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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05524/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della curatela per difetto di legittimazione/interesse a proporlo e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità per giusti motivi.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di indagini finanziarie relative all’anno d’imposta 2008, l’Ufficio recuperava a tassazione nei confronti di un soggetto già dichiarato fallito, anche in proprio quale socio illimitatamente responsabile di una s.n.c., redditi ritenuti non giustificati per operazioni effettuate su conti correnti intestati a terze società ma materialmente eseguite dal medesimo. La curatela impugnava l’avviso di accertamento e otteneva in secondo grado una riduzione del reddito accertato. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva invertito illegittimamente l’onere della prova, ponendo a carico dell’Ufficio la dimostrazione di ulteriori movimentazioni finanziarie e dell’effettiva operatività delle società intestatarie dei conti. La Corte, tuttavia, ha rilevato d’ufficio che la controversia era improponibile per difetto di interesse della curatela ad impugnare l’atto: poiché l’accertamento riguardava redditi derivanti da attività svolta dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione all’impugnazione spettava al fallito personalmente e non alla curatela.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come norma sulla base della quale l'Ufficio aveva effettuato il recupero a tassazione e che il ricorrente sosteneva essere stata violata per errata valutazione delle presunzioni e dell'onere probatorio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la censura dell'Agenzia lamentava che la CTR avesse invertito tale riparto

  • art. 46 l. fall.

    richiamato per affermare che il fallito può continuare a svolgere attività in proprio e che quanto da essa guadagna non è integralmente attratto nel fallimento

  • art. 43 l. fall.

    richiamato dalle Sezioni Unite per chiarire che il fallito conserva capacità processuale quando il curatore resti inerte nell'impugnazione di rapporti patrimoniali non compresi nel fallimento

  • art. 382 c.p.c.

    utilizzato per la cassazione senza rinvio, una volta rilevato che la domanda originaria era improponibile per difetto di legittimazione della curatela

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Quando l’avviso di accertamento riguarda redditi formati dopo la dichiarazione di fallimento perché derivanti da attività svolta in proprio dal fallito, la legittimazione a impugnarlo spetta al fallito e non alla curatela, con conseguente difetto di interesse della massa a proporre il ricorso.
  • L’incapacità processuale del fallito non è assoluta: il fallito può agire o resistere nei rapporti patrimoniali non compresi, di diritto o di fatto, nel fallimento; la mancata presa in carico del rapporto da parte del curatore può escludere l’appartenenza della controversia alla massa.
  • Nei giudizi relativi ad accertamenti fiscali su soggetti falliti, va distinto se il presupposto d’imposta sia maturato prima o dopo il fallimento: nel primo caso la legittimazione si radica, in linea generale, nella dinamica fallimentare secondo le regole sull’inerzia del curatore; nel secondo caso la contestazione spetta al fallito per l’attività successiva.
  • La carenza originaria di legittimazione o interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e conduce, se accertata in cassazione, alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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