Sentenza del 02/02/2022 n. 219 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Riscossione frazionata alla sola imposta complementare per il maggior valore accertato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le contribuenti impugnavano cartelle di pagamento derivanti dall'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in seguito al disconoscimento, da parte dell'Amministrazione, di agevolazioni fiscali applicate in sede di compravendita di un terreno agricolo. Le ricorrenti sostenevano che l'imposta liquidata dovesse essere qualificata come "imposta complementare" e, pertanto, soggetta alla speciale disciplina di riscossione frazionata prevista dall'art. 56 d.P.R. n. 131/1986 (che limita la riscossione in pendenza di ricorso ai soli casi di imposta complementare per maggior valore accertato e alle imposte suppletive). Per le ricorrenti l'iscrizione a ruolo provvisoria era dunque illegittima.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello delle contribuenti e confermato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che, pur potendosi talvolta qualificare "complementare" l'imposta, la disciplina di riscossione frazionata di cui all'art. 56 DPR 131/1986 si applica soltanto all'imposta complementare per maggior valore accertato e alle imposte suppletive; nel caso concreto l'imposta derivava dalla revoca di un'agevolazione e non da un accertamento di maggior valore, per cui il divieto di riscossione in pendenza di giudizio non operava. Inoltre, dopo la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso, la riscossione era comunque consentita anche in base all'art. 68 d.lgs. 546/1992. Per la complessità e la parziale reciproca soccombenza le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 56 d.P.R. n. 131/1986
Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: A) di imposta complementare per il maggior valore accertato... b) di imposte suppletive...
La CTR ha interpretato la norma in senso restrittivo: la riscossione frazionata in pendenza di giudizio è limitata all'imposta complementare risultante da accertamento di maggior valore e alle imposte suppletive; non si estende alle somme derivanti da revoca di agevolazioni.
art. 55 d.P.R. n. 131/1986
riferimento all'art. 55 comma 1 per i termini di pagamento e frazionamento
Richiamato per indicare i termini e le percentuali di pagamento quando ricorre il caso di imposta complementare per maggior valore accertato (1/3, 2/3, resto dopo II grado).
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
La CTR ha ritenuto che, dopo la pronuncia di primo grado che aveva dato torto alle contribuenti, la riscossione dell'imposta fosse comunque consentita in base alla regola generale di esecuzione delle decisioni tributarie.
art. 96 c.p.c.
Citando l'articolo, la CTR ha respinto la richiesta di condanna per lite temeraria, ritenendo infondata la domanda delle appellanti.
artt. 91-92 e art. 112 c.p.c.
Richiamati dalle parti con contestazioni sulla nullità e motivazione della sentenza: il Collegio ha ricordato i limiti delle eccezioni di nullità in sede di appello e il potere del giudice d'appello di integrare la motivazione mancante.
Massime di principio
- La disciplina di riscossione frazionata prevista dall'art. 56 DPR 131/1986 si applica solo all'"imposta complementare per il maggior valore accertato" e alle imposte suppletive; somme derivanti dalla revoca di agevolazioni non rientrano automaticamente in questa fattispecie.
- Se l'ufficio liquida imposte per revoca di agevolazioni (e non per maggior valore accertato) l'iscrizione a ruolo provvisoria può essere legittima e la riscossione in pendenza di giudizio non è impedita dal comma di cui all'art. 56.
- Dopo una sentenza di primo grado che rigetta il contribuente, l'Amministrazione può comunque procedere alla riscossione in base alle regole generali (es. art. 68 d.lgs. 546/1992), con possibile frazionamento previsto dalla normativa generale se applicabile.
- La qualificazione dell'imposta (complementare vs principale vs suppletiva) è determinante per la sospensione o il frazionamento della riscossione; va valutata in concreto sulla base dell'origine dell'ulteriore pretesa (accertamento di maggior valore vs revoca di agevolazione vs imposta suppletiva).
- In materia di spese di lite, la 'soccombenza virtuale' e la complessità delle questioni possono giustificare la compensazione integrale delle spese tra le parti, anche se l'appello è respinto.
- Questioni di qualificazione giuridica dell'atto prodromico (es. natura dell'imposta) devono essere sollevate tempestivamente; tuttavia in appello il giudice può esaminare e integrare motivazioni o trasformare eccezioni di nullità in motivi di merito quando previsto dalla legge.
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