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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27019/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

L'INPS ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione all'avviso di addebito relativo a contributi e sanzioni per l'anno 2011 dovuti alla gestione separata. La Corte territoriale aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, reputando tardiva e quindi non idonea a interrompere la prescrizione la richiesta di pagamento del 4 agosto 2017. Secondo l'Istituto, la prescrizione non sarebbe maturata perché la professionista, omettendo di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi, avrebbe posto in essere un occultamento dei dati essenziali sul debito contributivo, integrando una causa di sospensione ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8, e incidendo sul dies a quo ex art. 2935 c.c. L'INPS ha quindi dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione e sulla disciplina della gestione separata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato i principi in tema di decorrenza e sospensione della prescrizione, escludendo che la mera omissione della compilazione del quadro RR comporti automaticamente un occultamento doloso del credito contributivo. Il giudice di merito aveva accertato, in fatto, la mancanza di una condotta intenzionalmente diretta a occultare il debito, valorizzando anche il fatto che la dichiarazione era stata comunque presentata e che l'INPS avrebbe potuto attivare i propri poteri ispettivi o acquisire informazioni dall'Agenzia delle Entrate. Le censure dell'Istituto miravano, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, non deducibile nei limiti del ricorso per cassazione. L'INPS è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di prescrizione dei crediti contributivi, l'impossibilità di esercitare il diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c. rileva solo quando derivi da un impedimento giuridico all'azione, non quando discenda da difficoltà probatorie, ignoranza del creditore o meri ostacoli di fatto.
  • La sospensione della prescrizione per doloso occultamento ex art. 2941 c.c., n. 8, non può essere presunta in via automatica dalla sola omissione di un adempimento dichiarativo; occorre un accertamento in concreto di una condotta intenzionalmente diretta a nascondere il debito.
  • L'accertamento della sussistenza di un occultamento doloso del credito è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale specificamente dedotto.
  • Quando il giudice di merito esclude, con motivazione conforme ai principi di diritto, che la condotta del debitore integri occultamento doloso, il ricorso che mira soltanto a sostituire una presunzione generale alla valutazione concreta è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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