la domanda a una diversa norma giuridica (iura novit curia) senza che cioò configuri una nuova domanda, purché non si modifichino petitum e causa petendi.
- La disciplina previgente degli appalti (art.118/6 d.lgs.163/2006) è applicabile ratione temporis ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice degli appalti (d.lgs.50/2016) in forza delle norme transitorie; il successivo riordino non retroagisce sui contratti anteriori.
- In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale dell'affidatario e dei subaffidatari può essere invocata per pretese retributive e, se gli elementi fattuali lo consentono, per indennità quali ferie e permessi non goduti, salvo che tali indennità siano inequivocabilmente di natura risarcitoria esclusa dal regime di solidarietà.
- Un'affermazione in appello basata su una diversa norma di diritto non è necessariamente inammissibile se emerge chiaramente dagli atti che gli stessi fatti erano già dedotti in primo grado.
- La mancata integrazione del contraddittorio con il datore di lavoro originario sottoposto a procedura concorsuale non è automatica: l'intervento è richiesto solo se sussistono le condizioni del litisconsorzio necessario (cause inscindibili o dipendenti).
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