Cassazione Penale, Sentenza n. 51/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento del G.i.p. di Bologna del 30/11/2022 che aveva condannato Falbo per i reati previsti dagli artt. 8 e 10 d.lgs. 74/2000 e disposto la confisca per equivalente del profitto (quantificato nel 10% del fatturato) fino a euro 282.183,02 e la confisca della società F.B.R. IMPIANTI Srls. I motivi: (1) omessa motivazione ex art.129 c.p.p. su eventuali cause più favorevoli di proscioglimento (contestato come vizio di motivazione); (2) omessa/mancante motivazione circa la confisca della società F.B.R. IMPIANTI Srls ai sensi degli artt. 240 c.p. e 445 co.1 c.p.p.; (3) illogicità e insufficienza della motivazione nella quantificazione del profitto del reato (10% del fatturato), fondata su conversazioni riferibili a periodi successivi a quelli delle contestazioni; (4) questione di legittimità costituzionale e di competenza relativa alla possibilità di sospendere/eseguire la pena e di sostituirla con pene alternative per effetto della riforma (d.lgs.150/2022, art.95) e sui limiti posti da artt. 656 e 666 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per i limiti di impugnazione della sentenza di patteggiamento (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.). Ha invece ritenuto ammissibili e fondati i secondi e terzi motivi: la confisca della F.B.R. IMPIANTI Srls è priva di motivazione specifica e non è possibile estendere la motivazione utilizzata per altre società; la quantificazione del profitto al 10% è manifestamente illogica e basata su elementi riferibili a un periodo successivo. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Falbo Rosario, con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio, in diversa persona fisica, limitatamente alle confische impugnate. La questione di legittimità costituzionale relativa alla sostituzione della pena è stata ritenuta assorbita: la Corte ha indicato che, in caso di annullamento con rinvio, spetta al giudice del rinvio valutare l'applicabilità, in via transitoria, delle pene sostitutive previste dal d.lgs.150/2022 (art.95). Il rigetto integrale del ricorso non è avvenuto: il ricorrente ha ottenuto parziale accoglimento su questioni patrimoniali.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) come contesto della sentenza impugnata
art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente aveva lamentato omessa motivazione su cause più favorevoli di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che tale tema non sia un motivo ammissibile in cassazione contro patteggiamento
art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita i motivi di cassazione contro la sentenza di patteggiamento; sulla base di questa norma il primo motivo (difetto di motivazione ex art.129) è stato dichiarato inammissibile
art. 240 cod. pen.
Previsione sulla confisca facoltativa o obbligatoria: la Corte ha richiamato l'esigenza di motivazione specifica quando si dispone la confisca facoltativa, soprattutto in relazione al rapporto di strumentalità o di prodotto del reato
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento alle pene concordate nel patteggiamento; tuttavia le misure patrimoniali non concordate restano sindacabili in cassazione per i motivi ordinari (art.606 c.p.p.)
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione ordinari; utilizzata per consentire il sindacato sulle confische (non oggetto dell'accordo), come ammesso dalla Corte
art. 12 d.lgs. 74/2000
Riferimento alla disciplina dei reati tributari contestati (emissione di fatture per operazioni inesistenti); la quantificazione del profitto deve essere logicamente motivata e connessa al periodo e agli elementi di prova
art. 416‑bis cod. pen. (circostanza aggravante)
Richiamata come aggravante che, secondo il ricorrente, ostacolava la sospensione dell'esecuzione della pena; la Corte ha però ritenuto la questione connessa assorbita rispetto all'annullamento e al rinvio
art. 95 d.lgs. 150/2022
"il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive...al giudice dell'esecuzione...In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio"
Norma transitoria che rende applicabile la più favorevole disciplina sulle pene sostitutive ai procedimenti pendenti; la Corte ha chiarito che, in caso di annullamento con rinvio, la valutazione sulla sostituibilità della pena spetta al giudice del rinvio
artt. 656 e 666 cod. proc. pen.
Norme richiamate nella questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente circa la sospensione dell'esecuzione e la competenza per l'istanza di sostituzione delle pene; la Corte ha ritenuto la questione assorbita e di competenza del giudice del rinvio
art. 2, quarto comma, cod. pen.
Richiamato per il principio di applicabilità della lex mitior (applicazione della disciplina più favorevole) ai processi non ancora definiti
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento i motivi di cassazione sono limitati dall'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; questioni generali di motivazione (es. mancanza di spiegazioni su cause di proscioglimento) possono risultare inammissibili se non rientrano nelle categorie consentite
- Le misure patrimoniali (confische) non concordate nel patteggiamento restano sindacabili in cassazione per i motivi ordinari: la confisca richiede motivazione specifica e non può essere disposta con formule astratte o trasferendo motivazioni riferite a terzi
- La confisca per equivalente del profitto richiede un nesso logico-temporale e probatorio tra il periodo dei reati contestati e la quantificazione del profitto; non è ammissibile basare la quantificazione su elementi riferibili a un momento successivo rispetto al periodo contestato
- Se la Cassazione annulla con rinvio, il giudice del rinvio è competente a valutare, ove rilevante, l'applicazione in via transitoria della normativa più favorevole (es. sostituzione delle pene detentive brevi ai sensi dell'art.95 d.lgs.150/2022), anche quando il rinvio riguarda questioni diverse dalla responsabilità o dal trattamento sanzionatorio
- In caso di confisca disposta senza motivazione adeguata la soluzione pratica è l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di fornire motivazione puntuale o rivedere la misura
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 46/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 48/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 49/2024 del 03/01/2024
- Sentenza penale · 3 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 52/2024 del 03/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →