Cassazione Civile, Ordinanza n. 04642/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a Irpef per l'anno d'imposta 2007, deducendo tra l'altro la nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo rituale la notifica dell'atto presupposto sulla base di un documento relativo alla comunicazione di avvenuto deposito/notifica. In cassazione il ricorrente ha censurato la decisione perché tale documento non era stato ritualmente prodotto da una parte costituita: in primo grado era stato solo esibito all'udienza da Equitalia Sud, parte rimasta non costituita in CTP, oltre il termine perentorio per il deposito documentale; inoltre il documento non risultava prodotto neppure in appello. Ha quindi dedotto violazione delle norme del processo tributario sulla produzione dei documenti e lesione del diritto di difesa, anche perché la mera esibizione non gli avrebbe consentito di estrarne copia e, se del caso, proporre querela di falso. Con il secondo motivo ha inoltre denunciato violazione delle norme sulle riproduzioni fotografiche e sulle copie di documenti, sostenendo che il documento era stato disconosciuto e che la sua irrituale acquisizione ne impediva l'utilizzabilità.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati congiuntamente. Ha affermato che nel processo tributario la produzione di documenti è riservata alle parti costituite e deve avvenire nei termini e con le forme previste dal d.lgs. n. 546 del 1992; non è consentito a una parte rimasta non costituita in primo grado introdurre liberamente documenti all'udienza di trattazione/decisione, sottraendosi alle preclusioni processuali. Ha chiarito anche che l'"esibizione" del documento non equivale a una valida produzione, poiché l'esibizione presuppone un ordine del giudice nei casi tassativi previsti dalla legge. Il documento utilizzato dai giudici di merito per ritenere provata la notifica dell'avviso di accertamento era quindi inutilizzabile in primo grado, e non risultava ritualmente riprodotto in appello. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché decida nuovamente la controversia senza considerare quel documento e valorizzando solo le prove ritualmente acquisite.
Norme richiamate
Richiamato unitamente alle altre norme processuali come parametro della doglianza sulla produzione documentale e sulle preclusioni istruttorie.
Richiamato unitamente alle altre norme processuali come parametro della doglianza sulla produzione documentale e sulle preclusioni istruttorie.
Richiamato unitamente alle altre norme processuali come parametro della doglianza sulla produzione documentale e sulle preclusioni istruttorie.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte valorizza il sistema del processo tributario che riserva alle parti costituite la produzione dei documenti nei modi e nei termini previsti.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ribadisce che le preclusioni documentali operano secondo le regole del rito tributario.
"le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione"
Termine ritenuto perentorio; la sua violazione rende inutilizzabile il documento prodotto oltre il termine, specie se da parte non costituita.
Richiamato nel secondo motivo; la sua evocazione è collegata al tema dell'efficacia probatoria delle riproduzioni documentali e del disconoscimento.
Richiamato nel secondo motivo; la sua evocazione è collegata al tema dell'efficacia probatoria delle copie e del loro disconoscimento.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte lo inserisce nel sistema che riserva la produzione documentale alle parti costituite e alle forme processuali previste.
art. 23, comma 2, d.lgs. 546/1992
Indicato dalla Corte tra le norme che disciplinano la costituzione della parte resistente e il deposito delle controdeduzioni.
"I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti."
La Corte ne ricava che la produzione documentale deve essere effettuata secondo forme tipiche e solo da parte di soggetti costituiti.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione di documenti è soggetta a preclusioni rigorose: i documenti devono essere depositati dalle parti costituite entro il termine perentorio previsto dal rito e con le forme stabilite dalla legge.
- Una parte non costituita non può introdurre liberamente documenti all'udienza di trattazione o di decisione, perché ciò violerebbe il principio del contraddittorio, la parità delle parti e la ragionevole durata del processo.
- L'"esibizione" di un documento non coincide con la sua valida produzione; l'esibizione è ammissibile solo nei casi in cui sia ordinata dal giudice secondo le ipotesi tassative previste dalla legge.
- Se la decisione di merito si fonda su un documento introdotto irritualmente e dunque inutilizzabile, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di merito rinnovi la valutazione senza considerare quella prova.
- Le regole sulle copie e sulle riproduzioni documentali non possono essere invocate per sanare la mancata rituale produzione del documento nel processo tributario; la tutela difensiva della controparte presuppone l'acquisizione processuale regolare dell'atto.
- rami
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