Cassazione Penale, Ordinanza n. 13978/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il soggetto, condannato in via definitiva alla pena di quattro anni di reclusione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, presentava al tribunale di sorveglianza un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova terapeutico e, in subordine, detenzione domiciliare. Il tribunale rigettava le prime due richieste e dichiarava inammissibile la domanda di detenzione domiciliare per l’entità della pena da espiare. Contro tale ordinanza, la difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 94 T.U. stupefacenti e 47-ter, comma 1, lett. c), ord. penit., nonché lamentando contraddittorietà e illogicità della motivazione. La doglianza sostanziale era diretta a contestare la valutazione negativa della personalità e del pericolo di recidiva operata dal tribunale di sorveglianza e a sollecitare una rivalutazione nel merito dei presupposti per la concessione delle misure richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero manifestamente infondate e aspecifiche nella parte in cui denunciavano vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione, poiché il provvedimento impugnato risultava sorretto da motivazione ampia, coerente e non manifestamente illogica. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale e dei presupposti di concedibilità delle misure, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, oltre all’annotazione prevista dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata come titolo della condanna definitiva per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
art. 94 T.U. stupefacenti
richiamato dalla difesa a sostegno della richiesta di affidamento in prova terapeutico.
art. 47-ter, comma 1, lett. c), l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato dalla difesa a fondamento della domanda di detenzione domiciliare.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
norma invocata per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione nel ricorso per cassazione.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
richiamato per l’annotazione e l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti del tribunale di sorveglianza non è consentita una rivalutazione del merito degli elementi fattuali e della personalità del condannato, se la motivazione del giudice di merito è ampia, coerente e logicamente non manifestamente viziata.
- Le censure di illogicità o contraddittorietà della motivazione devono essere specifiche e realmente riferite a vizi argomentativi decisivi; doglianze generiche o meramente riproduttive di una diversa lettura degli atti sono inammissibili.
- Quando il tribunale di sorveglianza esprime un giudizio completo sulla condizione del condannato, valorizzando negativamente indole, rischio di recidiva e scarso percorso rieducativo, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
- Le misure alternative alla detenzione, quando fondano il ricorso su presupposti di fatto già scrutinati dal giudice di sorveglianza, non possono essere ottenute mediante una mera richiesta di nuova ponderazione degli elementi probatori o valutativi.
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