Cassazione Civile, Ordinanza n. 20149/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una deliberazione relativa a un cortile comune a due palazzine contigue, ciascuna con propri appartamenti e ingressi distinti, ma con area cortilizia in comune. Un condomino di uno dei fabbricati contestava la decisione assunta in assemblea del 17 dicembre 2007, con cui era stata deliberata la realizzazione di sette posti auto nel cortile comune, rinviando a successiva assemblea la questione della divisione del lotto. Il condomino sosteneva che la delibera fosse stata adottata senza il necessario coinvolgimento dell'altro condominio che partecipava alla comunione dell'area. Nei gradi di merito il condominio convenuto aveva eccepito, da un lato, che la delibera fosse imputabile a un supercondominio e, dall'altro, che la propria costituzione in giudizio fosse invalida per mancanza di autorizzazione assembleare. In Cassazione il condominio ricorrente ha censurato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la sua costituzione in primo grado e, al contempo, aveva confermato il difetto di legittimazione passiva del condominio convenuto perché la delibera sarebbe stata riferibile al supercondominio. I primi due motivi lamentavano violazione delle norme sugli attribuzioni dell'amministratore e sull'azione processuale del condominio, sostenendo che per resistere all'impugnazione di delibera assembleare non occorre autorizzazione preventiva o ratifica dell'assemblea. Gli altri motivi, assorbiti, riguardavano la portata della ratifica sopravvenuta e l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c.; il controricorrente proponeva ricorso incidentale sostenendo, specularmente, che la costituzione del condominio fosse invalida anche in appello per difetto di autorizzazione o ratifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, affermando che l'amministratore del condominio può resistere all'impugnazione di una delibera assembleare concernente parti comuni senza necessità di preventiva autorizzazione dell'assemblea, perché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni rientrano nelle sue attribuzioni ex artt. 1130 e 1131 c.c. In conseguenza di tale principio ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, affinché si uniformi al principio di diritto e provveda anche sulle spese. Sono rimasti assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale.
Norme richiamate
Le attribuzioni dell'amministratore comprendono l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari, con riferimento all'impugnazione della delibera.
L'amministratore è legittimato a resistere in giudizio per il condominio senza necessità di autorizzazione assembleare quando la lite riguarda l'impugnazione di una delibera assembleare.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla legittimazione processuale.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla domanda e alla legittimazione processuale.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'interesse ad agire e alla legittimazione.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'atto di citazione.
La Corte osserva che nel caso concreto non era necessario attivare la regolarizzazione della costituzione, perché mancava il presupposto del vizio denunciato; richiama inoltre la versione applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica del 2009.
Richiamato nei motivi di ricorso e nella censura di nullità della sentenza.
Richiamato nei motivi di ricorso e nella censura di nullità della sentenza.
Richiamato nei motivi di ricorso e nella censura di nullità della sentenza.
Richiamato per la difesa personale dell'avvocato resistente in proprio.
Richiamato dai giudici di merito per qualificare la vicenda come riferibile al supercondominio.
Richiamato dalla Corte d'appello come possibile rimedio per la mancanza dell'amministratore del supercondominio.
Massime di principio
- Quando si impugna una delibera assembleare del condominio, l'amministratore è legittimato a resistere in giudizio in forza delle attribuzioni proprie ex artt. 1130 e 1131 c.c., senza necessità di preventiva autorizzazione dell'assemblea né di successiva ratifica.
- La difesa della delibera assembleare rientra tra i poteri processuali ordinari dell'amministratore, sicché la sua costituzione in giudizio non può essere dichiarata inammissibile per difetto di autorizzazione assembleare se la lite concerne l'impugnazione di una deliberazione.
- Se manca il presupposto del vizio di legittimazione processuale dell'amministratore, non vi è spazio per l'applicazione dei rimedi di regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.; la sanatoria non può essere richiesta per correggere un preteso difetto che in realtà non sussiste.
- La qualificazione della controversia e l'individuazione del soggetto passivo dell'impugnazione vanno operate in base all'oggetto della domanda e alla natura della delibera contestata, non sulla sola base di valutazioni ex post legate alle eccezioni difensive delle parti.
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