Cassazione Civile, Ordinanza n. 22243/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IVA e IRAP relative all’anno 2004, fondato su processo verbale della Guardia di Finanza che contestava omessa presentazione delle dichiarazioni di inizio attività e delle dichiarazioni annuali, omessa fatturazione di acquisti e vendite di animali, irregolare tenuta delle scritture contabili e maggior reddito imponibile. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo che l’attività di allevamento rientrasse nella disciplina del reddito agrario ex art. 32 TUIR e che la verifica del numero dei capi non consentisse di attribuire una diversa categoria reddituale. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la legittimità dell’accertamento induttivo nonostante l’omessa dichiarazione dell’attività di allevamento e la mancata compilazione del quadro RD; l’Ufficio ha inoltre precisato che non vi era stato alcun ricorso a studi di settore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che, anche per un soggetto che svolga attività agricola o di allevamento, non è precluso all’Amministrazione utilizzare l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 quando ricorrano i relativi presupposti, poiché le regole sul reddito agrario non escludono in assoluto l’accertamento di un reddito d’impresa ove vi siano omissioni dichiarative o altri elementi indiziari. La CTR aveva errato nell’annullare in via totale l’avviso senza considerare che la contestazione si fondava sull’omessa dichiarazione dell’attività di allevamento e sull’assenza di fatture di acquisto e vendita, circostanze che legittimavano l’uso del metodo induttivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di tutti i gradi.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
legittima l’accertamento induttivo, anche puro, quando l’Ufficio disponga di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza e ricorrano i presupposti di legge; tale strumento non è precluso in assoluto al contribuente che svolga attività agricola o di allevamento.
richiamato come parametro della prova presuntiva; nel caso concreto il ricorso lamentava che la CTR avesse escluso illegittimamente il ricorso a presunzioni e al metodo induttivo.
art. 32, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917/1986
"Sono considerate attività agricole: [..] b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno"
definisce i limiti entro i quali l’allevamento resta attività agricola e produce reddito agrario; oltre tali limiti può emergere reddito d’impresa per la parte eccedente.
art. 32, comma 3, d.P.R. n. 917/1986
demanda a un decreto ministeriale la determinazione, per ciascuna specie animale, del numero di capi rientrante nei limiti di cui al comma 2, lett. b), tenendo conto della potenzialità produttiva dei terreni.
art. 56, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
prevede che, per l’allevamento oltre i limiti dell’art. 32, il reddito della parte eccedente concorre a formare reddito d’impresa, determinato forfettariamente mediante coefficienti e senza necessità di opzione del contribuente, salva la scelta del regime ordinario in sede di dichiarazione.
richiamato come ulteriore base normativa dell’accertamento fondato sui dati e sulle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’Ufficio.
art. 36, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
non è citato direttamente nel passo decisorio ma il testo richiama la disciplina del reddito agrario e il regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa di allevamento.
Massime di principio
- L’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 è utilizzabile anche nei confronti di un soggetto che svolga attività agricola o di allevamento, quando la contestazione riguardi omissioni dichiarative o altri elementi che rendano inattendibile la rappresentazione fiscale del reddito.
- La disciplina del reddito agrario e del reddito d’impresa nell’allevamento non impedisce all’Amministrazione di accertare induttivamente la parte di reddito non dichiarata: le previsioni speciali dell’art. 32 TUIR operano per la determinazione del reddito agrario entro i limiti legali, ma non escludono l’accertamento di componenti ulteriori o eccedenti.
- L’omessa dichiarazione dell’attività di allevamento, unitamente alla mancanza di documentazione contabile e fiscale coerente, può costituire presupposto sufficiente per il ricorso al metodo induttivo o anche puro, sulla base dei dati e delle notizie raccolti dagli organi verificatori.
- Il contribuente che svolga allevamento può optare, nei casi previsti, per il regime ordinario di determinazione del reddito d’impresa, ma tale facoltà opera nei casi fisiologici di corretta dichiarazione e non neutralizza i poteri di accertamento quando il reddito effettivo non sia stato fedelmente rappresentato.
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