Cassazione Civile, Ordinanza n. 21828/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un soggetto, proprietario e possessore di un magazzino fronte mare, aveva promosso un giudizio possessorio ex art. 703 c.p.c. lamentando che la società confinante lo avesse privato del passaggio sulla scogliera antistante il suo immobile e avesse compromesso il godimento del locale, realizzando sulla scogliera una terrazza a servizio del ristorante gestito nel locale vicino. Il tribunale aveva rigettato la reintegrazione nel possesso della servitù di passaggio, ma aveva ordinato l’arretramento della struttura per violazione delle distanze legali. In appello, il proprietario aveva censurato sia la qualificazione dell’opera come precaria, sia la mancata applicazione dell’art. 9, comma 1, n. 1, d.m. 1444/1968 relativo alle distanze nelle zone A. La Corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo non applicabili le distanze del d.m. 1444/1968 perché riferite alla zona C e non alla zona A4 del centro storico di Cefalù. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. per omesso esame del primo motivo di appello, che contestava la natura precaria dell’opera e l’applicabilità dell’art. 9, comma 1, n. 1, d.m. 1444/1968; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. sulla non applicabilità della detta norma; 3) violazione dell’art. 3 d.p.r. n. 280/2001, dell’art. 9, comma 1, n. 1, d.m. 1444/1968 e dell’art. 873 c.c., per non avere considerato che le opere ricadevano nel centro storico, isolato A4, fronte mare, e quindi erano assoggettate alla disciplina invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello non avesse esaminato compiutamente il primo motivo di appello, poiché aveva omesso di pronunciarsi sia sulla contestazione della natura precaria della costruzione, sia sulla richiesta di applicazione dell’art. 9, comma 1, n. 1, d.m. 1444/1968, pur avendo accertato l’ubicazione degli immobili in zona A4. Tale omissione integra un error in procedendo e comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma utilizzata per introdurre il giudizio possessorio iniziale promosso dal proprietario del magazzino.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per omessa pronuncia o error in procedendo; il motivo è ammissibile quando richiama chiaramente tale vizio anche senza formule sacramentali.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni; l’omessa risposta a uno dei profili del motivo di appello integra vizio di omessa pronuncia.
richiamato dal ricorrente come parametro violato nel giudizio di appello.
richiamato nel secondo motivo come fonte della dedotta nullità per motivazione apparente.
richiamato nel terzo motivo in relazione alle distanze legali tra costruzioni.
art. 9, comma 1, n. 1, d.m. 1444/1968
la Corte rileva che la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminarne l’operatività nella zona A4 del centro storico, non limitarsi a escludere i commi diversi; il motivo di appello sul punto è rimasto non scrutinato.
art. 3 d.p.r. n. 280/2001
richiamato nel terzo motivo di ricorso come norma asseritamente violata in tema di disciplina edilizia applicabile.
L.R. Sicilia 29 novembre 2005, n. 15, art. 1
menzionata nei gradi di merito come disposizione che consente nei beni demaniali marittimi costruzioni per l’esercizio della ristorazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che denuncia omessa pronuncia è ammissibile quando il ricorso richiami in modo univoco la nullità della decisione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., anche senza una formula rituale.
- L’omessa considerazione di uno dei profili decisivi di un motivo di appello integra error in procedendo e determina la cassazione della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito accerta un dato fattuale rilevante per l’applicazione di una disciplina urbanistico-edilizia, deve poi confrontarsi con la specifica norma invocata dalla parte; il mancato esame di tale norma può tradursi in omessa pronuncia.
- Se il motivo principale di ricorso è accolto per vizio di omessa pronuncia, restano assorbiti i motivi che presuppongono la decisione sul merito della questione non esaminata.
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