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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del G.i.p. di Bologna del 30/11/2022 che aveva condannato Falbo per i reati previsti dagli artt. 8 e 10 d.lgs. 74/2000 e disposto la confisca per equivalente del profitto (quantificato nel 10% del fatturato) fino a euro 282.183,02 e la confisca della società F.B.R. IMPIANTI Srls. I motivi: (1) omessa motivazione ex art.129 c.p.p. su eventuali cause più favorevoli di proscioglimento (contestato come vizio di motivazione); (2) omessa/mancante motivazione circa la confisca della società F.B.R. IMPIANTI Srls ai sensi degli artt. 240 c.p. e 445 co.1 c.p.p.; (3) illogicità e insufficienza della motivazione nella quantificazione del profitto del reato (10% del fatturato), fondata su conversazioni riferibili a periodi successivi a quelli delle contestazioni; (4) questione di legittimità costituzionale e di competenza relativa alla possibilità di sospendere/eseguire la pena e di sostituirla con pene alternative per effetto della riforma (d.lgs.150/2022, art.95) e sui limiti posti da artt. 656 e 666 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per i limiti di impugnazione della sentenza di patteggiamento (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.). Ha invece ritenuto ammissibili e fondati i secondi e terzi motivi: la confisca della F.B.R. IMPIANTI Srls è priva di motivazione specifica e non è possibile estendere la motivazione utilizzata per altre società; la quantificazione del profitto al 10% è manifestamente illogica e basata su elementi riferibili a un periodo successivo. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Falbo Rosario, con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio, in diversa persona fisica, limitatamente alle confische impugnate. La questione di legittimità costituzionale relativa alla sostituzione della pena è stata ritenuta assorbita: la Corte ha indicato che, in caso di annullamento con rinvio, spetta al giudice del rinvio valutare l'applicabilità, in via transitoria, delle pene sostitutive previste dal d.lgs.150/2022 (art.95). Il rigetto integrale del ricorso non è avvenuto: il ricorrente ha ottenuto parziale accoglimento su questioni patrimoniali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) come contesto della sentenza impugnata

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il ricorrente aveva lamentato omessa motivazione su cause più favorevoli di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che tale tema non sia un motivo ammissibile in cassazione contro patteggiamento

  • art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    Limita i motivi di cassazione contro la sentenza di patteggiamento; sulla base di questa norma il primo motivo (difetto di motivazione ex art.129) è stato dichiarato inammissibile

  • art. 240 cod. pen.

    Previsione sulla confisca facoltativa o obbligatoria: la Corte ha richiamato l'esigenza di motivazione specifica quando si dispone la confisca facoltativa, soprattutto in relazione al rapporto di strumentalità o di prodotto del reato

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    Riferimento alle pene concordate nel patteggiamento; tuttavia le misure patrimoniali non concordate restano sindacabili in cassazione per i motivi ordinari (art.606 c.p.p.)

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione ordinari; utilizzata per consentire il sindacato sulle confische (non oggetto dell'accordo), come ammesso dalla Corte

  • art. 12 d.lgs. 74/2000

    Riferimento alla disciplina dei reati tributari contestati (emissione di fatture per operazioni inesistenti); la quantificazione del profitto deve essere logicamente motivata e connessa al periodo e agli elementi di prova

  • art. 416‑bis cod. pen. (circostanza aggravante)

    Richiamata come aggravante che, secondo il ricorrente, ostacolava la sospensione dell'esecuzione della pena; la Corte ha però ritenuto la questione connessa assorbita rispetto all'annullamento e al rinvio

  • art. 95 d.lgs. 150/2022

    "il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive...al giudice dell'esecuzione...In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio"

    Norma transitoria che rende applicabile la più favorevole disciplina sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti; la Corte ha chiarito che, in caso di annullamento con rinvio, la valutazione sulla sostituibilità della pena spetta al giudice del rinvio

  • artt. 656 e 666 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente circa la sospensione dell'esecuzione e la competenza per l'istanza di sostituzione delle pene; la Corte ha ritenuto la questione assorbita e di competenza del giudice del rinvio

  • art. 2, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato per il principio di applicabilità della lex mitior (applicazione della disciplina più favorevole) ai processi non ancora definiti

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento i motivi di cassazione sono limitati dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; questioni generali di motivazione (es. mancanza di spiegazioni su cause di proscioglimento) possono risultare inammissibili se non rientrano nelle categorie consentite
  • Le misure patrimoniali (confische) non concordate nel patteggiamento restano sindacabili in cassazione per i motivi ordinari: la confisca richiede motivazione specifica e non può essere disposta con formule astratte o trasferendo motivazioni riferite a terzi
  • La confisca per equivalente del profitto richiede un nesso logico-temporale e probatorio tra il periodo dei reati contestati e la quantificazione del profitto; non è ammissibile basare la quantificazione su elementi riferibili a un momento successivo rispetto al periodo contestato
  • Se la Cassazione annulla con rinvio, il giudice del rinvio è competente a valutare, ove rilevante, l'applicazione in via transitoria della normativa più favorevole (es. sostituzione delle pene detentive brevi ai sensi dell'art.95 d.lgs.150/2022), anche quando il rinvio riguarda questioni diverse dalla responsabilità o dal trattamento sanzionatorio
  • In caso di confisca disposta senza motivazione adeguata la soluzione pratica è l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di fornire motivazione puntuale o rivedere la misura

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