Cassazione Penale, Sentenza n. 47/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento che aveva confermato il sequestro preventivo pari a €64.209,60 disposto dal G.I.P. come profitto dei reati a lui contestati (quattro episodi relativi alla sottrazione al pagamento dell'accisa su prodotti energetici). Si articolavano quattro censure principali: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Trento e richiesta di trasferimento della competenza al Tribunale di Foggia, essendo Cerignola il centro dell'attività criminale italiana; (2) nullità del provvedimento genetico per difetto di autonoma motivazione del G.I.P.; (3) carenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; (4) violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità del sequestro e errori nella quantificazione del profitto sequestrabile (uso di aliquota non pertinente, mancata considerazione di somme di provenienza lecita).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (incompetenza territoriale/criteri di determinazione della competenza) e, considerandolo assorbente, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per un nuovo esame. La Corte ha precisato che va valutata la connessione tra il reato associativo e i reati-fine (art. 12 cod. proc. pen., lett. b) o c)) e va applicata la regola integrativa dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., anche quando la consumazione del reato associativo è iniziata all'estero ma si è manifestata in parte in Italia; perciò il Tribunale dovrà verificare se la competenza debba essere attribuita in base al criterio del luogo in cui si è concretamente manifestata una parte essenziale della condotta (Cerignola) o applicare altri criteri di competenza previsti dagli artt. 8, 9, 10 e 16 cod. proc. pen. La Corte ha inoltre indicato che, ove il giudice del rinvio ritenga incompetente il Tribunale di Trento, dovrà valutare l'applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen. circa l'efficacia interinale dei provvedimenti cautelari; le altre censure sono state assorbite dal pronunciamento sull'incompetenza e rinviate per nuovo esame.
Norme richiamate
Individua il criterio principale per la competenza territoriale (luogo in cui ha avuto inizio la consumazione); la Corte ricorda che per reati permanenti si considera il luogo di inizio della consumazione e la 'base' operativa del sodalizio
art. 9 cod. proc. pen., comma 1
Regola integrativa per determinare la competenza quando la consumazione si è svolta in più luoghi: se la competenza non è determinabile ai sensi dell'art. 8, il giudice competente è quello dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione; applicabile anche ai reati connessi e ai reati iniziati all'estero ma manifestatisi in Italia
art. 10 cod. proc. pen., comma 3
Quando il reato è commesso in parte all'estero la determinazione della competenza va effettuata alla luce degli artt. 8 e 9; richiamata per sostenere l'applicabilità delle regole integrative anche nei casi di consumazione iniziata all'estero
Disciplina la connessione fra reati; la Corte distingue le ipotesi di lett. b) (continuazione) e lett. c) (connessione teleologica) e richiama la necessità di verificare quale delle due si configuri per stabilire lo spostamento della competenza territoriale
Criterio per la competenza fra reati connessi: attribuzione al giudice competente per il reato più grave o, a parità, per il primo reato; la Corte conferma il delitto associativo come reato più grave
Regola sull'efficacia interinale dei provvedimenti assunti dal giudice ritenuto poi incompetente: il giudice del rinvio deve valutare l'applicazione di tale regola, che conserva efficacia transitoria al provvedimento cautelare
Menzionato in relazione alla qualificazione delle aggravanti; la Corte rileva che alcune questioni (es. esclusione dell'aggravante) devono essere considerate nel nuovo esame ma non decide sul punto
d.lgs. n. 504/1995 (art. 40 e art. 49)
Norme sostanziali sui reati relativi alla sottrazione all'accisa: la fattispecie contestata comprende reati previsti da questo decreto e sono rilevanti ai fini sia dell'accertamento dei reati-fine sia della connessione con l'associazione
legge n. 146/2016, art. 11
Richiamata dal giudice della cautela in rapporto alla confisca obbligatoria; la Corte segnala che questioni di adeguamento della motivazione a seguito dell'esclusione di aggravanti devono essere riesaminate
art. 317 e art. 321 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla riferibilità delle norme sulla competenza ai provvedimenti cautelari reali e all'urgenza dell'adozione di tali provvedimenti
Massime di principio
- Quando è contestato un reato associativo con reati-fine connessi, occorre verificare se la connessione è di tipo continuativo (art. 12, lett. b) — che richiede identità soggettiva negli episodi — o teleologica (art. 12, lett. c) — che può operare anche se gli autori non sono gli stessi; la qualificazione influisce sulla competenza territoriale
- Per reati permanenti e per reati la cui consumazione è iniziata all'estero ma si è manifestata in parte in Italia, va applicato l'art. 9, comma 1, cod. proc. pen.: se non è possibile determinare la competenza secondo l'art. 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione od omissione
- La competenza per territorio, in presenza di reati connessi, si assegna al giudice del reato più grave (art. 16); quindi l'individuazione del 'reato più grave' (es. associazione per delinquere) può spostare la competenza anche rispetto ai reati-fine
- Se una parte significativa dell'attività operativa di un sodalizio si è svolta in un luogo italiano (es. Cerignola), quel luogo può determinare la competenza territoriale anche se la base iniziale era all'estero, purché la manifestazione effettiva e operativa del reato sia accertata
- L'art. 27 cod. proc. pen. garantisce efficacia interinale ai provvedimenti cautelari adottati da un giudice poi ritenuto incompetente; pertanto un sequestro operato da un giudice invalido può mantenere efficacia provvisoria sino a diversa determinazione
- Questioni cautelari sulla misura (fumus, periculum, proporzionalità e quantificazione del sequestro) possono essere rinviate per nuovo esame se la Corte accoglie motivi assorbenti (es. incompetenza); tuttavia il giudice del rinvio dovrà riconsiderare integralmente le censure alla luce della corretta competenza
- In contestazioni di sequestri per equivalente è necessario un'adeguata motivazione sulla quantificazione del profitto, compresa la considerazione delle somme di fonte lecita sul conto dell'indagato e l'aliquota fiscale effettivamente applicabile nel periodo di riferimento
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