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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33704/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi professionali asseritamente dovuti da più debitori, contestati nell’an e nel quantum. Parallelamente, il professionista ha chiesto la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. di alcuni atti dispositivi: costituzione e modifica di un fondo patrimoniale tra due coniugi, e due compravendite immobiliari compiute da società riconducibili ai medesimi soggetti in favore di altra società acquirente. Il Tribunale ha accolto le domande; la Corte d’appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti principali e incidentali hanno dedotto, in sintesi: 1) nullità del procedimento per avere i giudici di merito deciso con rito ordinario anziché con il rito speciale previsto per i compensi degli avvocati dal d.lgs. 150/2011; il motivo è stato poi rinunciato; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove circa il pagamento di acconti professionali, la rilevanza di prenotule e di una registrazione, e la valutazione di una sentenza penale; 3) violazione degli artt. 2 d.m. 55/2014, 115, 116 e 92 c.p.c. per il riconoscimento di spese e per la mancata compensazione; 4) violazione dell’art. 2901 c.c. e dell’art. 167 c.c., oltre che dell’art. 96 c.p.c., sostenendo che mancasse l’eventus damni o comunque fosse venuto meno per effetto del pagamento integrale del credito accertato in corso di causa, e che vi fosse abuso del processo per il permanere delle trascrizioni revocatorie nonostante l’offerta di pagamento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sulla valutazione delle prove, infondato il motivo sulle spese nella parte relativa al riconoscimento delle anticipazioni, e fondata solo in parte la censura sulla revocatoria, limitatamente al sopravvenuto difetto di interesse dopo il pagamento integrale del credito.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale di una delle ricorrenti. Ha rigettato gli altri motivi relativi alla valutazione delle prove e alle spese, ma ha accolto, per quanto di ragione, il quarto motivo dei ricorsi principale e incidentali nella parte in cui contestava la persistenza dell’interesse all’azione revocatoria dopo il pagamento integrale del credito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale punto e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse le azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. Le spese di merito sono state sostanzialmente confermate secondo quanto stabilito nei gradi di merito; quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria richiede un pregiudizio patrimoniale attuale per il creditore; se il credito viene integralmente soddisfatto in corso di causa, viene meno l'interesse ad agire e la domanda diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 167 c.c.

    Richiamato in relazione alla costituzione del fondo patrimoniale, quale atto dispositivo poi assoggettato a revocatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei limiti; non se attribuisce maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo prova legale; non se si contesta la mera inadeguatezza della valutazione probatoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi come vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non accolto per le censure esaminate.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità del procedimento e errori in procedendo.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in tema di compensazione delle spese di lite, ritenuta però devoluta alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti applicabili.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte esclude l'abuso del processo per il solo fatto che il creditore rifiuti di prestare consenso alla cancellazione delle trascrizioni dopo un'offerta di pagamento.

  • art. 2 d.m. n. 55/2014

    Richiamato in relazione alla liquidazione degli importi per spese, ma senza accoglimento delle censure.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al rito e alla nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 162 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al rito e alla nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama la possibilità di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Indicata dai ricorrenti come rito speciale applicabile alla domanda di pagamento dei compensi degli avvocati.

  • art. 3 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato insieme all'art. 14 del medesimo decreto quale disciplina del rito speciale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove illegittimamente acquisite o abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
  • L’eventus damni dell’azione revocatoria ordinaria sussiste quando l’atto dispositivo renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, anche senza azzerare totalmente il patrimonio del debitore; il debitore che voglia sottrarsi alla revocatoria deve dimostrare l’adeguatezza del patrimonio residuo rispetto al credito.
  • L’interesse ad agire in revocatoria deve permanere fino alla decisione definitiva; se il credito viene integralmente pagato in corso di causa, la domanda revocatoria diviene inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La mera offerta di pagamento, o il pagamento eseguito con riserva di ripetizione, non equivalgono necessariamente a integrale soddisfazione del credito e non escludono di per sé l’eventus damni; diverso è il caso dell’integrale pagamento, che fa venir meno la ragione di garanzia patrimoniale sottesa all’azione revocatoria.
  • La compensazione delle spese di lite rientra, nei limiti di legge, nella valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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