Sentenza n. 1023/2026 - Milano, Sezione 2
PER L'OTTEMPERANZA alla Sentenza del Tribunale di Lodi - sez. Lavoro - n. 240 pubblicata il 14.09.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, n. 240 del 14 settembre 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché degli uffici scolastici regionale e provinciale, per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, n. 240 del 14 settembre 2023. Prima dell'udienza camerale, hanno dato atto dell'avvenuta integrale esecuzione della sentenza e hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'avvenuta piena soddisfazione delle pretese dei ricorrenti facesse venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese, quantificate in euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto. Le spese sono state poste a carico del Ministero quale parte virtualmente soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
La piena soddisfazione delle pretese azionate nel corso del giudizio consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Richiamato ai fini della distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Richiamato quale base normativa per la distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dà esecuzione integrale al giudicato e il ricorrente dichiara di avere ottenuto piena soddisfazione, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'oggetto della controversia.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna alle spese dell'amministrazione, che può essere qualificata come parte virtualmente soccombente quando la soddisfazione della pretesa interviene nel corso del giudizio.
- Le spese processuali possono essere distratte in favore dei difensori che si dichiarino antistatari, nei casi e secondo le modalità previste dalla disciplina processuale richiamata dal giudice.
Come è indicizzato
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