Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1023/2026 - Milano, Sezione 2

PER L'OTTEMPERANZA alla Sentenza del Tribunale di Lodi - sez. Lavoro - n. 240 pubblicata il 14.09.2023.

Giustizia amministrativa202503456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, n. 240 del 14 settembre 2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché degli uffici scolastici regionale e provinciale, per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione lavoro, n. 240 del 14 settembre 2023. Prima dell'udienza camerale, hanno dato atto dell'avvenuta integrale esecuzione della sentenza e hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'avvenuta piena soddisfazione delle pretese dei ricorrenti facesse venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese, quantificate in euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto. Le spese sono state poste a carico del Ministero quale parte virtualmente soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La piena soddisfazione delle pretese azionate nel corso del giudizio consente di dichiarare cessata la materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato ai fini della distrazione delle spese processuali in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale base normativa per la distrazione delle spese a favore dei difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dà esecuzione integrale al giudicato e il ricorrente dichiara di avere ottenuto piena soddisfazione, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'oggetto della controversia.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna alle spese dell'amministrazione, che può essere qualificata come parte virtualmente soccombente quando la soddisfazione della pretesa interviene nel corso del giudizio.
  • Le spese processuali possono essere distratte in favore dei difensori che si dichiarino antistatari, nei casi e secondo le modalità previste dalla disciplina processuale richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.