Cassazione Civile, Ordinanza n. 33470/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008 emesso da un comune nei confronti della proprietaria di un parco eolico, per omesso accatastamento degli aerogeneratori e conseguente determinazione dell'imposta sulla base del valore dei beni. La contribuente aveva impugnato l'atto; in primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, con rideterminazione della rendita catastale, e le sanzioni erano state confermate. In appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparentemente o intrinsecamente contraddittoria, poiché la Corte tributaria regionale aveva affermato sia di respingere l'appello sia di "confermare l'avviso" pur essendo il primo giudice pervenuto a un accoglimento parziale; 2) violazione delle norme sull'esimente per obiettiva incertezza normativa, sostenendo che le sanzioni non erano dovute perché sulla classificazione catastale dei parchi eolici vi era incertezza interpretativa e giurisprudenziale, almeno fino agli arresti di legittimità successivi. Il comune, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale denunciando omessa pronuncia sull'appello incidentale, con il quale chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e la conferma integrale dell'avviso, anche sulla base delle regole di stima del valore contabile ex art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società contribuente: ha escluso la nullità della motivazione ritenendo che l'apparente incongruenza lessicale della sentenza di merito non impedisse di ricostruirne la ratio decidendi, ravvisando una motivazione complessivamente sufficiente e non meramente apparente. Ha inoltre escluso l'obiettiva incertezza normativa idonea a giustificare la non irrogazione delle sanzioni, richiamando la giurisprudenza di legittimità che aveva già chiarito la disciplina catastale dei parchi eolici e sottolineando che l'omesso accatastamento e la mancata dichiarazione ICI non potevano essere giustificati da dubbi sul solo classamento. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale del comune, rilevando che la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato le specifiche censure dell'appello incidentale relative al valore contabile e alla conferma integrale dell'avviso, incorrendo in omessa pronuncia. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Corte ne esclude la fondatezza quanto al motivo principale
art. 132, primo comma, n. 4 c.p.c.
norma richiamata per dedurre il vizio di motivazione della sentenza di appello; la Corte ritiene la motivazione sufficientemente intellegibile
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude che la motivazione resa fosse mancante o apparente
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per la doglianza sulla violazione delle norme che escludono le sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
richiamato come base dell'esimente per obiettiva incertezza normativa; la Corte ribadisce che l'onere di allegarne i presupposti grava sul contribuente
art. 10, commi 2 e 3, L. n. 212/2000
richiamato per l'esclusione delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza; la Corte afferma che, nel caso concreto, tale incertezza non sussiste
artt. 2, 5 e 7 d.lgs. n. 504/1992
norme evocate per contestare la debenza dell'ICI e delle sanzioni; la Corte non ravvisa incertezze tali da escludere la sanzione
richiamato nel ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia sull'appello incidentale; la Corte accoglie la censura
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992
richiamato dal comune per la determinazione del valore contabile ai fini ICI in presenza di mancato accatastamento
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992
richiamato dal comune per la determinazione del valore contabile ai fini ICI in presenza di mancato accatastamento
art. 1-quinquies d.l. n. 44/2005 conv. in L. n. 88/2005
"Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso..."
disposizione interpretativa che rendeva chiara la riconducibilità delle centrali elettriche e dei relativi elementi alla disciplina catastale richiamata dalla Corte per escludere l'incertezza normativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso principale, se dovuto
Massime di principio
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia inesistente, incomprensibile o strutturalmente incapace di consentire il controllo sulla ratio decidendi; non basta una formula lessicalmente infelice o un'incertezza meramente terminologica se il complesso argomentativo consente di ricostruire la decisione.
- L'esimente per obiettiva incertezza normativa in materia tributaria richiede un effettivo quadro normativo o giurisprudenziale intrinsecamente equivoco; l'onere di allegare e dimostrare tali elementi grava sul contribuente, e il giudice non deve né può riconoscerla d'ufficio.
- In presenza di omissione di accatastamento e di mancata dichiarazione ai fini ICI, la sola discussione sul corretto classamento o sulla qualificazione catastale del bene non è sufficiente, di per sé, a escludere le sanzioni se la disciplina applicabile è già sufficientemente chiarita.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina cassazione con rinvio quando il giudice d'appello non esamini affatto censure autonome e decisive ritualmente devolute.
- Quando l'avviso di accertamento è fondato su una stima contabile e la parte pubblica censura la decisione di primo grado con appello incidentale su specifiche questioni di valore, la Corte di merito deve pronunciarsi espressamente su tali doglianze, non essendo sufficiente una conferma apodittica della sentenza appellata.
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