Cassazione Civile, Ordinanza n. 02732/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Un conduttore aveva convenuto in giudizio la società locatrice chiedendo la risoluzione di un contratto di locazione avente ad oggetto due locali con scantinato da destinare ad esercizio commerciale, deducendo plurimi inadempimenti della locatrice. In particolare lamentava il ritardo nella consegna delle chiavi dello scantinato e la mancata consegna della chiave della porta di sicurezza, ritenuti ostativi al pieno godimento dell'immobile e tali da giustificare la risoluzione del contratto. Domandava inoltre la restituzione della somma di euro 7.320 incassata tramite escussione della fideiussione. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo non provati o insussistenti gli inadempimenti dedotti. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della fideiussione e violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 1575 c.c. per avere escluso l'inadempimento nella mancata consegna della chiave della porta di sicurezza; 3) violazione dell'art. 1575, comma 1, c.c. e dei canoni ermeneutici, censurando l'accertamento dell'accordo tra le parti sul differimento della consegna delle chiavi in ragione del ritardo del conduttore nel rilascio della fideiussione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e per mancata trascrizione/compiuta indicazione della domanda, oltre che perché il ricorrente non aveva indicato il contenuto del motivo di appello pertinente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e non una vera violazione di legge, rilevando anche l'inconferenza delle censure rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato, poiché le doglianze riguardavano valutazioni di fatto, attendibilità dei testimoni e ricostruzione del contenuto contrattuale, profili insindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale; inoltre la Corte ha ritenuto plausibile e corretta la valorizzazione dell'accordo tra le parti sul differimento della consegna delle chiavi, collegato al ritardo del conduttore nel prestare la fideiussione. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione di nullità della sentenza per difetto di motivazione è stata ritenuta, in sostanza, una censura di omessa pronuncia da scrutinare secondo i canoni propri di tale vizio.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro formale della motivazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
È stato ribadito che l'omessa pronuncia ricorre solo rispetto a domande o motivi ritualmente devoluti al giudice, non rispetto a mere allegazioni contenute nell'atto di appello prive di specifico motivo di gravame.
La censura è stata dichiarata inammissibile per mancata riproduzione diretta o indiretta e mancata specifica localizzazione della domanda di cui si lamentava l'omesso esame.
Il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi solo sui motivi specifici di gravame; una mera domanda nell'atto di appello non basta a imporre una pronuncia autonoma se non è veicolata da un pertinente motivo di appello.
È richiamato come norma sugli obblighi del locatore; tuttavia la Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in contestazioni di fatto e non in una effettiva violazione della norma.
comma primo, nn. 3 e 4; comma primo, n. 5
La Corte ha ribadito che le censure sulla ricostruzione fattuale e sull'attendibilità delle prove non sono ammissibili come violazioni di legge e sono scrutinabili solo, se del caso, nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
È richiamato incidentalmente per affermare la lecita causa dell'accordo di differimento della consegna, coerente con la logica di corrispettività rispetto al mancato adempimento dell'obbligo del conduttore di prestare la fideiussione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione di omessa pronuncia in cassazione è inammissibile se il ricorrente non trascrive o localizza con precisione la domanda asseritamente non esaminata e non indica il pertinente motivo di appello su cui il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi.
- In sede di legittimità, le censure che mirano a sovvertire l'accertamento dei fatti, la valutazione dell'attendibilità dei testimoni o la ricostruzione del contenuto contrattuale non possono essere proposte come violazione di legge, ma solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile solo se si indica specificamente quale regola legale di ermeneutica sia stata violata; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa o ritenuta migliore.
- Per valutare l'inadempimento del locatore rispetto agli obblighi di cui all'art. 1575 c.c. occorre considerare l'effettivo assetto del rapporto e l'eventuale accordo tra le parti sul differimento dell'adempimento, specie quando tale accordo risulti coerente con la controprestazione ancora dovuta dall'altra parte.
- Una censura relativa a presunti profili di sicurezza o agibilità del bene locato deve poggiare su precisi accertamenti fattuali; in difetto, resta inidonea a scalfire la ratio decidendi fondata sulla non spettanza dell'accesso dedotto o sull'accordo tra le parti.
- Una mera domanda inserita nell'atto di appello non equivale di per sé a motivo di gravame idoneo a imporre una pronuncia del giudice d'appello su quel punto.
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