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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza dell'8.3.2023 del Tribunale di Trento che aveva confermato il sequestro preventivo del deposito "Area Parcheggio" (bene di terzi non indagati, tra cui il ricorrente) disposto dal G.I.P. nell'ambito di un procedimento per associazione a delinquere e reati di sottrazione al pagamento dell'accisa sui prodotti petroliferi. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, incompetenza territoriale (sostenendo che il centro dell'attività criminosa fosse Cerignola e pertanto competente il Tribunale di Foggia), nullità per carenza di adeguata motivazione del provvedimento genetico e mancata valutazione autonoma del G.I.P., difetto di motivazione sul fumus e periculum in mora e assenza di collegamento personale o vantaggi per il terzo proprietario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e, in quanto assorbente, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per un nuovo esame. Il Collegio ha chiarito i criteri per determinare la competenza territoriale nei casi di reato associativo con reati-fine connessi: va valutata la connessione ex art. 12 cod. proc. pen. (lett. b) ovvero (lett. c)) e applicati gli artt. 8 e 9 cod. proc. pen., nonché l'art. 10, comma 3, quando parte della consumazione sia avvenuta all'estero. La Corte ha rilevato che il Tribunale del Riesame non aveva considerato l'art. 9, comma 1, e l'art. 10, comma 3, che consentono di ancorare la competenza al luogo in cui, almeno in parte, si è realizzata la condotta criminosa nel territorio nazionale (nel caso, in particolare Cerignola). Ha inoltre indicato che, se il Tribunale di Trento risultasse comunque incompetente, dovrà valutare l'applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen. riguardo all'efficacia interinale delle misure cautelari disposte da giudice poi ritenuto incompetente. La misura non è stata revocata dalla Cassazione: la decisione è rinvio per nuovo esame sulle questioni di competenza e connessione.

Norme richiamate

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Criterio generale per l'individuazione della competenza territoriale; nei reati permanenti rileva il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione (interpretazione applicata per il reato associativo permanente).

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Regola integrativa che ancora ancorando la competenza al luogo in cui almeno in parte si è realizzata la condotta criminosa è applicabile anche ai reati connessi; va considerata quando la consumazione è iniziata all'estero ma si è manifestata in Italia.

  • art. 10 cod. proc. pen.

    Se il reato è commesso in parte all'estero, la competenza va determinata alla luce degli artt. 8 e 9, con possibilità di individuare il giudice dell'ultimo luogo italiano in cui è avvenuta una parte dell'azione o omissione.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Disciplina della connessione tra reati; la lett. b) (continuazione) richiede identità soggettiva tra autori dei reati per spostare la competenza; la lett. c) (connessione teleologica) non richiede identità soggettiva e può operare anche con autori diversi purché il reato mezzo sia consapevolmente finalizzato al reato fine.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Criterio per individuare il giudice competente tra reati connessi: giudice del reato più grave o, in caso di parità, del primo fatto.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Regola che contempera le regole ordinarie di competenza con l'urgenza di assumere provvedimenti cautelari; applicabile anche ai sequestri e rilevante quando si dichiari incompetenza territoriale dopo l'adozione di misure.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Riferimento al diritto di istanza di riesame della restituzione per imputato/difensore/terzo; sottolineata la possibilità per il terzo di intervenire anche nel merito nei procedimenti di riesame cautelare.

  • art. 317 e art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla possibilità di applicare l'art. 27 anche ai sequestri e alle misure cautelari reali.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norme sulle forme e motivazioni dei provvedimenti cautelari; richiamata nella doglianza sulla motivazione del provvedimento genetico.

  • art. 125 Cost.

    Principio costituzionale richiamato in ordine al diritto alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Aggravante relativa alla commissione di delitti da parte di associazioni; censurata in ricorso la sua non pertinenza rispetto alla competenza territoriale ma citata nel quadro delle doglianze.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione a delinquere; rilevante quale reato-associativo indicato come reato più grave ai fini della determinazione della competenza.

  • d.lgs. n. 504 del 1995

    Norme sull'accisa e reati connessi alla sottrazione al pagamento di accise sui prodotti energetici, costituenti i reati-fine contestati al sodalizio.

Massime di principio

  • La competenza territoriale nei procedimenti per associazione a delinquere con reati-fine connessi si determina valutando la connessione ex art. 12 c.p.p.: per la lett. b) (continuazione) è necessaria identità soggettiva degli autori; la lett. c) (connessione teleologica) può operare anche con autori diversi se il reato mezzo è stato posto in essere consapevolmente per realizzare il reato fine.
  • Se il reato associativo è permanente e la consumazione è iniziata all'estero, va comunque valutata la presenza di una parte significativa della condotta in Italia: se presente, si applicano gli artt. 8 e 9 c.p.p. (anche comma 1) e l'art. 10, comma 3, che possono determinare la competenza del giudice italiano dell'ultimo luogo di manifestazione dell'attività criminosa.
  • Quando più reati connessi appartengono alla competenza di giudici territoriali diversi, si applica l'art. 16 c.p.p.: la competenza spetta al giudice del reato più grave o, a parità, del primo reato.
  • L'adozione di misure cautelari reali da parte di un giudice poi dichiarato incompetente non annulla automaticamente l'efficacia interinale della misura: l'art. 27 c.p.p. e la giurisprudenza prevedono l'efficacia interinale, pur lasciando spazio a rimedi e nuove valutazioni sul merito della misura.
  • Il terzo proprietario di beni sequestrati ha titolo ad interventi di riesame e va garantita adeguata motivazione del provvedimento genetico: il G.I.P. deve fornire valutazione argomentata del nesso tra bene e reato e dei presupposti di fumus e periculum, specie nei sequestri impeditivi finalizzati alla confisca per equivalente.

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