Cassazione Penale, Sentenza n. 52/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. La ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione delle norme processuali per aver ritenuto il difensore privo di procura speciale nonostante la "nomina a difensore di fiducia ed elezione di domicilio" contenesse, secondo la difesa, i requisiti sostanziali della procura speciale; (2) violazione di legge processuale per aver respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, sulla base dell'assunto che il reato più grave avrebbe avuto il suo luogo di connessione a Roma (ultima utilizzazione del credito inesistente); (3) vizio di motivazione per presunta omissione di valutazione del fumus delicti, dato che la difesa aveva prodotto documentazione attestante l'effettiva erogazione dei corsi di formazione oggetto delle contestazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo che l'atto "nomina a difensore di fiducia" conteneva una manifestazione di volontà idonea a costituire procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., con conseguente illegittima declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame. Per questo ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno perché si pronunci sul merito dell'istanza di riesame. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: il controllo incidentale sulla competenza territoriale non rendeva l'ordinanza impugnabile sul merito, e i giudici del riesame non avevano esaminato il fumus delicti essendosi fermati a questioni preliminari, perciò nessun vizio motivazionale è stato rilevato su quel punto.
Norme richiamate
La Corte interpreta la procura speciale in senso sostanziale: non è necessaria una formula sacramentale, basta una manifestazione di volontà della parte che, valutata nel suo contenuto, dimostri il conferimento al difensore del potere di proporre riesame; la presunzione di efficacia della procura per un solo grado può essere superata da chiara volontà della parte
art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata nelle contestazioni relative all'indebita compensazione aggravata, posto che tale reato è riferito quale fattore di collegamento per la misura cautelare; la questione della competenza territoriale è stata sollevata in relazione all'individuazione del luogo dell'ultima utilizzazione del credito
art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000
Riferimento normativo alla fattispecie contestata in tema di reati tributari; la Corte osserva che la valutazione del "fumus" rimane questione di merito che il giudice del riesame non ha esaminato per essere intervenuta su questioni preliminari
Citato incidentalmente in relazione alla costituzione del tribunale in composizione collegiale per il riesame; utile per inquadrare la competenza del giudice del riesame
Massime di principio
- La "nomina a difensore di fiducia" può valere come procura speciale se dal contenuto dell'atto emerge sostanzialmente la volontà della parte di conferire al difensore il potere di proporre il riesame; non occorrono formule rituali
- La prova della legittimazione del difensore va valutata sul contenuto e non solo sulla denominazione formale dell'atto: indicazioni esplicite sul potere di proporre riesame o agire in sede esecutiva rendono l'atto idoneo
- Se un giudice dichiara un'istanza inammissibile per vizi processuali, l'esame incidentale di questioni di merito (es. competenza territoriale) non rende automaticamente l'ordinanza impugnabile sul merito; la questione di merito dovrà essere valutata dal giudice competente dopo la rimozione del vizio procedurale
- Nel ricorso contro decreti di sequestro preventivo la valutazione del fumus delicti è questione di merito che richiede un esame articolato della documentazione probatoria: se i giudici non si pronunciano sul punto per ragioni preliminari, ciò non costituisce di per sé carenza motivazionale
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe predisporre atti di conferimento di mandato che esplicitino i poteri (anche di proporre riesame) e depositare tempestivamente tutte le evidenze documentali rilevanti (es. attestati dei corsi), nonché sollevare tempestivamente eccezioni di competenza territoriale per consentire la loro valutazione nel merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 48/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 49/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 51/2024 del 03/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →