Cassazione Civile, Ordinanza n. 23687/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di una procedura fallimentare e riguarda il primo progetto di riparto parziale dell'attivo ricavato dalla vendita di un appartamento. L'immobile era stato oggetto di un contratto preliminare trascritto in epoca anteriore all'iscrizione dell'ipoteca volontaria della banca. Il credito restitutorio della società cessionaria del preliminare era stato ammesso al passivo con privilegio ex art. 2755 c.c., e nel riparto era stato collocato in prelatela rispetto al credito ipotecario della banca. La banca ha impugnato il decreto del Tribunale che aveva respinto il reclamo contro il riparto, deducendo: omessa pronuncia e/o vizio motivazionale sulla questione relativa al venir meno del titolo e del privilegio della cessionaria, perché la società avrebbe abbandonato la domanda ex art. 2932 c.c. e cancellato la trascrizione; erronea declaratoria di inammissibilità delle censure sulla prevalenza del credito privilegiato rispetto all'ipoteca, che secondo la banca avrebbero dovuto essere trattate in sede di riparto e non con impugnazione dello stato passivo; erronea ricostruzione della vicenda negoziale, che secondo la ricorrente non sarebbe una mera cessione del preliminare del 2012 ma un nuovo contratto preliminare del 2014, con mutamento del promissario acquirente, delle condizioni e del corrispettivo; conseguente erronea applicazione degli artt. 2645-bis e 1406 c.c. e delle norme fallimentari sulla contestazione del riparto e dell'ammissione al passivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. ma lo ha rigettato integralmente. Ha escluso la fondatezza delle doglianze sulla omessa pronuncia, osservando che la questione dedotta era in realtà inammissibile perché diretta a contestare, in sede di impugnazione del progetto di riparto, l'erronea ammissione al passivo con privilegio di un credito su cui si era ormai formato il giudicato endofallimentare. Ha inoltre confermato che le questioni sulla collocazione preferenziale del credito di Studio IGE rispetto alla banca non erano deducibili nel reclamo contro il riparto, ma avrebbero dovuto essere fatte valere con i rimedi contro lo stato passivo. Quanto al settimo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto: il Tribunale aveva accertato, con apprezzamento insindacabile in cassazione, che l'operazione del 2014 era una cessione del contratto preliminare originario, non un nuovo preliminare novativo, con conservazione degli effetti della trascrizione del 2012. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le resistenti e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È il rimedio di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato, richiamato nel contesto dell'impugnazione del riparto.
Richiamati come base del reclamo contro il progetto di riparto parziale e della controversia sulla distribuzione dell'attivo.
Il decreto del giudice delegato di ammissione al passivo costituisce il provvedimento che, una volta formato, non può essere inciso in sede di impugnazione del riparto per contestarne il contenuto sostanziale.
Fondamento del privilegio riconosciuto al credito della società cessionaria nel passivo fallimentare.
La banca ne invoca la violazione sostenendo l'inefficacia della trascrizione del preliminare del 2012; la Corte reputa la censura inammissibile perché diretta contro l'ammissione al passivo già coperta da giudicato endofallimentare.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, essendo stata abbandonata l'azione di esecuzione in forma specifica, sarebbe venuto meno il titolo del privilegio.
Norma sulla cessione del contratto: il Tribunale, con accertamento di fatto non sindacabile, ha qualificato l'operazione come mera successione del cessionario nel rapporto originario.
Indicata dal Tribunale come rimedio, ma la Corte osserva che vi è un lapsus calami: il riferimento corretto sarebbe all'impugnazione dei crediti ammessi; in ogni caso la decisione è conforme a diritto.
art. 111 Cost.
Fondamento sia della ricorribilità straordinaria per cassazione del decreto dotato di decisorietà e definitività, sia del principio di economia processuale e ragionevole durata che consente alla Corte di decidere nel merito se la questione è comunque infondata.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di nullità per asserita omessa motivazione/pronuncia.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia.
Utilizzato dalla Corte per affermare che, in caso di omessa pronuncia su un motivo infondato, può cassare senza rinvio e decidere nel merito o correggere l'errore del giudice di merito se la decisione è comunque conforme a diritto.
Norma processuale di riferimento per i vizi dedotti in cassazione; la Corte distingue tra violazione di legge e non consentita rivalutazione del fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso un decreto sul riparto fallimentare è ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. quando il provvedimento definisce in modo definitivo la controversia sulla partecipazione al riparto e sulla graduazione dei crediti.
- La contestazione, in sede di impugnazione del progetto di riparto, dell'erronea ammissione al passivo di un credito privilegiato è inammissibile se mira in realtà a rimettere in discussione il decreto di esecutività dello stato passivo ormai coperto da giudicato endofallimentare.
- L'eventuale venir meno sopravvenuto del presupposto del privilegio non consente di aggirare i rimedi propri dell'accertamento del passivo; la questione non può essere riesaminata nel riparto se implica la revisione del titolo già ammesso, potendo semmai rilevare i rimedi specificamente previsti dall'ordinamento fallimentare.
- La qualificazione di un successivo atto come mera cessione del contratto originario, e non come nuovo contratto preliminare novativo, è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
- La cessione del contratto preliminare conserva, in assenza di elementi novativi, gli effetti della trascrizione originaria; il mutamento del promissario acquirente, la partecipazione del ceduto all'atto e la modifica del corrispettivo non sono di per sé incompatibili con la mera successione nel rapporto.
- Quando la censura di omessa pronuncia riguarda una questione comunque infondata in diritto, la Corte può evitare un annullamento meramente processuale e mantenere la decisione conforme a diritto in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23658/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23659/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23660/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23661/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23662/2023 del 03/08/2023
- ordinanza_civile · 3 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23663/2023 del 03/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →