Cassazione Penale, Ordinanza n. 31009/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il detenuto aveva proposto reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva trasmesso gli atti al direttore dell'istituto penitenziario in relazione alla richiesta di consegna, senza ritardo e senza controllo, di compact disc contenenti atti processuali. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato non luogo a provvedere per sopravvenuta carenza di interesse. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione degli artt. 35-bis e 69 ord. pen., 3 Cost., 6 CEDU, 105 c.p.p., 35 disp. att. c.p.p., vizio di motivazione e violazione della procedura di trattenimento della corrispondenza tra difensore e detenuto. Sosteneva, in sostanza, che occorresse una pronuncia di principio per disciplinare anche per il futuro le modalità di consegna da parte della casa circondariale, senza ispezione e con immediata evasione della richiesta, nonché contestava la procedura seguita dall'istituto e la possibile operatività del visto di censura sulla corrispondenza informatica tra detenuto e difensore, evocando gli artt. 103 c.p.p. e 35 disp. att. c.p.p. in caso di visione degli atti da consegnare da parte della polizia penitenziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero privi di interesse concreto, perché diretti a ottenere enunciati di principio senza illustrare un effettivo e specifico vantaggio pratico per il detenuto, anche considerando che i compact disc risultavano già consegnati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale invocata dalla difesa nel reclamo/ricorso, ma la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Richiamato tra le norme asseritamente violate; non incide sulla decisione, che si fonda sull'assenza di interesse a impugnare.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla difesa; la Corte non affronta la questione nel merito per inammissibilità.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa; non esaminato nel merito per difetto di interesse.
Richiamato dalla difesa tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte non entra nel merito.
Richiamato dalla difesa in relazione alla procedura di trattenimento/visione degli atti; la Corte non decide nel merito per inammissibilità.
Richiamato dalla difesa per contestare la visione degli atti da parte della polizia penitenziaria; non oggetto di scrutinio di merito.
Usato come base per la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in presenza di inammissibilità, con valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj
Richiamata per ribadire che l'interesse a impugnare non coincide con il mero interesse astratto al rispetto della legge, ma richiede un'utilità concreta derivante da un provvedimento più favorevole.
Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023
Richiamata a sostegno della nozione utilitaristica e concreta di interesse a impugnare.
Sez. 6, n. 12722 del 12/02/2009
Richiamata come precedente sulla nozione di interesse a impugnare.
Sez. 5, n. 43983 del 15/07/2009, D'Ingeo
Richiamata in tema di interesse a impugnare, anche per la parte pubblica.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per fondare la possibilità della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità con profili di colpa.
Massime di principio
- Nel sistema delle impugnazioni penali, l'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale: non basta lamentare la violazione astratta di una norma, occorrendo indicare un'utilità praticabile e specifica che derivi dall'accoglimento del gravame.
- È inammissibile il ricorso che miri soltanto a ottenere enunciazioni di principio o una regolamentazione futura della materia, senza dimostrare un effetto realmente migliorativo e immediato per la posizione del ricorrente rispetto al provvedimento impugnato.
- Quando il bene della vita cui si aspira risulta già soddisfatto o non più concretamente conseguibile, difetta l'interesse a impugnare e il ricorso va dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende, ove ravvisi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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