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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11509/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato, già assolto dai reati di estorsione aggravata, usura, lesioni personali aggravate, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello resa in materia di riparazione per ingiusta detenzione. Nel ricorso ha dedotto quattro censure: 1) vizio di motivazione con riguardo alla valutazione di una condotta asseritamente gravemente colposa ostativa alla riparazione; 2) motivazione congetturale; 3) travisamento dei fatti sui rapporti debito-credito tra imputato e persona offesa, riferiti a rapporti privi di titolo e alla movimentazione di ingenti somme di denaro contante; 4) travisamento dei fatti in relazione a un incontro con altro soggetto prima dell'arresto e alla parte relativa alla commissione di fatti violenti. Tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze perché ha rilevato che il ricorso era tardivo: inviato via PEC il 18 ottobre 2024, dopo la notifica dell'ordinanza il 5 settembre 2024.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha rilevato che il ricorso, da trattarsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., era stato proposto oltre il termine, essendo stato trasmesso via PEC il 18 ottobre 2024 a fronte della notifica dell'ordinanza avvenuta il 5 settembre 2024. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso doveva essere trattato senza formalità procedurali ulteriori; la Corte ha comunque rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto oltre il termine decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato è inammissibile, senza che la Corte possa esaminare nel merito i motivi dedotti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, scatta automaticamente la conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le censure di vizio di motivazione e travisamento dei fatti restano assorbite se l'impugnazione è proposta tardivamente, poiché la verifica preliminare sulla tempestività è pregiudiziale rispetto all'esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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