Cassazione Civile, Ordinanza n. 13190/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due ex soci e già amministratori di una s.n.c. cancellata dal registro delle imprese dopo scioglimento anticipato senza previa liquidazione hanno impugnato il diniego di rimborso di un credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale presentata dopo la cancellazione della società. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che, essendo nell’atto di scioglimento stata dichiarata l’inesistenza di crediti e debiti e non essendo stato redatto un bilancio finale, il credito IVA non potesse trasferirsi ai soci e che la sua successiva indicazione in dichiarazione non potesse far rivivere la società né revocare la precedente dichiarazione abdicativa. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva qualificato il credito IVA come mera pretesa o credito incerto/illiquido senza che tale questione fosse stata devoluta con l’appello; 2) violazione dell’art. 30 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2909 c.c., assumendo che il credito IVA da rimborso fosse un diritto acquisito, certo e liquido, e che si fosse formato giudicato interno sulla sua natura, non più riesaminabile in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso il vizio di extrapetizione, rilevando che la CTR si era limitata a qualificare giuridicamente i fatti già dedotti con l’appello dell’Ufficio, senza introdurre nuovi elementi fattuali o attribuire un bene diverso da quello richiesto. Ha poi ritenuto infondata la censura sulla violazione dell’art. 30 d.P.R. 633/1972, affermando che la disciplina del rimborso IVA in caso di cessazione dell’attività va coordinata con i principi in tema di estinzione della società e di trasferimento ai soci solo dei rapporti giuridici non ricompresi nella liquidazione, con esclusione delle mere pretese e dei crediti incerti o illiquidi. Nel caso concreto, lo scioglimento senza liquidazione, accompagnato dalla dichiarazione espressa di inesistenza di rapporti attivi e passivi, è stato correttamente assimilato alla presunzione abdicativa elaborata dalle Sezioni Unite per la mancata esposizione del credito nel bilancio finale. È stata inoltre esclusa la violazione del giudicato interno, poiché la CTR non aveva rimesso in discussione una statuizione ormai coperta da giudicato, ma aveva solo richiamato la nozione di mere pretese e crediti incerti/illiquidi per applicarla alla fattispecie. Spese non liquidate per mancata difesa dell’Agenzia. È stata altresì dichiarata, in dispositivo, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice pronuncia oltre i limiti delle domande o su questioni non dedotte e non rilevabili d’ufficio; non vi ricorre quando il giudice si limiti a qualificare giuridicamente i fatti già devoluti.
«Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile ... è superiore ... il contribuente ha diritto ... di chiedere il rimborso ... in caso di cessazione di attività»
il diritto al rimborso IVA in caso di cessazione dell’attività va valutato alla luce della concreta vicenda societaria e del regime di estinzione della società; non opera automaticamente quando il credito sia stato abdicato o non sia stato mai fatto valere nel procedimento estintivo.
«in caso di cessazione di attività il termine per la presentazione della dichiarazione ... decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda»
la cessazione dell’attività segna il momento rilevante, sostanziale e formale, della conclusione del rapporto tra operazioni imponibili e attività d’impresa.
non vi è violazione del giudicato interno se la sentenza d’appello non rimette in discussione una statuizione coperta da giudicato, ma utilizza la qualificazione giuridica dei fatti per risolvere la diversa questione devoluta.
Massime di principio
- Il giudice di appello non incorre in ultrapetizione quando, a fronte dei motivi devoluti, riqualifica giuridicamente i fatti già allegati senza introdurre nuovi elementi fattuali o attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
- In caso di estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, ai soci si trasferiscono solo i rapporti giuridici della società non definiti nella liquidazione; restano esclusi le mere pretese e i crediti ancora incerti o illiquidi.
- La mancata esposizione di un credito nel bilancio finale di liquidazione può essere letta come manifestazione univoca di rinuncia al credito, quando la sua definizione avrebbe richiesto ulteriori attività giudiziali o stragiudiziali.
- Tale logica può applicarsi anche allo scioglimento anticipato senza previa liquidazione, se nell’atto pubblico i soci abbiano espressamente dichiarato l’inesistenza di rapporti attivi e passivi e l’assenza di alcunché da liquidare.
- La successiva indicazione del credito in una dichiarazione fiscale presentata dopo la cancellazione non è idonea, da sola, a far rivivere la società né a neutralizzare una precedente dichiarazione abdicativa posta a base della cancellazione.
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