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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13725/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto all'incrocio tra due strade extraurbane, in cui collidevano un veicolo che godeva della precedenza e un altro che impegnava l'intersezione con segnale di stop. La società attrice, quale cessionaria del credito risarcitorio del proprietario del veicolo danneggiato, domandava all'assicuratore del veicolo antagonista il pagamento del residuo importo per i danni materiali al mezzo, oltre al rimborso delle spese stragiudiziali e al fermo tecnico, assumendo la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo che aveva omesso la precedenza. L'assicurazione convenuta contestava la ricostruzione dei fatti, sosteneva un concorso di colpa del conducente del veicolo danneggiato per eccesso di velocità, invocando i dati del dispositivo satellitare installato sull'auto, e contestava anche la congruità dei costi di riparazione e la risarcibilità delle spese legali ante causam. Dopo il rigetto dell'appello, la compagnia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali per avere il giudice valorizzato una questione nuova sull'inefficacia probatoria della scatola nera e sul mancato varo dei decreti attuativi; 2) violazione delle norme speciali sulle risultanze della scatola nera e sull'art. 145-bis cod. ass., sostenendo che i dati del dispositivo avessero valore di prova legale; 3) violazione delle norme sull'utilizzabilità della CTU, perché il giudice avrebbe seguito la consulenza tecnica anziché i dati del dispositivo satellitare; 4) omesso esame e motivazione sulle critiche tecniche del consulente di parte alle conclusioni del CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per difetto del presupposto richiesto in caso di doppia conforme, le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. contenute nei primi due motivi, poiché la ricorrente non aveva indicato la diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado. Ha poi giudicato infondato il primo motivo, qualificando la questione sulla mancata emanazione dei decreti attuativi come argomentazione in iure e non come eccezione nuova; ha respinto il secondo motivo, affermando che il sistema normativo sulla scatola nera non attribuisce prova legale ai dati di dispositivi privati privi dell'attuazione regolamentare necessaria; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la motivazione della sentenza impugnata e riproponeva la tesi della prova legale; ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, perché volto in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito e non conforme ai criteri di deduzione del vizio di motivazione e di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché la questione sulla disciplina della scatola nera è qualificata come argomentazione in diritto, non eccezione nuova.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato come parametro della decisione secondo diritto; la Corte richiama il principio iura novit curia per affermare che il giudice deve valutare le questioni giuridiche dedotte.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato per sostenere l'inammissibilità di una nuova eccezione in appello; la Corte lo esclude perché la questione sollevata è una difesa in diritto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro di legittimità della motivazione e del giusto processo, senza rilievo autonomo decisivo nella soluzione.

  • art. 360 c.p.c.

    È la norma sulla formulazione dei motivi di ricorso; la Corte distingue tra error in iudicando, nullità e vizio di motivazione, rilevando l'inammissibilità del n. 5 in presenza di doppia conforme non adeguatamente censurata.

  • art. 132-ter d.lgs. n. 209/2005

    Disposizione richiamata come base della disciplina delle scatole nere; la Corte afferma che, in mancanza dei decreti attuativi, non può attribuirsi valore legale ai dati raccolti dal dispositivo.

  • art. 145-bis d.lgs. n. 209/2005

    Norma invocata per sostenere il valore di prova legale dei dati del dispositivo satellitare; la Corte afferma che il sistema richiede l'attuazione regolamentare e che, senza di essa, i dati non hanno efficacia legale vincolante.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte osserva che il motivo, in sostanza, mira a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'erronea valutazione della CTU e delle risultanze istruttorie; la Corte ribadisce che non è consentito dedurne un sindacato di merito mascherato da violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale della trattazione del ricorso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicato per la cd. doppia conforme: in tale ipotesi è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In caso di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione dedotto ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La questione della mancata emanazione di decreti attuativi previsti da una disciplina di settore, quando investe la portata giuridica di un dato probatorio, costituisce argomentazione in diritto e può essere esaminata dal giudice anche se non formalmente introdotta come eccezione di parte.
  • Per attribuire valore di prova legale ai dati di un dispositivo elettronico di rilevazione installato su un veicolo non basta la mera esistenza del dispositivo: occorre che la disciplina speciale sia pienamente attuata secondo i parametri normativi previsti.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle risultanze istruttorie, salvo che si indichi uno specifico errore nell'uso della prova legale o nel governo delle regole di giudizio.
  • La critica alla consulenza tecnica d'ufficio, per essere rilevante in cassazione, deve confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal giudice di merito e non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze peritali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRC autoRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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