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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34806/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Cassazione, chiedendone la revoca e, in rescissoria, il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza regionale favorevole alla società; in subordine, ha chiesto il rinvio al giudice tributario di secondo grado per l’esame delle questioni già prospettate in appello. Nel frattempo le parti hanno riferito di avere raggiunto un accordo conciliativo nella parallela fase di rinvio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ai sensi della normativa sulla definizione agevolata/conciliazione, con conseguente estinzione di quel giudizio per cessazione della materia del contendere. Entrambe le parti hanno quindi chiesto anche nel presente giudizio di revocazione la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della concorde istanza delle parti, fondata sull’accordo conciliativo sopravvenuto e sull’estinzione del giudizio di rinvio già instaurato, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di revocazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite. La decisione non affronta il merito della revocazione né le questioni tributarie sottostanti, perché il sopravvenuto accordo ha eliminato l’interesse alla prosecuzione del processo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di impugnazione, sopravviene un accordo conciliativo che elimina l’interesse delle parti alla decisione, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare il merito dell’impugnazione.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere adottata anche nel giudizio di revocazione della decisione di legittimità se le parti concordemente rappresentano che la controversia sottostante è stata definita e che il giudizio residuo non ha più utilità pratica.
  • In presenza di concorde istanza delle parti e di sopravvenuto accordo transattivo/conciliativo, la compensazione delle spese di lite costituisce esito coerente con l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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