Cassazione Civile, Ordinanza n. 36261/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza era emerso l'impiego di lavoratori non regolarmente assunti da parte di una società poi cancellata dal registro delle imprese. L'Amministrazione aveva notificato ai soci e legali rappresentanti dell'ente estinto un atto di irrogazione di sanzioni per violazioni in materia di lavoro subordinato. Uno dei soci non aveva impugnato l'atto sanzionatorio, che era divenuto definitivo nei suoi confronti; successivamente, l'Ufficio aveva iscritto a ruolo il credito e notificato cartella di pagamento al medesimo soggetto quale coobbligato solidale e illimitatamente responsabile. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che, non avendo egli impugnato l'atto presupposto, il credito era ormai definitivo e soprattutto prescritto. L'Ufficio sosteneva invece che il termine di prescrizione fosse stato interrotto dall'impugnazione proposta dall'altro socio/coobbligata in solido, con effetti estensivi anche nei confronti del ricorrente in primo grado. La Commissione regionale aveva accolto il ricorso del contribuente annullando la cartella; l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla cartella fondata su atto presupposto devoluto al giudice ordinario e, dall'altro, l'erronea applicazione delle norme sulla prescrizione e sulla solidarietà tra coobbligati.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura di difetto di giurisdizione perché il destinatario della sanzione non aveva impugnato l'atto di irrogazione entro il termine, sicché il rapporto era divenuto definitivo in epoca anteriore alla pronuncia costituzionale che aveva spostato la giurisdizione al giudice ordinario. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di merito non aveva correttamente verificato la decorrenza e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione, dovendo applicarsi il principio secondo cui, in materia di obbligazione solidale, l'impugnazione validamente proposta da uno dei coobbligati produce effetti conservativi anche nei confronti degli altri, impedendo la prescrizione. Ne è seguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il rigetto dell'originario ricorso del contribuente contro la cartella. Le spese di merito sono state compensate; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
viene richiamato per denunciare il riparto di giurisdizione nelle controversie tributarie; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi sia stato travalicamento della giurisdizione del giudice tributario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale evocata come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.
è richiamato dalla ricorrente per sostenere l'effetto estensivo dell'impugnazione o dell'atto interruttivo nei confronti dei coobbligati solidali.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
la Corte lo applica quale norma che prevede la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione irrogata.
richiamato per la disciplina delle sanzioni tributarie e del relativo regime prescrizionale.
non è espressamente citato nel testo, ma la decisione ruota anche sulla corretta ricostruzione dell'onere di verificare la decorrenza e l'interruzione della prescrizione; tuttavia dal testo non emerge un'applicazione esplicita della norma, quindi non viene valorizzata oltre il richiamo generale ai principi probatori.
Massime di principio
- In materia di obbligazioni solidali, l'atto validamente compiuto nei confronti di uno dei coobbligati può spiegare effetti conservativi anche nei confronti degli altri, salvo specifiche deroghe di legge, impedendo che maturino decadenza o prescrizione nei rapporti con l'Amministrazione.
- Quando un atto sanzionatorio tributario non viene impugnato dal destinatario nel termine di legge, il rapporto diviene definitivo nei suoi confronti; la successiva evoluzione della giurisdizione non incide su tale definitività già maturata.
- Nel giudizio di impugnazione della cartella fondata su sanzioni tributarie, il giudice deve verificare con precisione la decorrenza del termine prescrizionale e l'eventuale interruzione derivante da atti o giudizi promossi da altri coobbligati solidali.
- La prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie è quinquennale; la sua verifica va compiuta tenendo conto degli effetti interruttivi prodotti dagli atti validamente compiuti nei confronti di uno dei debitori solidali.
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