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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24716/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di due proprietari confinanti volta a ottenere l'arretramento di opere realizzate su un fabbricato adibito a hotel da parte della società convenuta, ritenute in violazione delle distanze legali: sopraelevazione dell'edificio, balconi e sporgenze, aperture di luci e vedute e una struttura metallica sul lato mare, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva ordinato la demolizione di alcune opere; la Corte d'appello ha invece parzialmente riformato, disponendo l'arretramento della sopraelevazione e dei balconi entro determinate distanze e confermando il resto. In cassazione la società ha dedotto tre motivi: omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 2712 c.c. per non aver considerato documenti prodotti solo in appello e per la mancata applicazione del principio di prevenzione; violazione dell'art. 873 c.c. per non avere applicato il criterio della prevenzione; violazione degli artt. 905 e 906 c.c. per avere ritenuto applicabili le distanze anche alle luci/vedute e per avere qualificato come balconi alcune ringhiere/sporgenze. I resistenti hanno proposto controricorso con ricorso incidentale, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato a sostituire l'ordine di demolizione con quello di semplice arretramento, fondando la decisione su un piano particolareggiato non tempestivamente prodotto e comunque non idoneo a derogare al regime legale delle distanze; con il secondo motivo hanno contestato l'applicazione del piano particolareggiato approvato dal Comune, invocando l'invalidità della legge regionale presupposta e la conseguente applicazione delle distanze codicistiche e del D.M. n. 1444 del 1968.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo in parte infondate e in parte inammissibili le censure perché volte a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e perché i documenti prodotti in appello erano inammissibili in mancanza di prova della loro non producibilità in primo grado. Ha rigettato anche il primo motivo del ricorso incidentale dei proprietari, affermando che le prescrizioni dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici comunali che disciplinano le distanze integrano la disciplina codicistica e sono conoscibili d'ufficio dal giudice. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la sentenza di merito non chiariva se il piano particolareggiato invocato fosse riferito a uno specifico ambito territoriale e a entrambi gli edifici interessati, condizione necessaria per la deroga alle distanze prevista dall'art. 9, ultimo comma, del D.M. n. 1444 del 1968. Ha inoltre evidenziato la necessità di verificare l'incidenza della normativa sopravvenuta più favorevole in materia edilizia e urbanistica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per omesso esame di fatto, violazione di legge e nullità processuale

  • art. 2712 c.c.

    la produzione documentale in appello non era utile alla parte ricorrente perché non dimostrata la sua impossibilità di produzione in primo grado

  • art. 345 c.p.c.

    nel giudizio di appello instaurato dopo la modifica del 2012 è preclusa la produzione di nuovi documenti, salvo prova della loro impossibilità di deposito in primo grado senza colpa

  • art. 873 c.c.

    invocato per sostenere l'applicazione del principio di prevenzione nelle distanze tra costruzioni

  • art. 905 c.c.

    richiamato per le distanze nell'apertura di luci e vedute

  • art. 906 c.c.

    richiamato per le distanze nell'apertura di luci e vedute

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale quale parametro della dedotta violazione nell'utilizzo di prove e fatti non ritualmente acquisiti

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla formazione del thema decidendum e del thema probandum

  • art. 872 c.c.

    richiamato con riferimento alle conseguenze della violazione delle norme sulle distanze e alla disciplina urbanistica integrativa

  • art. 9 D.M. n. 1444 del 1968

    Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche

    la deroga alle distanze è ammissibile solo per gruppi di edifici inseriti in uno specifico ambito territoriale oggetto di pianificazione con previsioni planovolumetriche idonee a conformare l'assetto complessivo della zona

  • art. 2, comma 1-ter, D.P.R. n. 380 del 2001

    richiamato come disciplina sopravvenuta da verificare in relazione alla sopraelevazione e alla coincidenza dell'area di sedime del vecchio e del nuovo organismo edilizio

  • art. 2-bis, comma 1-quater, D.P.R. n. 380 del 2001

    richiamato tramite normativa sopravvenuta favorevole in tema di recupero dei sottotetti anche in deroga alle distanze, nei limiti previsti

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • D.L. n. 83 del 2012

    richiamato quale fonte della modifica dell'art. 345 c.p.c. in tema di nuovi documenti in appello

  • L. n. 134 del 2012

    richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012

  • L. n. 105 del 2024

    richiamata come normativa sopravvenuta di semplificazione edilizia e urbanistica da coordinare con la disciplina applicata dal giudice di merito

  • D.L. n. 69 del 2024

    richiamato come decreto-legge convertito dalla L. n. 105 del 2024

  • legge regionale n. 31 del 1979 della Regione Marche

    richiamata dai ricorrenti incidentali come base normativa del piano poi dichiarata incostituzionale

  • sentenza Corte costituzionale n. 6 del 2013

    richiamata per la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale posta a base del piano particolareggiato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: l'apprezzamento delle prove appartiene al giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti.
  • Dopo la riforma dell'art. 345 c.p.c., i documenti non prodotti in primo grado sono inammissibili in appello salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli prima senza sua colpa; non basta invocarne l'utilità decisiva.
  • Il principio di prevenzione nelle distanze tra costruzioni presuppone l'accertamento del fatto storico della priorità temporale dell'edificazione; se tale accertamento manca, non può pretendersi l'applicazione automatica del criterio.
  • Le norme urbanistiche e i regolamenti comunali che disciplinano le distanze edilizie integrano la disciplina codicistica e, quando la loro violazione è dedotta, il giudice può/deve conoscerle d'ufficio in applicazione del principio iura novit curia.
  • La deroga alle distanze legali consentita dall'art. 9, ultimo comma, del D.M. n. 1444 del 1968 opera solo se il piano particolareggiato o la lottizzazione convenzionata riguardano un ambito territoriale specifico o un gruppo di edifici effettivamente coordinati da previsioni planovolumetriche.
  • In presenza di una normativa sopravvenuta più favorevole in materia edilizia, il giudice di rinvio deve verificare se e in quale misura essa incida sulla qualificazione dell'intervento e sulla disciplina delle distanze applicabile.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareConformità urbanistica e catastaleProveImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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