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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21851/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il condominio aveva convenuto in giudizio l'appaltatore chiedendo l'accertamento della grave difettosità dei lavori di impermeabilizzazione eseguiti sul lastrico di copertura dei garage condominiali, interessati da infiltrazioni, e il risarcimento dei costi di ripristino. Il tribunale aveva riconosciuto solo parzialmente il danno, ritenendo un concorso di responsabilità ex art. 1227 c.c. per asserita scarsa cura gestionale del condominio nella stipula di un appalto generico e per l'inesatta esecuzione/informazione da parte dell'appaltatore. La corte d'appello, invece, aveva escluso ogni concorso colposo del condominio e rideterminato il danno nell'intero costo del corretto ripristino. Con il ricorso per cassazione l'appaltatore ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente negato l'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. nonostante, a suo dire, la modicità del corrispettivo e il tenore degli atti assembleari e istruttori facessero emergere che il condominio fosse consapevole che l'intervento fosse solo 'tampone' e non risolutivo; ha inoltre denunciato omesso esame di fatti decisivi e illogicità della motivazione nella parte in cui aveva escluso che l'inidoneità totale dell'opera potesse fondare un concorso colposo del committente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito. In particolare, ha ribadito che la violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta, mentre la censura sulla concreta applicazione in relazione alle risultanze istruttorie integra un vizio di motivazione nei ristretti limiti consentiti. Quanto all'art. 360, n. 5, c.p.c., ha ricordato che è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la diversa ponderazione del materiale probatorio. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    La valutazione del concorso colposo del creditore nella produzione o aggravamento del danno dipende dalla ricostruzione del fatto concreto e dalle risultanze istruttorie; la sua negazione o affermazione, se motivata sulla base del merito, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo di ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, contesti in realtà la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto è inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati è legittima la partecipazione al collegio del presidente o del consigliere delegato che abbia formulato la proposta di definizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La fase camerale successiva alla proposta di definizione anticipata costituisce un riesame autonomo nel medesimo giudizio di cassazione.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato per escludere un'incompatibilità del magistrato che abbia formulato la proposta di definizione anticipata.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo contesto per negare l'incompatibilità del componente del collegio che aveva formulato la proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha condannato il ricorrente a somme ulteriori per la proposizione del ricorso ritenuto inammissibile, in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    È richiamato in relazione alla novella dell'art. 380-bis c.p.c. e al procedimento accelerato di definizione dei ricorsi.

  • d.m. n. 55 del 2014

    È richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per censurare la mera ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una nuova valutazione del compendio istruttorio né la denuncia di insufficienza della motivazione.
  • La censura sul concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c., quando dipende dall'apprezzamento delle risultanze probatorie e della condotta delle parti nel caso concreto, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • È inammissibile il ricorso che, pur formalmente formulato come violazione di legge o omesso esame, persegua in realtà una rivalutazione del merito.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la proposta di definizione non determina incompatibilità del magistrato che l'ha formulata a partecipare al collegio chiamato a decidere.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare, oltre alle spese, la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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