Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24678/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aggiudicatario)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione di un compendio ereditario ritenuto indivisibile. Nel corso della divisione, a fronte della richiesta di attribuzione del bene indivisibile ex art. 720 c.c. formulata da alcuni condividenti, il giudice disponeva comunque la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e, all'esito, il bene veniva aggiudicato a terzi. I condividenti proponevano opposizione agli atti esecutivi e ulteriori domande incidentali, sostenendo che la vendita fosse nulla perché disposta nonostante l'istanza di attribuzione, che l'acquisto dell'aggiudicatario fosse comunque travolto dai vizi della procedura, e che l'intero giudizio fosse nullo per vizi della procura alle liti. La Corte d'appello, dopo vicende processuali complesse e una precedente declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio per tardiva riassunzione, aveva confermato la validità dell'acquisto dell'aggiudicatario e respinto le censure dei condividenti. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte: 1) violazione degli artt. 720 e 2929 c.c., 576, 617 e 788 c.p.c. e art. 187-bis disp. att. c.p.c., assumendo che l'istanza di attribuzione avrebbe impedito la vendita e reso nulla la procedura; 2) violazione dell'art. 2929 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto opponibili all'aggiudicatario solo i vizi accompagnati da collusione col creditore, trascurando la conoscenza dei vizi da parte degli acquirenti; 3) violazione degli artt. 2929 c.c. e 159 c.p.c., per l'asserita inapplicabilità alla vendita divisionale delle regole proprie dell'esecuzione forzata; 4) violazione dell'art. 83 c.p.c., per la pretesa nullità della procura alle liti della parte attrice originaria, rilasciata a difensori che sarebbero stati praticanti procuratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha chiarito che, nel giudizio divisorio, la richiesta di attribuzione del bene indivisibile ex art. 720 c.c. è una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, proponibile anche in appello, e che il provvedimento del giudice istruttore che disponga o mantenga la vendita del bene indivisibile, ancorché adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza ed è impugnabile con l'appello, non con l'opposizione agli atti esecutivi. Tuttavia, una volta che la vendita sia stata eseguita e il trasferimento sia perfezionato, opera la stabilità dell'acquisto dell'aggiudicatario: i vizi anteriori alla vendita non sono opponibili all'aggiudicatario, salvo collusione con il creditore procedente, e la disciplina di cui all'art. 2929 c.c. e all'art. 187-bis disp. att. c.p.c. tutela l'intangibilità del trasferimento coattivo. Quanto alle ulteriori censure, la Corte ha ritenuto che la dedotta conoscenza dei vizi da parte degli acquirenti attenga a una valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, e che la doglianza sulla procura alle liti sia inammissibile perché mirava a una diversa lettura delle risultanze documentali. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 720 c.c.

    L'istanza di attribuzione del bene indivisibile è presupposto necessario della relativa attribuzione ed è una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, proponibile anche in appello.

  • art. 2929 c.c.

    Le nullità del processo esecutivo anteriori alla vendita o all'assegnazione non hanno effetto nei confronti dell'aggiudicatario, salvo collusione con il creditore procedente; l'acquisto coattivo resta stabile.

  • art. 576 c.p.c.

    Le modalità della vendita disposta nel giudizio divisorio si raccordano alla disciplina dell'esecuzione forzata per la fase di vendita.

  • art. 617 c.p.c.

    Il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi riguarda i vizi della fase esecutiva della vendita, non il provvedimento decisorio del giudice istruttore antecedente alla vendita.

  • art. 788 c.p.c.

    Nel giudizio di divisione, il provvedimento del giudice istruttore che dispone la vendita del bene indivisibile, pur essendo formalmente ordinanza, ha nella parte decisoria natura di sentenza ed è impugnabile con appello; la fase successiva della vendita segue invece le regole dell'esecuzione.

  • art. 187-bis disp. att. c.p.c.

    È richiamato come conferma del principio di stabilità della vendita giudiziaria e dell'intangibilità del trasferimento verso i terzi.

  • art. 393 c.p.c.

    La mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle sentenze emesse nel corso dello stesso.

  • art. 83 c.p.c.

    La censura sulla procura alle liti è stata ritenuta inammissibile perché contrastata dall'accertamento di fatto del giudice di merito sulla regolare sottoscrizione della procura.

  • art. 159 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa nullità del processo, ma la doglianza è stata respinta per essere diretta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione di un bene indivisibile, la richiesta di attribuzione ex art. 720 c.c. non introduce una domanda nuova, ma integra la domanda di scioglimento della comunione e può essere formulata anche in appello.
  • Il provvedimento del giudice istruttore che dispone la vendita del bene indivisibile, pur adottato in forma di ordinanza, può avere natura sostanziale di sentenza nella parte decisoria relativa alla scelta tra attribuzione e vendita, ed è pertanto impugnabile con appello.
  • La fase antecedente alla vendita nel giudizio divisorio resta regolata dai rimedi del processo di cognizione; la fase successiva di vendita e trasferimento segue invece la disciplina dell'esecuzione forzata, con applicazione dei rimedi tipici degli atti esecutivi.
  • I vizi del procedimento anteriori alla vendita non sono opponibili all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente; la mera conoscenza di irregolarità non equivale a collusione.
  • La stabilità dell'acquisto coattivo immobiliare tutela l'aggiudicatario e impedisce che il trasferimento sia travolto da nullità anteriori non fatte valere tempestivamente con gli strumenti processuali previsti.
  • Le censure di legittimità che richiedono una diversa lettura delle risultanze di causa o documentali sono inammissibili quando mirano a un nuovo apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliarePossessoImpugnazioniProve
RamiImmobiliareDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.