Cassazione Civile, Ordinanza n. 03196/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento sintetico per gli anni 2007 e 2008, recuperando a tassazione maggior reddito Irpef sulla base del possesso di beni indice (abitazione, appartamenti e autovetture) e di un incremento patrimoniale riferito al 2011, considerando per il 2008 anche l'apporto del figlio convivente. La contribuente aveva contestato gli accertamenti dinanzi alla CTP, ottenendo un parziale accoglimento solo per il 2008, con riduzione del reddito accertato nei limiti risultanti da un autotutela dell'ufficio; erano invece respinte le doglianze sull'applicabilità del nuovo redditometro, sui redditi esenti e sull'apporto economico del figlio convivente e della nipote convivente. La CTR aveva rigettato l'appello, limitandosi sostanzialmente ad aderire alla decisione di primo grado e a rilevare che nulla di nuovo era emerso in discussione, senza una reale confutazione dei motivi di gravame. In cassazione la contribuente deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, per asserita illegittima valutazione del soggetto verso cui indirizzare l'accertamento e dell'apporto reddituale del nucleo familiare; 3) omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, perché la CTR avrebbe trascurato i fatti dedotti nei precedenti gradi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente: il giudice di appello si era limitato ad una adesione astratta alla decisione di primo grado, senza esaminare criticamente le censure proposte in appello e senza rendere percepibili le ragioni del rigetto. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
la mancanza assoluta, la motivazione apparente o comunque incomprensibile integra nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza.
art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente quale norma di disciplina dell'accertamento sintetico e dell'apprezzamento dell'apporto del nucleo familiare, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti impositivi, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di legittimazione del motivo per violazione di legge dedotto dalla ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma richiamata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992
la loro violazione è evocata per sottolineare l'obbligo di motivazione della decisione tributaria di appello.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, anche per relationem, della sentenza tributaria.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza di appello è nulla per motivazione apparente quando si limita a un'adesione meramente assertiva alla decisione di primo grado, senza illustrare le censure dell'appellante e senza spiegare perché esse siano infondate.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello rende comunque percepibile il percorso argomentativo seguito, dando conto dei motivi di gravame e consentendo il controllo sulla ratio decidendi; non basta una formula di mera conferma della pronuncia impugnata.
- La motivazione apparente sussiste non quando la motivazione sia semplicemente concisa, ma quando sia priva di reale capacità giustificativa, tale da impedire di comprendere le ragioni della decisione.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione, attinente alla nullità della sentenza per difetto di motivazione, viene accolto, restano assorbite le ulteriori censure che investono il merito dell'accertamento o l'omesso esame di fatti decisivi.
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