Cassazione Civile, Ordinanza n. 02698/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata perché la CTR aveva ritenuto non provata dalla contribuente la riferibilità all'anno 2012 di alcune fatture emesse nei confronti di DOLCE & GABBANA e PRADA e poi contabilizzate da tali società e riportate nello spesometro 2013. In cassazione la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avrebbe valutato il libro giornale e il registro IVA 2012, già ritualmente prodotti, dai quali risultava che le fatture contestate erano state emesse nel 2012 e annotate nei relativi registri.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della censura relativa all'omesso esame dei documenti, perché ha rilevato un vizio preliminare di notificazione del ricorso per cassazione: l'atto, pur formato e firmato digitalmente, non risultava notificato via PEC all'Agenzia delle Entrate e mancava la relata di notificazione ex art. 3-bis L. 53/1994. Poiché l'intimata non si era costituita, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, in quanto la resistente è rimasta intimata e non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura era formulata come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma la Corte non ha esaminato il merito del motivo per una ragione processuale assorbente.
È richiamata la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale.
La mancanza agli atti della relata di notificazione ex art. 3-bis è stata valorizzata come prova mancante della notifica del ricorso a mezzo PEC.
È richiamata come base normativa della notificazione telematica dell'atto processuale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancanza di prova della notificazione del ricorso alla parte intimata determina l'inammissibilità dell'impugnazione, ove la controparte non si sia costituita.
- La notificazione a mezzo PEC dell'atto introduttivo deve risultare dagli atti in modo completo, comprensivo della relata di notificazione prevista dalla disciplina speciale.
- Una censura di omesso esame di documenti decisivi non può essere scrutinata nel merito se il ricorso è previamente colpito da un vizio processuale che ne impedisce l'ammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02653/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02654/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02655/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02657/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02658/2023 del 30/01/2023
- ordinanza_civile · 30 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02659/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →