Cassazione Penale, Ordinanza n. 10992/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ferrara nei confronti di un imputato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 13, commi 13 e 13-ter, d.lgs. n. 286/1998, commesso il 15 ottobre 2019. Con il ricorso per cassazione l’imputato denunciava violazione di legge e vizi di motivazione, deducendo: a) il mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire; b) l’errata applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale; c) il mancato riconoscimento della continuazione; inoltre contestava il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate, osservando che la sentenza impugnata aveva escluso il legittimo impedimento perché non era stata dimostrata una richiesta al Ministero dell’Interno riferita al presente procedimento; aveva inoltre confermato la recidiva valorizzando la condotta e i precedenti penali specifici dell’imputato, e aveva negato la sospensione condizionale per la presenza di precedenti condanne irrevocabili a pene complessivamente superiori al limite di due anni. Il ricorrente, secondo la Corte, sollecitava in realtà una lettura alternativa degli elementi processuali, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate e comunque orientate a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa nel giudizio di legittimità. Per effetto dell’inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 13, commi 13 e 13-ter, d.lgs. n. 286/1998
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che la responsabilità era già stata confermata dai giudici di merito.
Richiamato implicitamente nel riferimento alla valutazione della pericolosità e dei precedenti penali ai fini della conferma della recidiva e del trattamento sanzionatorio.
La recidiva reiterata infraquinquennale è ritenuta correttamente applicata dalla Corte territoriale in base alla condotta e ai precedenti specifici dell’imputato.
La sospensione condizionale della pena è stata negata perché le precedenti condanne irrevocabili comportavano pene complessivamente superiori al limite di due anni.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché le censure erano manifestamente infondate e miravano a una diversa lettura del materiale processuale, non consentita in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova e alternativa valutazione degli elementi di fatto e di prova già scrutinati in modo congruo dai giudici di merito.
- Le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura del compendio processuale sono inammissibili quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.
- Il legittimo impedimento dell’imputato a comparire deve essere specificamente allegato e dimostrato; in mancanza di prova del presupposto fattuale, il diniego è legittimo.
- La recidiva può essere confermata valorizzando la condotta concreta e i precedenti penali specifici, quando tali elementi siano indicativi di una maggiore pericolosità del soggetto.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è corretto quando risultino precedenti condanne irrevocabili che superino il limite edittale previsto per il beneficio.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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