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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14384/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta da una società terza e dal suo legale rappresentante, di rivendica e restituzione nello stato passivo del fallimento di alcuni beni mobili inventariati dal curatore presso la sede della fallita, nonché di ammissione al passivo per il valore di alcuni beni asseritamente acquistati dalla fallita e poi pagati dalla rivendicante. Il giudice delegato aveva rigettato le domande per mancata individuazione dei beni e assenza di prova della proprietà; il Tribunale di Treviso aveva confermato il rigetto della rivendica, ritenendo non provata la proprietà dei beni con atto di data certa anteriore al fallimento, né il titolo dell’affidamento dei beni al fallito, e reputando irrilevante la cessazione dell’attività o la dedotta perdita di disponibilità giuridica dell’immobile. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: (1) omesso esame del fatto decisivo relativo alla risoluzione, anteriore al fallimento, del contratto di locazione dell’immobile in cui si svolgeva l’attività; (2) violazione degli artt. 84 e 87 l. fall. e 513 c.p.c. per avere considerato ancora riferibile alla fallita l’immobile, benché priva di titolo di godimento; (3) violazione degli artt. 84 e 87 l. fall. e 521-bis c.p.c. in relazione all’apprensione di un autocarro registrato, rinvenuto nel piazzale adiacente; (4) violazione dell’art. 103 l. fall., degli artt. 621 c.p.c. e 2729 c.c. per il mancato riconoscimento della prova della proprietà di alcuni beni e per l’inidoneità delle presunzioni e della prova testimoniale offerte; (5) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per non avere spiegato bene per bene le ragioni del rigetto della rivendica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quinto motivo, e inammissibili il terzo e il quarto. Ha ribadito che, in tema di rivendica di beni mobili compresi nell’attivo fallimentare e inventariati dal curatore presso locali riferibili al fallito, opera il regime probatorio rigoroso dell’art. 621 c.p.c., richiamato dall’art. 103 l. fall., che impone al terzo la c.d. doppia prova con atto di data certa anteriore al fallimento sia della proprietà del bene sia dell’affidamento al debitore con titolo diverso dalla proprietà, salve le limitate deroghe per prova testimoniale e presuntiva quando l’esercizio del diritto sia reso verosimile dalla professione o dal commercio delle parti. La Corte ha inoltre precisato che, essendo l’inventario avvenuto nella sede legale dell’impresa, era irrilevante la dedotta cessazione del contratto di locazione e la perdita di disponibilità giuridica dell’immobile. Quanto al veicolo registrato, il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva dedotto un titolo di proprietà sul bene, limitandosi a contestare l’inventariazione; inoltre l’iscrizione al PRA non è di per sé sufficiente a superare la preclusione probatoria dell’art. 621 c.p.c. Sul quinto motivo, la Corte ha escluso la nullità della motivazione, osservando che il giudice di merito può motivare sinteticamente e che il mancato assolvimento dell’onere probatorio sul complesso dei beni rendeva superflua una disamina analitica di ciascun cespite. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato. In un successivo procedimento di correzione di errore materiale, la Corte ha poi corretto il dispositivo dell’ordinanza sulle spese, disponendo che la condanna fosse a favore dello Stato e non della parte controricorrente, poiché il fallimento era ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 621 c.p.c.

    nel giudizio di rivendica contro il fallimento il terzo deve provare con atto di data certa anteriore al fallimento sia la proprietà del bene sia il titolo di affidamento al debitore, con esclusione della prova per testi e per presunzioni salvo la deroga legata alla verosimiglianza dell'esercizio del diritto per professione o commercio

  • art. 103 l. fall.

    richiama la disciplina dell'art. 621 c.p.c. per le domande di rivendica nello stato passivo fallimentare

  • art. 84 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini del regime probatorio della rivendica

  • art. 87 l. fall.

    richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare la disciplina probatoria dell'art. 621 c.p.c.

  • art. 513 c.p.c.

    richiamato per analogia rispetto all'esecuzione individuale, ma la Corte ha ribadito che la rivendica contro il fallimento segue il regime delle opposizioni di terzo all'esecuzione

  • art. 521-bis c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al veicolo registrato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di allegazione del titolo di proprietà

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame di fatto decisivo è stato escluso perché la circostanza dedotta non era decisiva rispetto al rigoroso regime probatorio della rivendica

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    i motivi per violazione di legge sono stati respinti o dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi del decreto impugnato

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    la doglianza di nullità per motivazione è stata respinta perché il giudice di merito può motivare sinteticamente e rigettare implicitamente le tesi incompatibili

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    non è violato quando la motivazione, pur concisa, consente di comprendere la ragione del rigetto complessivo della domanda

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici non bastano a superare il regime probatorio rigoroso della rivendica, salvo la deroga giurisprudenziale richiamata

  • art. 287 c.p.c.

    nel procedimento di correzione di errore materiale consente di integrare un dispositivo ove sia omessa o errata una statuizione obbligatoria consequenziale

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la correzione di errori materiali anche nelle pronunce della Cassazione

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    quando la parte soccombente è condannata a rifondere le spese a favore di una parte ammessa al patrocinio, la condanna deve essere in favore dello Stato

  • art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    giustifica il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle domande di rivendica di beni mobili compresi nell'attivo fallimentare, il terzo sopporta un onere probatorio particolarmente rigoroso: deve provare con atto di data certa anteriore al fallimento sia l'acquisto della proprietà sia il titolo di affidamento del bene al fallito, perché l'inventario del curatore opera come un pignoramento e fa scattare una presunzione legale relativa di appartenenza al debitore.
  • La dedotta cessazione del contratto di locazione o la perdita di disponibilità giuridica dell'immobile in cui i beni sono stati rinvenuti non esclude, di per sé, l'applicazione dell'art. 621 c.p.c. quando l'inventario sia stato eseguito in locali riconducibili all'impresa fallita.
  • Per i beni mobili registrati, la mera risultanza del registro pubblico o l'intestazione formale non è sufficiente a fondare la rivendica contro il fallimento se non è allegato e provato un idoneo titolo proprietario e se non si supera la preclusione probatoria dell'art. 621 c.p.c.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio; le censure che si risolvono nella contestazione dell'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito sono inammissibili.
  • La motivazione del rigetto della rivendica può essere concisa e non deve confutare analiticamente ogni singolo bene o ogni singola deduzione, quando il difetto di prova investa complessivamente l'intera domanda.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale, la condanna alle spese a favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere disposta in favore dello Stato, e l'omissione può essere corretta anche rispetto a un provvedimento della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeOpposizioni esecutiveProveImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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