Cassazione Civile, Ordinanza n. 00141/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici specializzati avevano convenuto lo Stato chiedendo il risarcimento dei danni da mancata attuazione, in epoca anteriore all'anno accademico 1990/91, delle direttive comunitarie in materia di adeguata retribuzione della formazione specialistica. Il Tribunale aveva rigettato le domande per prescrizione, ritenendo che il termine decennale decorresse dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, e che gli atti idonei a interrompere la prescrizione non fossero tali da sospenderla fino al 2004. La Corte d'appello aveva invece ritenuto interruttivi e sospensivi alcuni provvedimenti del TAR del 2004 e aveva condannato l'Amministrazione al pagamento di un importo per ciascun anno di specializzazione. Lo Stato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione delle norme sulla prescrizione e sostenendo che le ordinanze del TAR erano meri atti interlocutori, privi di idoneità a incidere stabilmente sulla prescrizione, e che la perenzione successiva dei giudizi amministrativi ne aveva comunque travolto gli effetti. I medici hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando a loro volta: omessa pronuncia sul maggior danno da ritardato pagamento; errata valutazione della durata dell'effetto interruttivo-sospensivo derivante dal contenzioso amministrativo fino alla decisione della Corte costituzionale; mancato riconoscimento dell'effetto interruttivo di un'istanza di fissazione d'udienza del 2007; errata individuazione della decorrenza della prescrizione e del rilievo della L. n. 370/1999 ai fini del danno risarcibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dello Stato, rigettato il ricorso incidentale dei medici, cassato la sentenza della Corte d'appello e deciso nel merito rigettando l'appello dei medici contro la sentenza di primo grado. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali. La decisione si fonda sul principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il diritto risarcitorio dei medici si prescrive in dieci anni con decorrenza dal 27 ottobre 1999; la proposizione dei ricorsi al TAR nel 2000 ha avuto effetto interruttivo con efficacia sospensiva permanente, ma tale effetto è stato caducato dalla perenzione nel 2010; le ordinanze del TAR del 2004, prive di contenuto decisorio, non hanno prolungato l'effetto sospensivo; neppure la pronuncia della Corte costituzionale del 2005 o le istanze di fissazione udienza del 2007 costituiscono ulteriori atti interruttivi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione del combinato disposto
È il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto per la censura di violazione di legge sulla prescrizione.
Richiamato nel combinato disposto censurato, quale norma generale sulle fonti delle obbligazioni.
Richiamato nel combinato disposto censurato, come base della pretesa risarcitoria extracontrattuale.
Richiamato per la disciplina dell'estinzione dei diritti per prescrizione.
Richiamato per il principio della decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Richiamato dai ricorrenti incidentali per l'effetto interruttivo degli atti idonei a costituire in mora o a esercitare il diritto.
Richiamato per la disciplina dell'effetto sospensivo/interruttivo conseguente all'atto interruttivo e al processo pendente.
Richiamato quale termine ordinario di prescrizione decennale applicato alla domanda risarcitoria.
Richiamato nel motivo principale per la disciplina della prescrizione del risarcimento del danno.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di maggior danno da ritardato adempimento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato nei motivi incidentali per omesso esame di fatti decisivi.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti, di decidere nel merito.
Usato per dichiarare inammissibile uno dei motivi incidentali perché la questione era già risolta da un orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la misura del contributo unificato dovuto.
Rilevata come norma che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo e da cui la giurisprudenza fa decorrere la prescrizione.
Richiamata con riferimento alla perenzione dei giudizi amministrativi.
Massime di principio
- Per le azioni risarcitorie dei medici specializzati per tardiva attuazione delle direttive comunitarie sulla formazione, il termine di prescrizione è decennale e decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo, non dalla successiva vicenda processuale amministrativa.
- La proposizione di un ricorso amministrativo può avere effetto interruttivo con efficacia sospensiva, ma tale effetto resta soggetto alle regole del processo e viene meno con la perenzione del giudizio, se questo si estingue per inattività delle parti.
- Provvedimenti meramente interlocutori del giudice amministrativo, privi di contenuto decisorio, non prorogano autonomamente l'effetto sospensivo della prescrizione già derivante dal processo pendente.
- La pubblicazione di una pronuncia della Corte costituzionale che definisca una questione di legittimità sollevata nel giudizio presupposto non costituisce, di per sé, un atto interruttivo ulteriore della prescrizione del diritto sostanziale azionato.
- Le istanze endoprocessuali di fissazione dell'udienza, rivolte al giudice per sollecitare l'attività processuale e non al debitore, non integrano una manifestazione idonea a costituire in mora e quindi non interrompono la prescrizione.
- Quando l'orientamento di legittimità è consolidato e le questioni sono già state risolte dalle Sezioni Unite, il ricorso che si ponga in contrasto con tale indirizzo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
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