Cassazione Civile, Ordinanza n. 03965/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia ritualmente proposta dalla ricorrente, effettuata prima dell’udienza camerale e sottoscritta dal difensore munito dei necessari poteri. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e, poiché la rinuncia era stata accettata dalla controparte, non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione. Il giudice di primo grado aveva pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, ordinandone il rilascio e condannandola al pagamento dei canoni scaduti e degli oneri accessori; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo rilevante, ai fini dell’art. 1455 c.c., il reiterato ritardo nel pagamento del canone e richiamando, come criterio valutativo, i parametri ricavabili dall’art. 5 della L. n. 392/1978. In cassazione la società conduttrice ha proposto ricorso con un unico motivo avverso tale conferma, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
Per la valutazione della gravità dell’inadempimento nel contratto di locazione il giudice può valorizzare la reiterazione del ritardo nell’adempimento dell’obbligazione principale e l’interesse del contraente deluso.
art. 5 della legge n. 392 del 1978
La norma non è stata applicata direttamente, ma è stata utilizzata come parametro indiziario per valutare la gravità dell’inadempimento ai fini dell’art. 1455 c.c. anche nelle locazioni ad uso diverso dall’abitazione.
La parte resistente aveva chiesto la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ma la Corte non ha esaminato la richiesta per intervenuta estinzione del processo.
La causa è stata trattata in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore ai sensi del rito camerale previsto dalla norma.
La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata prima della decisione e sottoscritta dal difensore munito di poteri, è idonea a determinare l’estinzione del processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia rituale al ricorso, proposta prima della decisione e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo.
- Nelle locazioni ad uso diverso dall’abitazione, ai fini della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., il giudice può assumere come indici di valutazione i criteri ricavabili dall’art. 5 della L. n. 392/1978, anche senza applicarne direttamente la disciplina.
- La reiterazione del ritardo nel pagamento del canone può integrare un inadempimento grave quando, considerato l’interesse del locatore, risulti ingiustificata e idonea a compromettere l’equilibrio contrattuale.
- In presenza di estinzione del processo per rinuncia accettata, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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