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Sentenza

Sentenza del 02/02/2022 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Notificazione della comunicazione di irregolarità fiscale - Avviso di giacenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento derivante dal controllo formale ex art. 36 ter DPR 600/1973 sulla dichiarazione Unico PF 2015 (anno 2014), per rettifica delle deduzioni relative alla previdenza complementare. Il ricorrente deduceva: omissione di notifica dell'atto prodromico (comunicazione di irregolarità/ invito ex art.36 ter), difetto di motivazione e violazione del principio del contraddittorio, e mancato invio dell'avviso bonario.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia e riformato la sentenza di primo grado ritenendo legittima la comunicazione di irregolarità inviata con raccomandata ordinaria (cd. "raccomandata bianca") e la successiva iscrizione a ruolo con cartella di pagamento. Il Collegio ha precisato che la comunicazione di irregolarità non richiede le stesse formalità delle notifiche degli atti processuali, che il contraddittorio endoprocedimentale non è sempre obbligatorio (è richiesto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti), e che la variazione del domicilio fiscale ha efficacia ai fini delle notificazioni trascorsi 30 giorni dall'avvenuta variazione anagrafica. Ha inoltre rilevato che la notifica è stata effettuata presso il domicilio fiscale risultante nell'Anagrafe Tributaria alla data della comunicazione e che il contribuente successivamente ha confermato lo stesso indirizzo in documentazione inviata all'Agenzia. La cartella è stata quindi dichiarata legittima; la parte soccombente è condannata alle spese, liquidate in euro 1000,00.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 36-ter

    citato come titolo del controllo automatizzato e comunicazione prodromica all'iscrizione a ruolo

    Regola il controllo formale sulla dichiarazione e l'invio dell'invito/comunicazione di irregolarità; la Corte ha ritenuto legittimo l'iter procedurale seguito dall'Amministrazione nell'ambito del controllo automatizzato.

  • D.P.R. 600/1973, art. 36-bis, comma 3

    menzionato nel testo con riferimento all'avviso bonario

    L'avviso bonario non è sempre necessario prima della notifica della cartella quando l'accertamento è di tipo automatizzato e non emergono incertezze interpretative sui dati dichiarati.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 6, comma 5

    richiamato in relazione al contraddittorio endoprocedimentale

    Il contraddittorio è previsto solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è automaticamente imposto per ogni comunicazione ex art.36-ter.

  • D.P.R. 600/1973, art. 60, terzo comma

    richiamato con riferimento all'efficacia della variazione di indirizzo

    Le variazioni e modificazioni dell'indirizzo ai fini delle notificazioni per le persone fisiche producono effetto dal trentesimo giorno successivo all'avvenuta variazione anagrafica; ciò legittima l'uso del domicilio fiscale risultante nell'Anagrafe Tributaria al momento della notifica.

  • Giurisprudenza: Cass. 2047/2016; Cass. 25 maggio 2018 n. 13147; Cass. n. 12004/2019

    richiamate con riferimento alle regole sulla raccomandata ordinaria e avviso di giacenza

    Secondo tali pronunce, quando la notificazione tramite posta è effettuata con raccomandata ordinaria e la consegna non è possibile, non è prevista la spedizione di una seconda raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma solo il rilascio dell'avviso di giacenza; ciò rende la raccomandata ordinaria (e la relativa attestazione di giacenza) sufficiente per le notifiche di comunicazioni di irregolarità.

Massime di principio

  • La comunicazione di irregolarità fiscale (invito ex art. 36-ter) può essere inviata con raccomandata ordinaria ("raccomandata bianca"); non si applicano necessariamente le stesse formalità delle notifiche degli atti processuali.
  • Se una raccomandata ordinaria non viene consegnata, la procedura corretta prevede il rilascio dell'avviso di giacenza e non la spedizione di una seconda raccomandata con avviso di giacenza; la documentazione dell'invio e dell'avviso di giacenza è generalmente sufficiente per considerare eseguita la notifica.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente richiesto per ogni comunicazione di irregolarità: è obbligatorio solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione che richiedano chiarimenti interpretativi.
  • Il domicilio fiscale per le notifiche è quello risultante nell'Anagrafe Tributaria alla data della notifica; eventuali variazioni di indirizzo producono effetto ai fini delle notificazioni dopo 30 giorni dall'avvenuta variazione anagrafica (art. 60 DPR 600/1973).
  • In situazioni simili il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente le variazioni di domicilio e conservare le ricevute/trasmissioni (es. raccomandate inviate all'Ufficio) per contestare eventuali notifiche; l'Amministrazione deve comunque conservare prova dell'invio e dell'eventuale avviso di giacenza.

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