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Sentenza

Sentenza del 02/02/2022 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 - Credito d'imposta- Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un atto di recupero per l'utilizzo in compensazione del codice tributo 6606 ("Credito d'imposta per compensi in natura") per complessivi €33.719,30 relativi agli anni 2016-2018. Il contribuente deduceva nullita' della notifica per mancata delibera comunale di nomina del messo, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dell'art.12, comma 7 L.212/2000 (termine dilatorio), carenza del processo verbale di constatazione, errata qualificazione del credito ai sensi dell'art.27, comma 18 D.L. 105/2008 e incompetenza territoriale/organizzativa dell'ufficio notificante.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo la notifica valida in quanto la qualifica del messo deriva dalla legge e dall'inquadramento nella pianta organica (cassazione richiamata). Ha escluso l'applicazione del termine dilatorio dell'art.12, comma 7 L.212/2000 perché non vi fu accesso/ispezione nei locali dell'attivita' (la verifica fu documentale), e ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito la prova della spettanza del credito d'imposta ex art.27, comma 18 D.L. 105/2008 né della sua regolare esposizione nelle dichiarazioni; pertanto gli atti dell'AdE sono legittimi. Condanna della parte soccombente al pagamento delle spese per €1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 27/07/2000 n. 212 (Statuto del contribuente)

    Il termine dilatorio/disposizione sul contraddittorio endoprocedimentale si applica esclusivamente alle attività che comportano accessi, ispezioni o verifiche nei locali ove si esercita l'attività; non trova applicazione per accertamenti 'a tavolino' basati su richiesta documentale.

  • art. 27, comma 18, D.L. 185/2008 (convertito)

    Definisce i presupposti e la misura del credito d'imposta per l'incremento della base occupazionale (concessione di fabbricato in uso/comodato/locazione e incremento della base occupazionale rispetto al 30/9/1999); la sentenza rileva che il contribuente non ha provato il possesso dei requisiti né l'esposizione del credito nelle dichiarazioni fiscali.

  • art. 56, D.P.R. 26/10/1972 n. 633

    La legittimazione del messo notificatore discende dalla legge e dall'inquadramento nell'organico comunale; l'assenza di una delibera di Giunta non comporta automaticamente nullità della notifica.

  • art. 274, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

    Norma citata dal contribuente per richiedere la delibera della Giunta; la giurisprudenza richiamata nel provvedimento precisa che la mancata delibera non rientra nelle ipotesi di nullità automatica delle notificazioni tributarie.

  • art. 24, Legge 4/1929

    Prevede contenuti del processo verbale di constatazione; la Corte ha ritenuto che tale obbligo sussista in caso di verifiche con accesso/ispezione, ma non quando l'accertamento sia stato svolto con attività documentale.

  • art. 48, comma 4, lett. c) TUIR

    art. 48, comma 4, lett. c)

    Richiamato in relazione alla determinazione del valore del compenso in natura per il calcolo del credito; la sentenza sottolinea l'onere probatorio a carico del contribuente circa il valore e la spettanza del credito.

  • Cass. Sez. V, sent. n. 29966/2019

    Giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata adozione della delibera di nomina del messo comunale non costituisce causa di nullità della notifica tributaria, essendo la nomina e la legittimazione previste dalla legge.

  • artt. 62 D.Lgs. 300/1999; art. 13 Statuto Agenzia delle Entrate

    art. 62 D.Lgs. 300/1999; art. 13 Statuto AdE

    Richiamati dalla difesa per contestare la competenza dell'ufficio emittente; la Commissione conferma la legittimità delle articolazioni locali dell'Agenzia a emettere avvisi di accertamento in base alle direttive centrali.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale ex art.12, comma 7 L.212/2000 trovano applicazione solo se l'accertamento ha comportato accesso, ispezione o verifica diretta nei locali dell'attività; per accertamenti documentali non si applicano.
  • La validita' formale della notifica effettuata da un messo comunale non dipende necessariamente dalla presenza in atti di una delibera di nomina della Giunta: la qualifica puo' desumersi dall'inquadramento nell'organico e dalla normativa che attribuisce la funzione.
  • L'onere della prova circa la spettanza e la corretta quantificazione di un credito d'imposta e' a carico del contribuente: occorrono documenti probatori e la corretta indicazione nelle dichiarazioni fiscali; riemersioni di crediti dopo molti anni richiedono chiara giustificazione documentale.
  • Il processo verbale di constatazione e' obbligatorio quando e' effettuata una verifica con accesso/ispezione; in assenza di tale attività non sussiste l'obbligo di redigere il verbale prima della notifica dell'accertamento.
  • Le articolazioni locali dell'Agenzia delle Entrate hanno competenza ad emanare avvisi di accertamento; questioni di competenza interna richiedono in genere prove concrete di illegittimità organizzativa per essere accolte.

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