Sentenza n. 73/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per la condanna al risarcimento dei danni derivanti dalla determina emanata dal Comando Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, prot. -OMISSIS-, con la quale si disponeva la perdita del grado per rimozione e della successiva determinazione n. -OMISSIS-, collegata alla precedente, che respingeva il ricorso gerarchico del ricorrente, entrambe annullate con sentenza del T.A.R. Calabria – Reggio Calabria n. -OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione e dal successivo rigetto del ricorso gerarchico, entrambi annullati in sede giurisdizionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'illegittima sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, già annullata dal TAR con sentenza confermata dal Consiglio di Stato. Ha dedotto la sussistenza dell'illiceità della condotta amministrativa, della colpa di apparato, del nesso causale e del danno. In particolare, ha allegato di avere subito la perdita dello stipendio e gravi ripercussioni fisiche e psichiche, documentate da una perizia di parte, nonché conseguenze negative sul nucleo familiare. Ha chiesto il ristoro del danno biologico e del danno non patrimoniale, anche in via equitativa e previa CTU o verificazione. Il Ministero ha contestato la sussistenza degli elementi dell'illecito, deducendo l'errore scusabile dell'amministrazione, la complessità del quadro normativo e fattuale, l'assenza di negligenza o imperizia, il difetto del nesso causale tra la sanzione e le patologie lamentate e la genericità del danno patrimoniale. Ha inoltre sostenuto che il ricorrente avrebbe colpevolmente rinunciato alla tutela cautelare nel precedente giudizio, contribuendo a rendere evitabili i danni ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha premesso che l'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento, essendo necessaria la prova di tutti gli elementi dell'illecito: condotta antigiuridica, colpa dell'amministrazione, nesso causale ed evento dannoso. Nel caso concreto, pur riconoscendo l'illegittimità della sanzione espulsiva annullata, il Collegio ha escluso l'elemento soggettivo. L'annullamento era infatti fondato sul difetto di proporzionalità della sanzione, non sull'illegittimità dell'avvio o dello svolgimento del procedimento disciplinare; il giudice aveva lasciato salva la riedizione del potere e l'amministrazione aveva successivamente irrogato una diversa sanzione. Considerata l'accuratezza dell'istruttoria, la peculiarità della vicenda e l'assenza, nell'art. 1357 del Codice dell'ordinamento militare, di una specifica tipizzazione delle condotte sanzionabili con la perdita del grado per rimozione, l'operato amministrativo non è stato ritenuto caratterizzato da negligenza o imperizia, configurandosi comunque un errore scusabile. Il danno patrimoniale è stato ritenuto dedotto in modo generico: il ricorrente si era limitato a riferire di essere rimasto privo dello stipendio, senza adeguata quantificazione o dimostrazione dell'effettivo pregiudizio, anche alla luce della successiva reintegrazione e riammissione in servizio. Quanto al danno non patrimoniale, il TAR ha escluso la prova del nesso causale. La documentazione sanitaria e la perizia di parte riconducevano le patologie alle più ampie vicende giudiziarie e penali, protrattesi per anni, senza dimostrare che esse fossero causalmente imputabili alla specifica sanzione espulsiva o, comunque, al procedimento disciplinare. La carenza probatoria non poteva essere colmata mediante CTU o verificazione. Infine, il Collegio ha rilevato che il ricorrente, dopo avere notificato il ricorso di annullamento, aveva rinunciato all'istanza cautelare, privandosi volontariamente della possibilità di ottenere tempestivamente la sospensione degli effetti della sanzione. Tale condotta è stata valutata ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a. e dell'art. 1227 c.c. quale mancata utilizzazione dello strumento di tutela specifica potenzialmente idoneo a evitare o limitare i danni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
"l'omessa coltivazione dello strumento cautelare come fatto che preclude la risarcibilità dei danni che sarebbero stati presumibilmente evitati in caso di rituale utilizzazione dello strumento di tutela specifica predisposto dall'ordinamento a protezione delle posizioni di interesse legittimo"
La domanda risarcitoria presuppone la valutazione del comportamento del danneggiato e della sua eventuale mancata utilizzazione degli strumenti di tutela specifica; la rinuncia alla tutela cautelare può escludere o limitare il risarcimento dei danni evitabili mediante tale strumento.
Il comportamento del danneggiato che ometta di adottare misure idonee a evitare o ridurre il danno rileva nella determinazione della risarcibilità, in coordinamento con l'art. 30, comma 3, c.p.a.
art. 1357 Codice dell'ordinamento militare
La disposizione non specifica le condotte materiali sanzionabili con la perdita del grado per rimozione; tale quadro normativo, insieme alle peculiarità del caso concreto, è stato valorizzato per escludere la colpa dell'amministrazione e ravvisare l'errore scusabile.
"per danno ingiusto risarcibile [...] si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta"
Il risarcimento richiede la prova di una perdita ingiusta e di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, inclusi la colpa, il nesso causale e l'evento dannoso.
Massime di principio
- L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il diritto al risarcimento del danno: il danneggiato deve provare condotta antigiuridica, colpa dell'amministrazione, nesso causale ed evento dannoso.
- L'illegittimità dell'azione amministrativa non coincide necessariamente con la colpa dell'amministrazione. La colpa deve essere esclusa quando, tenuto conto della complessità della situazione fattuale, dell'incertezza normativa, dell'accuratezza dell'istruttoria e della peculiarità del caso, l'errore risulti scusabile e non riconducibile a negligenza o imperizia degli uffici.
- Il danno patrimoniale da provvedimento illegittimo deve essere specificamente allegato, quantificato e provato; la mera deduzione della perdita dello stipendio, senza indicazione concreta della durata e dell'effettivo pregiudizio residuo, non è sufficiente, soprattutto quando il dipendente sia stato successivamente reintegrato o riammesso in servizio.
- Il nesso causale tra provvedimento illegittimo e danno non patrimoniale non può essere desunto dalla sola successione temporale degli eventi. Quando la documentazione sanitaria riconduce le patologie a una più ampia vicenda giudiziaria o personale, il ricorrente deve dimostrare il collegamento causale specifico con il provvedimento lesivo; la CTU o la verificazione non possono supplire alla carenza di allegazione e prova del fatto costitutivo.
- Ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., la mancata o volontaria rinuncia all'utilizzazione della tutela cautelare può rilevare, in applicazione dell'art. 1227 c.c., per escludere o ridurre il risarcimento dei danni che tale tutela avrebbe presumibilmente evitato.
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