Cassazione Civile, Ordinanza n. 27470/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice, titolare di un credito da spettanze lavorative accertato giudizialmente, per ottenere l'inefficacia nei propri confronti di una vendita di un terreno agricolo con fabbricato rurale compiuta dai debitori in favore di un acquirente, il quale aveva poi trasferito l'immobile a una società. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato. In cassazione i soccombenti hanno dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non avesse considerato la consistenza del patrimonio residuo dei debitori dopo la vendita, desumibile da visure immobiliari e da altri atti di causa, tale da garantire comunque il credito; con il secondo motivo hanno denunciato falsa applicazione degli artt. 61, 62 e 191 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto inammissibile la richiesta di consulenza tecnica diretta a stimare il valore del patrimonio dei debitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i ricorrenti si sono limitati ad affermare in modo generico l'esistenza di un patrimonio "veramente consistente" senza indicare il valore dei beni residui o il ricavato delle eventuali vendite, sicché non era possibile apprezzare la decisività del fatto asseritamente omesso. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che, non essendo stato assolto l'onere di provare che il patrimonio residuo fosse ampiamente sufficiente a soddisfare la creditrice, il giudice d'appello non aveva alcun obbligo di nominare un consulente tecnico, essendo tale nomina comunque discrezionale. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria richiede la prova dell'eventus damni, che può sussistere anche quando l'atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
La garanzia patrimoniale generica del debitore può essere compromessa anche da modificazioni qualitative o quantitative del patrimonio, non solo da una sua totale riduzione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo presuppone l'indicazione specifica di un fatto storico decisivo e della sua reale incidenza, non essendo sufficienti allegazioni generiche.
La consulenza tecnica non è un mezzo di prova surrogatorio dell'onere probatorio delle parti ed è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza è parametrato a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria l'eventus damni sussiste non solo quando l'atto azzera la garanzia patrimoniale, ma anche quando ne rende più difficile o incerta la realizzazione, con conseguente rilievo delle variazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore.
- Il creditore che agisce in revocatoria deve allegare e provare la compromissione della garanzia patrimoniale; se il debitore sostiene che il patrimonio residuo sia sufficiente, deve darne prova concreta e non meramente assertiva.
- Ai fini del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non basta richiamare genericamente la presenza di un patrimonio residuo: occorre indicare specificamente il fatto storico, il suo contenuto probatorio e la sua decisività.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere richiesta per colmare lacune probatorie della parte onerata della prova e la sua ammissione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
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