Cassazione Civile, Ordinanza n. 19479/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, da parte della banca cessionaria di un credito originariamente relativo a forniture, di somme asseritamente dovute dall'azienda sanitaria a titolo di interessi moratori e ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. Dopo la revoca del decreto ingiuntivo, il Tribunale aveva comunque condannato l'azienda sanitaria al pagamento di euro 185.907,54; la Corte d'appello aveva rigettato sia l'appello principale dell'azienda sanitaria sia quello incidentale della banca, confermando la decisione di primo grado. In cassazione l'azienda sanitaria proponeva sette motivi: 1) violazione delle norme sulla cessione dei crediti verso la P.A. e dell'art. 1409 c.c., sostenendo di aver negato il consenso alla cessione e di poter opporre eccezioni derivanti dai rapporti di fornitura; 2) errata applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in tema di presunzioni; 3) violazione degli artt. 634, comma 2, c.p.c. e 2214 c.c., lamentando che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di documentazione non autentica e che non le erano state ritualmente notificate le fatture; 4) violazione del d.lgs. 231/2002 sulla decorrenza degli interessi moratori; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla genericità della documentazione e sull'onere della prova; 6) omesso esame di un fatto storico e mancata ammissione di una c.t.u. contabile; 7) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per il diniego della c.t.u. La banca resisteva e proponeva ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 116, 2697 e 1264 c.c. per l'omesso esame di documenti che, a suo dire, avrebbero dimostrato che l'azienda sanitaria non aveva pagato i propri debiti e che eventuali pagamenti non erano liberatori nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto, quanto al primo motivo principale, che il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. non si applica alle aziende sanitarie locali, richiamando la giurisprudenza consolidata, e che comunque la questione delle eccezioni opponibili dalla debitrice non risultava trattata nella sentenza impugnata né era stata adeguatamente autosufficientemente indicata come dedotta nei gradi di merito. Gli ulteriori motivi sono stati reputati inammissibili perché tendevano a un riesame del merito, difettavano di specificità, non coglievano tutte le rationes decidendi autonome della sentenza di appello, oppure miravano a contestare la valutazione delle prove e il diniego della c.t.u. contabile senza rispettare i limiti del giudizio di legittimità. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, chiedeva in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base per la richiesta di ulteriori interessi oltre gli interessi moratori, senza specifica interpretazione autonoma nella decisione
invocato dalla parte ricorrente per sostenere l'opponibilità alla cessionaria delle eccezioni derivanti dal rapporto originario; la Corte non esamina nel merito la questione per difetto di autosufficienza e novità della censura
il vizio di violazione/falsa applicazione di legge non può essere usato per sollecitare un riesame del fatto o delle prove
il vizio processuale non può essere invocato per censurare il merito della valutazione probatoria; la motivazione apparente è esclusa quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, il percorso argomentativo
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3
il ricorso deve esporre in modo chiaro e completo il fatto sostanziale e processuale; la questione non trattata in sentenza va allegata e localizzata nei precedenti atti per superare l'inammissibilità per novità
invocato in relazione ai presupposti documentali del decreto ingiuntivo; la censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e non idonea a colpire tutte le rationes decidendi
richiamato dalla ricorrente in tema di documentazione contabile; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura
la censura è ammissibile solo se denuncia un vizio di sussunzione sulla idoneità degli indizi; non consente un riesame del materiale probatorio
richiamato in tema di decorrenza e disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali; la censura è stata ritenuta inammissibile perché formulata come critica al merito e priva di specificità
la violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dei poteri officiosi, non quando rivaluta le prove allegate
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza sul diniego della c.t.u.; la Corte non accoglie la censura perché mira al riesame del fatto
come per l'art. 115 c.p.c., non è sindacabile in cassazione la mera diversa valutazione delle prove non legali
richiamato sia nel ricorso principale sia in quello incidentale, ma la Corte osserva che la censura, così formulata, pretende una nuova valutazione del materiale probatorio
invocato nel ricorso incidentale in tema di efficacia della cessione del credito e dei pagamenti al cedente; la censura è dichiarata inammissibile
richiamato per la cd. doppia conforme, che preclude la deduzione del vizio di omesso esame nei limiti indicati
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità o rigetto
Massime di principio
- Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione previsto per i crediti statali non si estende automaticamente ai crediti vantati verso le aziende sanitarie locali, che non rientrano nel novero delle amministrazioni statali ai fini di quella disciplina.
- Nel ricorso per cassazione una questione giuridica non affrontata dalla sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta senza indicare specificamente dove e quando sia stata dedotta nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice di merito erri nella sussunzione degli indizi nel paradigma della prova presuntiva; non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio istruttorio.
- Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte, perché l'omessa impugnazione di una sola rende definitiva la decisione sul punto non attaccato.
- Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo in presenza di un'anomalia motivazionale che renda la decisione priva di effettivo percorso logico-giuridico; non basta la sinteticità della motivazione se il ragionamento della Corte di merito è comunque percepibile.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi o per compiere indagini meramente esplorative; è ammissibile solo quando l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche e la prova dei fatti sia già adeguatamente posta a base della domanda o eccezione.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in un sindacato sulla mera preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune prove rispetto ad altre, ma richiede l'allegazione dell'uso di prove non introdotte o della violazione delle regole legali di prova.
- Le censure sui pagamenti o sull'efficacia liberatoria, se in realtà mirano a una nuova valutazione dei documenti e del fatto, sono inammissibili in cassazione quando la motivazione di merito è congrua e non illogica.
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