Cassazione Civile, Ordinanza n. 05524/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della curatela per difetto di legittimazione/interesse a proporlo e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità per giusti motivi.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di indagini finanziarie relative all’anno d’imposta 2008, l’Ufficio recuperava a tassazione nei confronti di un soggetto già dichiarato fallito, anche in proprio quale socio illimitatamente responsabile di una s.n.c., redditi ritenuti non giustificati per operazioni effettuate su conti correnti intestati a terze società ma materialmente eseguite dal medesimo. La curatela impugnava l’avviso di accertamento e otteneva in secondo grado una riduzione del reddito accertato. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva invertito illegittimamente l’onere della prova, ponendo a carico dell’Ufficio la dimostrazione di ulteriori movimentazioni finanziarie e dell’effettiva operatività delle società intestatarie dei conti. La Corte, tuttavia, ha rilevato d’ufficio che la controversia era improponibile per difetto di interesse della curatela ad impugnare l’atto: poiché l’accertamento riguardava redditi derivanti da attività svolta dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione all’impugnazione spettava al fallito personalmente e non alla curatela.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma sulla base della quale l'Ufficio aveva effettuato il recupero a tassazione e che il ricorrente sosteneva essere stata violata per errata valutazione delle presunzioni e dell'onere probatorio
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la censura dell'Agenzia lamentava che la CTR avesse invertito tale riparto
richiamato per affermare che il fallito può continuare a svolgere attività in proprio e che quanto da essa guadagna non è integralmente attratto nel fallimento
richiamato dalle Sezioni Unite per chiarire che il fallito conserva capacità processuale quando il curatore resti inerte nell'impugnazione di rapporti patrimoniali non compresi nel fallimento
utilizzato per la cassazione senza rinvio, una volta rilevato che la domanda originaria era improponibile per difetto di legittimazione della curatela
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Quando l’avviso di accertamento riguarda redditi formati dopo la dichiarazione di fallimento perché derivanti da attività svolta in proprio dal fallito, la legittimazione a impugnarlo spetta al fallito e non alla curatela, con conseguente difetto di interesse della massa a proporre il ricorso.
- L’incapacità processuale del fallito non è assoluta: il fallito può agire o resistere nei rapporti patrimoniali non compresi, di diritto o di fatto, nel fallimento; la mancata presa in carico del rapporto da parte del curatore può escludere l’appartenenza della controversia alla massa.
- Nei giudizi relativi ad accertamenti fiscali su soggetti falliti, va distinto se il presupposto d’imposta sia maturato prima o dopo il fallimento: nel primo caso la legittimazione si radica, in linea generale, nella dinamica fallimentare secondo le regole sull’inerzia del curatore; nel secondo caso la contestazione spetta al fallito per l’attività successiva.
- La carenza originaria di legittimazione o interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e conduce, se accertata in cassazione, alla cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
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