Cassazione Penale, Sentenza n. 49/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 07-03-2023 che confermava la misura cautelare dell'obbligo di dimora e il sequestro preventivo (sito "Area Parcheggio", automezzi e somma di euro 2.919.779,20) applicate al Russo per il ruolo di promotore/componente di un'associazione per delinquere finalizzata alla sottrazione delle accise sui prodotti energetici (art. 40 e 49 d.lgs. n. 504/1995) e una pluralità di reati-fine. Il ricorso censura: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, sostenendo la competenza del Tribunale di Foggia/Cerignola; (2) nullità del provvedimento genetico per mancata autonoma motivazione del G.I.P.; (3) carenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, con richiamo all'assenza di elementi probatori che colleghino stabilmente Russo al sodalizio e alla sua leadership, alla sua condizione di incensurato e alla ridotta capacità di reiterazione del reato dopo i sequestri.
La decisione
Accolto il primo motivo: la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Trento per nuovo esame, in particolare sulla determinazione della competenza territoriale alla luce dei principi esposti (valutazione della connessione tra reato associativo e reati-fine ex art. 12 c.p.p., applicazione dell'art. 9 comma 1 c.p.p. e art. 10 comma 3 c.p.p. quando il reato è iniziato all'estero ma una parte essenziale si è realizzata in Italia, individuazione del luogo in cui si è concretamente manifestata l'operatività del sodalizio — qui Cerignola — e applicazione dell'art. 16 c.p.p. per il reato più grave). La Corte non ha affrontato definitivamente gli altri motivi (autonoma motivazione del G.I.P. e valutazione dei gravi indizi/esigenze cautelari), che restano quindi per il giudice del rinvio. La Corte ha inoltre richiamato che, in caso di dichiarata incompetenza, il provvedimento cautelare assunto dal giudice incompetente può continuare ad avere efficacia interinale ai sensi dell'art. 27 c.p.p., e che le misure reali non richiedono la prova dell'ulteriore requisito di urgenza previsto per alcune misure personali.
Norme richiamate
art. 8 cod. proc. pen.
Individua il criterio generale per la competenza territoriale: per reati permanenti il giudice competente è quello del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione; il Collegio richiama la giurisprudenza che identifica tale luogo con la sede della base operativa del sodalizio.
art. 9 cod. proc. pen.
Regola integrativa che permette di individuare il giudice competente anche nel caso di reati connessi: se la competenza non è determinabile a norma dell'art. 8, ha rilievo il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o omissione; la Corte ne afferma l'applicabilità anche ai reati permanenti e ai casi di inizio consumazione all'estero.
art. 10 cod. proc. pen.
Quando il reato è commesso in parte all'estero si determina la competenza alla luce degli artt. 8 e 9; conferma l'applicabilità della regola dell'art. 9 comma 1 se una parte essenziale della condotta si è consumata in Italia.
art. 12 cod. proc. pen.
Disciplina la connessione tra reati (lett. b e c rilevanti): la connessione per continuazione (lett. b) richiede identità soggettiva tra gli autori; la connessione teleologica (lett. c) non richiede identità soggettiva e consente lo spostamento della competenza quando il reato mezzo sia finalizzato ai reati-fine.
art. 16 cod. proc. pen.
Stabilisce che, tra reati connessi con competenze diverse, la competenza spetta al giudice per il reato più grave (o per il primo, se pari gravità); i giudici del merito hanno individuato il reato associativo come il più grave.
art. 27 cod. proc. pen.
Prevede l'efficacia interinale dei provvedimenti adottati dal giudice poi ritenuto incompetente, contemperando urgenza e regole di competenza; la Corte richiama la possibilità che i provvedimenti cautelari restino efficaci fino alla decisione del giudice del merito.
art. 291 cod. proc. pen.
Richiamato in senso negativo: l'art. 291 richiede, per talune misure personali adottate da giudice incompetente, la riconosciuta esigenza di urgenza; la Corte precisa che per le misure reali tale requisito non trova applicazione nello stesso modo.
art. 317 e art. 321 cod. proc. pen.
Richiamati in riferimento ai sequestri: l'art. 27 c.p.p. e le norme sul sequestro (art. 317 e 321) consentono la conservazione dell'efficacia interinale delle misure reali adottate, anche se poi viene dichiarata l'incompetenza.
art. 40 e art. 49 d.lgs. n. 504/1995
Norme sostanziali contestate: disciplina dei delitti relativi alle accise sui prodotti energetici; la contestazione principale riguarda l'associazione finalizzata alla sottrazione al pagamento delle accise e i reati-fine collegati.
art. 61-bis cod. pen. e art. 416 cod. pen.
Richiamate tra le norme menzionate nelle difese (aggravanti e fattispecie associative); la sentenza prende atto delle contestazioni ma si concentra sulle regole di competenza territoriale e connessione.
Massime di principio
- Quando si contesta un reato associativo permanente iniziato all'estero, la competenza territoriale può essere attribuita al giudice italiano se in Italia si è realizzata una parte essenziale e concreta dell'attività del sodalizio (criterio dell'effettività/ultimo luogo di manifestazione).
- Per valutare la competenza nei procedimenti con reato mezzo (associazione) e reati-fine occorre distinguere tra art. 12 lett. b) (continuazione: richiede identità soggettiva) e art. 12 lett. c) (connessione teleologica: non richiede identità soggettiva ma richiede che il reato mezzo sia stato finalizzato ai reati-fine).
- Se non è possibile determinare la competenza secondo l'art. 8 (luogo d'inizio della consumazione), si applica l'art. 9 comma 1: prevale il giudice dell'ultimo luogo in cui si è manifestata una parte dell'azione o omissione rilevante.
- Tra reati connessi la competenza spetta al giudice del reato più grave (art. 16); se il reato associativo è il più grave, la sua localizzazione assume rilievo primario per la competenza.
- La dichiarazione di incompetenza non cancella automaticamente i provvedimenti cautelari adottati: l'art. 27 c.p.p. e la giurisprudenza consolidata consentono l'efficacia interinale delle misure, specie reali, fino alla decisione del giudice competente.
- Nei giudizi cautelari di impugnazione il giudice di rinvio deve riesaminare sia la competenza sia i presupposti di merito delle misure (fondo probatorio, gravità indiziaria e esigenze cautelari) senza che la declaratoria di incompetenza risolva le questioni sostanziali.
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