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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24714/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

I proprietari di un fondo confinante agivano per ottenere la rimozione di piante collocate sul fondo del vicino a distanza ritenuta non regolamentare dal confine, invocando le norme codicistiche sulle distanze tra alberi e confini e chiedendo, in via subordinata, la potatura delle essenze qualora l'estirpazione non fosse stata praticabile. Il convenuto sosteneva invece che la fascia alberata integrasse un bosco ceduo, dunque sottratto alla disciplina ordinaria delle distanze, e in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento di un usucapito diritto a mantenerle nella collocazione attuale. Il giudice di pace rigettava la domanda ritenendo che si trattasse di bosco ceduo; il tribunale confermava in appello, qualificando l'area come bosco sulla base della CTU e della normativa di tutela paesaggistica e boschiva, e reputando che ogni intervento richiedesse autorizzazione amministrativa. In cassazione i ricorrenti deducevano, con cinque motivi, omessa pronuncia sulla domanda originaria, violazione delle norme sulle distanze e confusione tra disciplina privatistica delle distanze e disciplina pubblicistica di tutela del paesaggio e delle aree boschive, oltre a censure sulla qualificazione dell'area come bosco ceduo o giardino e sull'omesso esame di fatti decisivi relativi alla larghezza inferiore a 20 metri della fascia alberata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondati sia il vizio di omessa pronuncia sia l'errore di diritto nel sovrapporre la disciplina pubblicistica del vincolo boschivo alla disciplina civilistica delle distanze tra fondi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della fattispecie verificando la natura delle essenze, la loro collocazione rispetto al confine e la distanza applicabile secondo gli artt. 892 e 893 c.c., oltre alle eventuali norme statali e regionali pertinenti. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può omettere l'esame del petitum e delle censure devolute

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per dedurre il vizio di omessa pronuncia

  • art. 892 c.c.

    disciplina le distanze legali per gli alberi dal confine; il proprietario confinante può chiedere l'estirpazione se la distanza è inferiore a quella prescritta

  • art. 893 c.c.

    richiamato insieme all'art. 892 c.c. per il regime delle distanze e delle deroghe applicabili

  • art. 894 c.c.

    consente la tutela del fondo confinante mediante richiesta di estirpazione delle piante poste in violazione delle distanze

  • art. 896 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina codicistica delle distanze tra piante e confine

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per l'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 2 del D. Lgs. n. 227 del 2001

    richiamato per la disciplina pubblicistica dei boschi e delle aree forestali

  • art. 142 del D. Lgs. n. 142 del 2004

    richiamato quale norma di tutela paesaggistica/ambientale considerata dal giudice di merito

  • art. 31 della Legge Regione Veneto n. 3 del 2013

    richiamato come normativa regionale incidente sulla qualificazione dell'area e sui vincoli pubblicistici

Massime di principio

  • In tema di distanze legali tra alberi e confine, il proprietario del fondo confinante può domandare l'estirpazione delle piante poste a distanza inferiore a quella prevista dalla legge senza dover provare un concreto pregiudizio ulteriore, poiché la tutela è del fondo in sé.
  • Il giudice, investito della domanda di rimozione di essenze arboree, deve verificare innanzitutto la natura delle piante e la loro distanza dal confine, applicando la disciplina civilistica delle distanze e solo poi, se del caso, le eventuali norme speciali che incidano in concreto sul potere di esecuzione della decisione.
  • La disciplina pubblicistica di tutela paesaggistica o forestale non sostituisce automaticamente le norme codicistiche sulle distanze tra fondi: il vincolo pubblico opera nell'interesse generale e non esclude, di per sé, la tutela privatistica del vicino.
  • Se il giudice di merito fonda il rigetto sulla sola qualificazione dell'area come bosco o su vincoli amministrativi, senza esaminare la domanda di estirpazione e l'applicabilità della disciplina delle distanze, incorre in vizio di omessa pronuncia e in errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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