Sentenza del 02/02/2022 n. 3266 - Corte di Cassazione
Accertamento - Trasferimenti di impianti e rami d'azienda - Settore radiotelevisivo - Atti precedenti all'emanazione della norma - Art. 27, co. 7-bis, del d.lgs. n. 177 del 2005 - Validità e non rettificabilità ai fini tributari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione dell'IVA detratta dalla società acquirente dopo l'acquisto (2006) di un impianto di radiodiffusione: l'Agenzia ha riqualificato l'operazione come cessione di ramo d'azienda (soggetta a imposta proporzionale di registro) mentre la società aveva qualificato l'atto come cessione di beni con applicazione dell'IVA. La questione rilevava anche l'effetto della disposizione sopravvenuta (art. 27, comma 7-bis, D.Lgs. n. 177/2005, introdotto dal D.L. n. 201/2011) che stabilisce la qualificazione delle cessioni future e dichiara validi e non rettificabili ai fini tributari gli atti posti in essere prima della sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, ritenendo applicabile lo ius superveniens costituito dall'art. 27, comma 7-bis, D.Lgs. n. 177/2005 (introdotto dal D.L. n. 201/2011). Pur stabilendo un criterio rigido per le cessioni future (la cessione anche di un solo impianto radiotelevisivo, se non riguarda unicamente attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda), la norma tutela la certezza dei comportamenti pregressi e dispone che gli atti anteriori all'entrata in vigore sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari. Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate non poteva rettificare la qualificazione giuridica data dalle parti alla cessione del 2006; era dunque legittima la detrazione IVA operata dall'acquirente. Sentenza cassata nella parte impugnata e deciso nel merito con accoglimento del ricorso originario; spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 - art. 27, comma 7-bis
la cessione anche di uno solo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi a trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari
Stabilisce per il futuro una regola di qualificazione rigida (anche un singolo impianto che non sia solo attrezzature è ramo d'azienda) e dispone una clausola di salvaguardia che rende intangibili ai fini fiscali le cessioni anteriori all'entrata in vigore.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 40, comma 9-bis (convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214)
Norma che ha inserito il comma 7-bis nell'art. 27 del D.Lgs. n. 177/2005; fonte dello ius superveniens applicato in favore degli operatori per le cessioni pregresse.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 20
Disciplina l'imposta di registro sulle cessioni di aziende/rami d'azienda; norma che l'Agenzia invocava per richiedere la registrazione proporzionale invece dell'IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 2, comma 3, lett. b)
Indica le ipotesi in cui il trasferimento d'azienda è escluso dal campo di applicazione dell'IVA, rilevando la distinzione tra cessione di beni e cessione di ramo d'azienda.
Risoluzione Direzione Centrale Normativa Agenzia delle Entrate 10 aprile 2012, n. 33/E
Interpretazione amministrativa che conferma l'intangibilità fiscale delle cessioni pregresse e chiarisce che il trasferimento di attrezzature unitamente a risorse come frequenze, marchi, brevetti configura cessione d'azienda/ramo d'azienda.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - art. 3
Norma richiamata in motivazione del ricorso (riguarda i termini e modalità degli accertamenti e sanzioni tributarie); evocata nella doglianza ma non decisiva rispetto alla prevalente efficacia della norma sopravvenuta.
Codice di procedura civile - art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte, quando la legge sopravvenuta rende manifesta la decisione, di decidere nel merito senza rinvio per ulteriore istruttoria; utilizzato per definire la controversia in sede di Cassazione.
Massime di principio
- Per operazioni posteriori al 28/12/2011 (entrata in vigore della modifica) la cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo che comprenda qualcosa di più delle mere attrezzature (es. frequenze, contratti, marchi, avviamento, brevetti) deve essere qualificata come cessione di ramo d'azienda e non soggetta a IVA.
- Per operazioni anteriori all'entrata in vigore la qualificazione giuridico-tributaria data dalle parti è tutelata: l'Amministrazione non può rettificare ai fini fiscali la qualificazione attribuita all'atto (intangibilità fiscale).
- Per distinguere tra cessione di beni e cessione di ramo d'azienda occorre documentare dettagliatamente gli elementi trasferiti (contratti, diritti d'uso frequenze, avviamento, marchi, brevetti, elenco beni): la presenza di tali elementi indica ramo d'azienda.
- La 'clausola di salvaguardia' tutela la certezza e il legittimo affidamento degli operatori; chi si trova in una fattispecie pre-entrata in vigore può far valere tale tutela in giudizio.
- La tutela è specificamente fiscale: eventuali profili civilistici o responsabilità extratributarie potrebbero non essere esclusi automaticamente e vanno valutati separatamente.
- In caso di contenzioso, è utile richiamare l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione che ha più volte confermato l'intangibilità delle cessioni pregresse nel settore radiotelevisivo.
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