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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Massaro impugnava l'ordinanza che confermava la misura cautelare dell'obbligo di dimora e il sequestro preventivo per reati connessi a un'associazione a delinquere finalizzata all'evasione di accise su prodotti energetici. I principali motivi di ricorso erano: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, sostenendo che la competenza fosse del Tribunale di Foggia/Cerignola perché l'attività del sodalizio si sarebbe svolta prevalentemente lì; (2) nullità del provvedimento genetico per mancanza di autonoma e adeguata motivazione del G.I.P., con richiamo generico al materiale probatorio senza valutazione specifica; (3) carenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, insistendo sull'assenza di precedenti specifici, sul ruolo non provato di vertice e sulla sporadicità/indeterminatezza di alcuni episodi contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (incompetenza territoriale/errata applicazione delle norme sulla competenza) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame. La Corte ha chiarito i criteri di determinazione della competenza territoriale nei casi di reato associativo permanente quando la consumazione è iniziata all'estero ma una parte significativa della condotta è stata posta in essere in Italia (in particolare ha richiamato l'applicabilità dell'art. 9, comma 1, c.p.p., e dell'art. 10, comma 3, c.p.p.), nonché la distinzione tra connessione ex art. 12 lett. b) e lett. c) e l'applicazione dell'art. 16 c.p.p. per il giudice del reato più grave. Ha disposto che il giudice del rinvio verifichi se sussista connessione teleologica o di continuazione fra reato associativo e reati-fine e, in caso di incompetenza di Trento, valuti l'applicazione dell'art. 27 c.p.p. e l'efficacia interinale delle misure cautelari (anche reali) adottate da giudice poi dichiarato incompetente.

Norme richiamate

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Regola generale per la determinazione della competenza territoriale (luogo in cui il reato è stato consumato o avuto inizio); per i reati permanenti si individua il luogo in cui è iniziata la consumazione.

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Regola integrativa applicabile anche ai reati connessi: se non è possibile determinare la competenza secondo l'art. 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o omissione; la Corte ha sottolineato l'applicabilità del comma 1 anche per reati aventi inizio all'estero, quando in Italia si sia consumata una parte essenziale della condotta.

  • art. 10 cod. proc. pen.

    Quando il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza va determinata alla luce degli artt. 8 e 9; quindi le regole di cui all'art. 9 si applicano anche a reati iniziati all'estero se in Italia si è consumata parte essenziale della condotta.

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Disciplina la connessione tra reati; lett. b) (continuazione) richiede l'identità soggettiva fra gli autori dei reati in continuazione; lett. c) (connessione teleologica) non richiede identità soggettiva e può legare reato mezzo e reati-fine anche quando gli autori dei reati-fine siano diversi.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Criterio per determinare la competenza quando reati connessi sono oggetto di competenze territoriali diverse: prevale il giudice competente per il reato più grave o, a parità, per il primo reato.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Regola che contempera le regole sulla competenza con l'urgenza di adottare provvedimenti cautelari; il giudice del rinvio deve valutare la sua applicazione qualora il Tribunale originario risultasse incompetente.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Prevede condizioni particolari per l'adozione di misure cautelari personali da parte di giudice incompetente; la Corte ha ricordato che per misure reali valgono regole differenziate.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Elenca le esigenze cautelari (fumus e periculum) la cui valutazione è necessaria per l'adozione di misure cautelari; la Corte ha richiamato la necessità di verificare questi presupposti anche in ipotesi di intervento del giudice poi ritenuto incompetente.

  • art. 317 e art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamati come norme connesse alla disciplina dei sequestri e delle misure cautelari reali, nell'ambito dell'efficacia interinale dei provvedimenti adottati da giudice poi dichiarato incompetente.

  • art. 40 e art. 49 d.lgs. n. 504/1995 (accise)

    Norme sostanziali richiamate nella contestazione: art. 40 (aggregazione finalizzata alla sottrazione di accise) e art. 49 (altre ipotesi di reato in tema di accise); la Corte ha analizzato la loro rilevanza ai fini della connessione tra reato associativo e reati-fine.

Massime di principio

  • Se il reato associativo è permanente e ha avuto inizio all'estero, la competenza territoriale può comunque essere attribuita a un giudice italiano se in Italia si è concretamente manifestata una parte essenziale dell'attività del sodalizio; in tale valutazione è applicabile l'art. 9, comma 1, c.p.p.
  • Per stabilire la connessione ai fini della competenza occorre distinguere tra art. 12 lett. b) (continuazione) che richiede identità soggettiva tra gli autori dei reati e art. 12 lett. c) (connessione teleologica) che può operare anche con autori diversi, quando il reato mezzo sia stato posto in essere con la finalizzazione agli altri reati.
  • Quando reati connessi ricadono in competenze territoriali diverse, si applica l'art. 16 c.p.p.: la competenza spettante al giudice del reato più grave (o, a parità, del primo reato) prevale.
  • L'adozione di misure cautelari (anche reali) da parte di un giudice poi dichiarato incompetente non è priva di efficacia immediata: opera un'efficacia interinale che può mantenere l'efficacia del provvedimento fino alla decisione del giudice competente, salvo diverse determinazioni previste dall'art. 27 c.p.p.
  • In tema di competenza, il giudice del rinvio dovrà verificare non solo la localizzazione formale degli eventi ma l'effettiva 'base operativa' e le manifestazioni operative del sodalizio nel territorio, dando rilievo all'effettività dell'operatività italiana (es. Cerignola come cellula operativa).
  • Nei procedimenti cautelari il controllo sulla sufficienza della motivazione del G.I.P. e sulla sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari resta essenziale: sebbene la Cassazione abbia deciso sul profilo della competenza, il Tribunale dovrà nuovamente valutare anche questi aspetti alla luce delle regole procedurali e delle osservazioni difensive.

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