Sentenza del 02/02/2022 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Conoscenza del debito tributario - Dichiarazione di definizione agevolata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente sosteneva di essere venuta a conoscenza dell'esistenza delle cartelle esattoriali solo a seguito dell'estratto di ruolo rilasciato il 06.03.2019 e impugnava tale estratto e le cartelle, deducendo l'inesistenza giuridica delle notifiche e quindi delle cartelle medesime; eccepiva violazione e falsa applicazione degli artt. 26 DPR 602/73 e 4 DPR 68/2005 relativi alla validità della notificazione.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato il ricorso introduttivo tardivo, rilevando che l'estratto impugnato del 06.03.2019 era stato preceduto da altro estratto rilasciato il 22.02.2019, da una dichiarazione di definizione agevolata (art. 3 D.L. 193/2016) presentata il 10.01.2017 e da provvedimenti di rateizzazione, tutti elementi che dimostrano la piena conoscenza del debito da parte della contribuente. Nonostante la preclusione, il primo giudice aveva comunque valutato il merito e ritenuto regolari le notifiche. La Corte ha ritenuto corrette entrambe le valutazioni e ha confermato la condanna della contribuente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (euro 2.000,00 oltre spese generali e accessori).
Norme richiamate
art. 26, DPR 602/1973
Utilizzato per valutare i termini e le conseguenze della conoscenza del debito tributario: la Corte ha ritenuto che atti amministrativi anteriori (estratto di ruolo, definizione agevolata, rateizzazione) comprovano la conoscenza del carico e fanno decorrere i termini per l'impugnazione.
art. 4, DPR 68/2005
Richiamato in relazione alla validità della notificazione degli atti tributari: il giudice ha ritenuto che, sulla base degli atti prodotti, le notifiche delle cartelle erano regolari e non affette dai vizi dedotti.
art. 3, D.L. 193/2016
La presentazione della dichiarazione di definizione agevolata è stata considerata prova di conoscenza e volontà di definire il debito, contribuendo a escludere che l'estratto del 06.03.2019 fosse il primo atto conoscitivo.
Massime di principio
- La partecipazione ad atti amministrativi che implicano riconoscimento o gestione del debito (es. richiesta di estratto di ruolo, domande di definizione agevolata, richieste di rateizzazione) costituisce elemento probatorio forte della conoscenza del debito e può far decorrere i termini per l'impugnazione.
- Se il contribuente ha avuto precedenti estratti di ruolo o altri atti che attengono allo stesso carico, un successivo estratto non potrà essere considerato il primo atto conoscitivo ai fini della tempestività del ricorso.
- Le eccezioni sulla mancata notificazione devono essere sollevate tempestivamente: la prova della mancata notifica grava su chi la deduce e, in assenza di elementi certi, il giudice può ritenere regolare la notifica.
- Anche quando sussista una preclusione per tardività, il giudice può comunque esaminare il merito: tuttavia la prova di conoscenza antecedente rende meno probabile l'accoglimento dell'impugnazione.
- Per salvaguardare i propri diritti il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione relativa a qualsiasi atto amministrativo (domande di definizione, piani di rateizzazione, estratti precedenti) e, se contesta la notifica, agire tempestivamente non appena viene a conoscenza dell'atto.
- Nel contenzioso tributario, la soccombenza comporta condanna alle spese: valutare i costi processuali prima di azioni giudiziarie tardive quando esistono atti amministrativi antecedenti che testimoniano conoscenza del debito.
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