Cassazione Civile, Ordinanza n. 23609/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente finanziatore)
La controversia
La controversia nasceva dalla pretesa di una cooperativa e della sua rappresentante di avere svolto, dal 2010, attività di consulenza, promozione, business marketing e assistenza professionale per favorire l’adesione di imprese al fondo interprofessionale convenuto e per canalizzare verso di esso il finanziamento di corsi di formazione. Le ricorrenti sostenevano di avere maturato un credito di almeno 600.000 euro per prestazioni d’opera professionale ex art. 2222 c.c., oltre al risarcimento dei danni per inadempimento del preteso contratto, per condotta anticoncorrenziale e per perdita di chance. In appello la Corte aveva escluso la prova di un contratto scritto con il fondo, ritenendo che l’eventuale rapporto riguardasse semmai altro ente (FederPMI), non il fondo convenuto, e che mancasse anche la prova del vantaggio ingiusto e del nesso causale per le domande risarcitorie. Con il ricorso per cassazione le ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; 2) omessa ammissione di prove testimoniali, istanze di esibizione e richieste istruttorie verso autorità di vigilanza, al fine di dimostrare l’esistenza del rapporto e quindi l’indebito arricchimento; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di documenti che avrebbero provato il rapporto e l’attività svolta; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per errata percezione del contenuto del contratto/documentazione depositata, con conseguente erronea individuazione del soggetto passivo del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla mancata concessione dei termini finali perché, nel caso concreto, i termini erano stati in realtà assegnati anticipatamente con decreto presidenziale e le parti non avevano chiesto rimessione in termini. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulle prove per difetto di specificità e perché, in presenza di doppia conforme, era precluso il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.; comunque i giudici di merito avevano già spiegato perché le prove erano irrilevanti o inammissibili, essendo mancata la prova del contratto scritto e del vantaggio per il convenuto. Ha giudicato inammissibile e comunque infondato il motivo ex art. 112 c.p.c., poiché la Corte d’appello aveva esaminato la corrispondenza e i documenti rilevanti, escludendo sia il contratto con il fondo sia i presupposti della domanda ex art. 2041 c.c. e della domanda risarcitoria per concorrenza sleale. Ha infine dichiarato inammissibile il motivo ex art. 115 c.p.c., perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e, in ogni caso, la Corte territoriale aveva già qualificato il rapporto come eventualmente instaurato con FederPMI e non con il fondo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’intimato. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la mancata concessione dei termini conclusionali integra nullità solo se i termini non sono stati realmente consentiti; nel caso concreto la Corte ha accertato che erano stati assegnati anticipatamente.
richiamato come base della pretesa di pagamento per prestazione d’opera, ma ritenuto non provato il relativo contratto con il convenuto.
la domanda di arricchimento senza causa è stata respinta perché non risultava provato un vantaggio patrimoniale del convenuto derivante dall’attività delle attrici.
nessuna omissione di pronuncia quando il giudice esamina la domanda e la rigetta espressamente, anche motivando in senso negativo sui suoi presupposti.
la violazione è configurabile solo se la decisione si fonda su prove inesistenti o su informazioni non ricavabili dal mezzo di prova; non quando si contesta la valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
usato per le doglianze di nullità della sentenza e violazione del contraddittorio/omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non copre l’omesso esame di singoli elementi istruttori, specie in presenza di doppia conforme.
richiamato solo per indicare i documenti depositati con la seconda memoria istruttoria in primo grado.
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
impone l’indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 369, comma 2, n. 4), c.p.c.
richiede il deposito della documentazione processuale rilevante ai fini del ricorso.
art. 52, secondo comma, c.p.c.
richiamato per escludere l’ammissibilità dell’istanza informale di ricusazione proposta via fax.
art. 366, quarto comma, c.p.c.
consente via fax solo le comunicazioni di cancelleria e alcune notificazioni tra difensori, non l’istanza di ricusazione.
citato in via comparativa per affermare che la sostituzione della discussione orale con note scritte è ammissibile solo entro limiti e con rispetto del contraddittorio.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
richiamato anche per la doglianza di omessa pronuncia e per la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso comporta il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica determina nullità solo se i termini non siano stati effettivamente concessi; se il giudice di merito li abbia assegnati in forma anticipata e la parte non abbia chiesto rimessione in termini, la doglianza è infondata.
- La deduzione della mancata ammissione di prove è inammissibile se il ricorrente non trascrive specificamente i capitoli di prova, i documenti e gli atti istruttori asseritamente decisivi, perché la Corte di cassazione non può integrare il ricorso con indagini autonome.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito; il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando il ricorrente non deduca che le due decisioni siano fondate su diverse ragioni di fatto.
- Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. se il giudice di merito esamina espressamente la domanda e la rigetta per difetto dei suoi presupposti; l’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto il provvedimento sulla domanda o eccezione.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando la decisione si fondi su prove inesistenti o su contenuti probatori impossibili da ricavare dalla fonte acquisita; non basta contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
- Per riconoscere un compenso ex art. 2222 c.c. o un arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. occorre provare in modo rigoroso il rapporto o, almeno, il concreto vantaggio patrimoniale conseguito dal destinatario della prestazione, non essendo sufficiente allegare lo svolgimento di attività in favore di soggetti collegati.
- Quando il rapporto risultante dalla documentazione è riferibile a un soggetto distinto da quello evocato in giudizio, la legittimazione passiva del convenuto va esclusa se non sia dimostrata un’effettiva interposizione o simulazione del rapporto.
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