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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20299/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da alcuni proprietari di fondi vicini per ottenere l'accertamento del diritto di passare, a piedi e con mezzi agricoli meccanici, su una strada vicinale che dalla pubblica via conduce alle loro proprietà, sostenendo di avere acquistato la servitù per usucapione in presenza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ordinando alla proprietaria del fondo servente di rimuovere gli ostacoli al transito. In cassazione l'erede della convenuta ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1061 e 1051 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse ritenuto provati opere visibili e permanenti e il possesso utile ad usucapionem senza che gli attori avessero dimostrato i fatti costitutivi della domanda; 2) nullità della sentenza e del procedimento per asseriti vizi della sentenza di primo grado, consistenti in un contrasto insanabile tra capi del dispositivo e nella mancanza degli estremi di pubblicazione nelle copie conformi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché, pur formalmente denunciando violazioni di legge, miravano in realtà a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito circa la prova del possesso ad usucapionem e delle opere destinate all'esercizio della servitù; tale rivalutazione non è consentita in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché le censure riguardavano la sentenza di primo grado e non la decisione impugnata in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'usucapione della servitù; la Corte non ne offre una diversa interpretazione, ma rileva che la censura investe il fatto e non la violazione di legge

  • art. 1061 c.c.

    richiamato in tema di servitù apparenti e usucapione; la Corte osserva che la doglianza mira in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di fatto

  • art. 1051 c.c.

    menzionato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente in relazione al passaggio su fondo altrui

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene che la censura, pur formalmente di diritto, contesti in realtà la ricostruzione probatoria del giudice di merito

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    indicato come unico strumento per censurare, nei limiti consentiti, il giudizio di fatto del giudice di merito

  • art. 133 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare la mancanza degli estremi di pubblicazione nelle copie conformi della sentenza di primo grado

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge è inammissibile quando non individua una reale affermazione in diritto della sentenza impugnata contrastante con la norma invocata, ma si risolve nella critica alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti compiuti dal giudice di merito.
  • La contestazione dell'esistenza di opere visibili e permanenti e, più in generale, del possesso utile all'usucapione di una servitù costituisce censura di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Le doglianze rivolte esclusivamente contro la sentenza di primo grado non possono fondare l'annullamento della sentenza di appello impugnata in cassazione, poiché il controllo di legittimità ha ad oggetto la decisione resa dal giudice ad quem.
  • La deduzione di nullità processuali o della sentenza è inammissibile quando non colpisce specificamente la decisione impugnata o quando è costruita su vizi riferiti ad un diverso provvedimento non oggetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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