Cassazione Civile, Ordinanza n. 37479/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia origina da un provvedimento di iscrizione ipotecaria adottato a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento integrale dell'ipoteca; in appello la decisione era stata solo parzialmente riformata, ritenendosi per due cartelle non provata la notifica e considerandosi illegittima, sulle sanzioni, l'applicazione degli interessi di mora. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad affermare apoditticamente la mancata notifica di due cartelle senza confrontarsi con le controdeduzioni e la documentazione prodotta, dalle quali risultava invece la notifica presso la sede della società a seguito di variazione della denominazione sociale; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 30 d.P.R. n. 602/1973 e nuovamente nullità per motivazione apparente, censurando il passaggio in cui la CTR aveva ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria nella parte relativa agli interessi di mora perché comprendenti anche gli interessi sulle sanzioni, ma senza riprodurre nel ricorso il contenuto delle cartelle e quindi senza consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR fosse solo apparente perché non aveva esaminato né confutato le specifiche deduzioni dell'agente della riscossione sulla notifica delle due cartelle; ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava il contenuto delle cartelle di pagamento su cui la censura si fondava. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta quando la motivazione è meramente apparente e non consente di comprendere il fondamento della decisione.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva; la sua carenza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve esistere in modo percepibile e intelligibile; in difetto la decisione è nulla.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Può essere dedotta la violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura deve essere specificamente autosufficiente.
Norma invocata per contestare la legittimità del carico di interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e documenti posti a fondamento delle censure e riprodurne il contenuto rilevante, altrimenti è inammissibile.
Massime di principio
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il giudice di merito afferma una conclusione senza confrontarsi con le deduzioni e la documentazione specificamente richiamate dalla parte, impedendo di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione della sentenza è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non è sufficiente lamentare un difetto di ampiezza o di persuasività, occorrendo una vera anomalia motivazionale rilevabile dal testo della decisione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se la censura si fonda su documenti il cui contenuto non sia stato trascritto o almeno indirettamente riprodotto nel ricorso, poiché la Corte deve poter verificare la decisività delle doglianze senza accedere agli atti di merito.
- Quando si contesta la debenza di importi iscritti a ruolo o la corretta composizione del carico, il ricorso deve riportare in modo puntuale il contenuto delle cartelle o degli atti impositivi su cui si fonda la doglianza.
- La sentenza cassata per motivazione apparente va rinviata al giudice di merito affinché riesamini la questione con effettivo confronto con le risultanze e le difese delle parti.
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