Cassazione Civile, Ordinanza n. 34806/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Cassazione, chiedendone la revoca e, in rescissoria, il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza regionale favorevole alla società; in subordine, ha chiesto il rinvio al giudice tributario di secondo grado per l’esame delle questioni già prospettate in appello. Nel frattempo le parti hanno riferito di avere raggiunto un accordo conciliativo nella parallela fase di rinvio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ai sensi della normativa sulla definizione agevolata/conciliazione, con conseguente estinzione di quel giudizio per cessazione della materia del contendere. Entrambe le parti hanno quindi chiesto anche nel presente giudizio di revocazione la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della concorde istanza delle parti, fondata sull’accordo conciliativo sopravvenuto e sull’estinzione del giudizio di rinvio già instaurato, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di revocazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite. La decisione non affronta il merito della revocazione né le questioni tributarie sottostanti, perché il sopravvenuto accordo ha eliminato l’interesse alla prosecuzione del processo.
Norme richiamate
norma richiamata quale base del ricorso per revocazione avverso la decisione della Cassazione.
norma richiamata quale motivo di revocazione dedotto dalla società ricorrente.
art. 1, comma 213 e ss., L. 197/2022
richiamata dalle parti come base dell’accordo intervenuto tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
artt. 1, commi 206-211, L. 197/2022
richiamati dalla ricorrente come disciplina dell’accordo conciliativo perfezionato nel giudizio tributario di rinvio.
richiamato come norma che consente la conciliazione nel processo tributario.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nell’istanza dell’Amministrazione per la compensazione delle spese in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di impugnazione, sopravviene un accordo conciliativo che elimina l’interesse delle parti alla decisione, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare il merito dell’impugnazione.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere adottata anche nel giudizio di revocazione della decisione di legittimità se le parti concordemente rappresentano che la controversia sottostante è stata definita e che il giudizio residuo non ha più utilità pratica.
- In presenza di concorde istanza delle parti e di sopravvenuto accordo transattivo/conciliativo, la compensazione delle spese di lite costituisce esito coerente con l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34794/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34798/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34800/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34801/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34803/2024 del 29/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →